<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>La normativa dei beni culturali  by </title>
      <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn</link>
      <description>Creato da Emanuela La Vecchia, Gabriele Torrisi e Claudio Brambilla</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-12-12 09:13:40 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-10-25 09:55:49 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f465.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>La normativa dei beni culturali: dalla legge Bottai al Codice dei beni culturali e del paesaggio</title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063654</link>
         <description><![CDATA[<div>Fin dall’<strong>Unità d’Italia</strong> si è sentita la necessità di creare una forma di legislazione che si prendesse cura delle bellezze artistiche italiane. La prima legge organica “per la tutela delle cose di interesse artistico e storico” fu quella del <strong>1° giugno 1939</strong>, a seguire il <strong>29 giugno</strong> dello stesso anno, quella “per la tutela della bellezze paesistiche”. Furono emanate dal ministro dell’Educazione nazionale, <strong>Giuseppe Bottai</strong>.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/Normativa/Legge_1_giugno_1939_n_1089.pdf" />
         <pubDate>2020-12-12 09:14:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063654</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ENTI PREPOSTI ALLA CURA E ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO</title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063783</link>
         <description><![CDATA[<div> Secondo la Costituzione italiana (art. 117), anche le regioni possono emanare norme in materia di «<mark>valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali</mark>», purché tali norme non entrino in contrasto o addirittura in conflitto con quelle dello Stato.<br> Nel 1997-98, la<strong> legge Bassanini</strong> ha formulato una nuova definizione delle competenze dello Stato e delle regioni per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio. Lo <strong>Stato</strong> deve occuparsi della tutela, della conservazione e della protezione dei beni culturali; le regioni e gli enti locali possono invece occuparsi della loro fruibilità e conoscenza. Alle province spetta invece il compito di mediare tra regioni ed enti locali, mentre i comuni, che con lo Stato e la Chiesa sono i maggiori proprietari del patrimonio artistico italiano, attraverso gli Assessorati alla Cultura devono occuparsi della valorizzazione del patrimonio culturale, organizzando mostre e altre iniziative al fine di promuovere e valorizzare le ricchezze del territorio.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-12 09:14:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063783</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Testo Unico</title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063839</link>
         <description><![CDATA[<div>ll corpus legislativo della riforma Bottai è rimasto in vigore fino al 1999, quando è stato sostituito dal cosiddetto<strong> </strong><strong><em>Testo unico</em></strong>.<br>Testo unico mette l’accento sulla necessità di creare le condizioni ottimali perché il bene culturale, una volta riconosciuto e protetto come tale, venga reso accessibile a quanti vogliano accostarvisi, realizzando così la sua vocazione di risorsa. Nella seconda sezione del Testo unico emerge inoltre la definizione di <strong>impatto ambientale</strong>, ossia della compatibilità tra l’ambiente esistente e gli effetti dell’intervento umano, che pone in rilievo per la prima volta la questione della tutela del paesaggio.  </div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/beniCulturali" />
         <pubDate>2020-12-12 09:14:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063839</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Codice dei beni culturali e del paesaggio</title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063884</link>
         <description><![CDATA[<div> In questo testo sono state introdotte novità rilevanti: la tutela non è più da intendersi come mera opera di salvaguardia, ma come strettamente legata alle azioni di <strong>valorizzazione</strong> e <strong>promozione</strong> messe in primo piano. Il patrimonio culturale va gestito con un’attenta politica di censimento e catalogazione permanente e valorizzato in quanto risorsa capace di garantire un ritorno economico al territorio. In sostanza il Testo unico mette l’accento sulla necessità di creare le condizioni ottimali perché il bene culturale, una volta riconosciuto e protetto come tale, venga reso accessibile a quanti vogliano accostarvisi, realizzando così la sua vocazione di risorsa. Nella seconda sezione del Testo unico emerge inoltre la definizione di <strong>impatto ambientale</strong>, ossia della compatibilità tra l’ambiente esistente e gli effetti dell’intervento umano, che pone in rilievo per la prima volta la questione della tutela del paesaggio. Già nella Costituzione della Repubblica italiana all’art. 9 veniva sottolineato che essa «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». </div>]]></description>
         <pubDate>2020-12-12 09:14:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063884</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Giuseppe Bottai, tutelare il bello</title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063928</link>
         <description><![CDATA[<div>La<strong> legge Bottai</strong> del <strong>1° giugno</strong> poneva l’attenzione sul rapporto tra valore artistico e valore culturale. Questo concetto era legato a un’accezione ottocentesca del termine “bello”, meramente estetica. L’<strong>Italia</strong> del <strong>1939 </strong>era infatti un paese dove la cultura in qualche modo era ancora un tema romantico e per pochi. L’intervento di riordino tra le normative frammentarie e lacunose condusse alla <strong>legge Bottai</strong>, apparsa fin da subito rivoluzionaria. Per la prima volta si dichiarava il ruolo centrale dello <strong>Stato </strong>in materia di tutela dell’identità culturale. </div>]]></description>
         <pubDate>2020-12-12 09:14:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012063928</guid>
      </item>
      <item>
         <title>L’articolo 9 e il Codice dei beni culturali e del paesaggio</title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064120</link>
         <description><![CDATA[<div>Il merito del ministro <strong>Bottai</strong> fu quello di identificare la tutela del patrimonio culturale come tutela di un aspetto determinante dell’identità dei cittadini. La solidità della <strong>legge </strong>che emanò, fu un pilastro che riuscì a restare praticamente indenne alle trasformazioni della legislatura italiana. Giunse a far parte della <strong>Costituzione</strong> del <strong>1948</strong> nelle vesti dell’<a href="https://metropolitanmagazine.it/salvatore-settis/"><strong>articolo 9</strong></a>. Di fatto venne inserita tra i primi dodici articoli e dunque tra principi fondamentali.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm" />
         <pubDate>2020-12-12 09:15:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064120</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Articolo 9 </title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064161</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><em><mark>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.</mark></em></blockquote><div><br></div><div>Con riferimento al primo principio, l'impegno che la Repubblica si è assunta tramite l'articolo 9 è quello di sostenere e incentivare il progresso culturale, scientifico e tecnico del paese, senza tuttavia contenere la libertà della cultura e della ricerca, ma limitandosi a promuovere il loro sviluppo con tutti gli strumenti a propria disposizione.<br>La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, invece, si estrinseca nella realizzazione di interventi che vanno oltre la semplice difesa degli stessi, prevedendone la promozione e il sostegno e ampliandone la fruibilità. La nozione di ambiente consente di qualificare in termini unitari discipline settoriali quali la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la difesa del suolo, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, gli strumenti rivolti alla tutela degli equilibri ecologici quali la valutazione di impatto ambientale o il risarcimento del danno ambientale. Il <strong>paesaggio </strong>identifica l'ambiente visibile, vale a dire gli aspetti del rapporto fra uomo e natura che si estrinsecano nella forma del territorio.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.senato.it/1025?sezione=118&amp;articolo_numero_articolo=9#:~:text=La%20Repubblica%20promuove%20lo%20sviluppo,storico%20e%20artistico%20della%20Nazione." />
         <pubDate>2020-12-12 09:15:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064161</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064595</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/889620439/9af93cb9538f0c4867f72ba7ff33a44f/colosseo_foto.jpg" />
         <pubDate>2020-12-12 09:16:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064595</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064621</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/889620439/668867055be304b5861bec2d648c827e/beni_culturali_risorse_2019_2020.jpg" />
         <pubDate>2020-12-12 09:16:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064621</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064667</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/889620439/e747efcea41652d5845846f49a124513/e8475ea9_d99a_4f5f_a393_0b1d6b61df96.jpg" />
         <pubDate>2020-12-12 09:16:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012064667</guid>
      </item>
      <item>
         <title>IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: COMPITI E ORGANIZZAZIONE</title>
         <author>emanuelalavecchia</author>
         <link>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012126023</link>
         <description><![CDATA[<div> il ministero per i Beni e le Attività culturali (<strong>Mibac</strong>) svolge il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del paese, preservando «<mark>la memoria della comunità nazionale e del suo territorio</mark>» e promuovendo «<mark>lo sviluppo della cultura</mark>» (art. 1, comma 2). La <strong>tutela</strong>, di cui parla la legge, «<mark>consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione</mark>» (art. 3, comma 1). <br> Altra funzione svolta dal ministero è la <strong>conservazione </strong>del patrimonio culturale che, come precisato nel Codice, «<mark>è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro</mark>» (art. 29, comma 1). </div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.beniculturali.it/" />
         <pubDate>2020-12-12 10:43:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/emanuelalavecchia/s7ti5jqpevp8x6pn/wish/1012126023</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
