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      <title>La legislazione turistica by massimo di pinto</title>
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      <description>Fatto da Di Pinto Massimo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-11-17 07:57:40 UTC</pubDate>
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         <title>Il turismo in Italia: le origini </title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div>L'attuale concetto di turismo è significativamente diverso da quella che che, nei secoli XVII,XVIII e XIX, può essere considerata la prima vera forma di turismo: il Grand Tour. Si trattava dell'ultimo passo da raggiungere per i giovani &lt;&lt;rampolli&gt;&gt; delle famiglie nobili e altolocate dell'epoca, al fine di completare la propria formazione. Il Grand Tour era una sorta di vacanza-studio, durante la quale i giovani dovevano apprendere gli usi e i costumi delle terre e dei popoli che avrebbero incontrato. Meta &lt;&lt;principe&gt;&gt; del Grand Tour era l'Italia: i viaggiatori per lo più provenienti dalla Gran Bretagna, prediligevano quelle città che tuttora registrano un'alta percentuale di turisti (Venezia, Napoli, Firenze e soprattutto Roma). E proprio alla fine dell'Ottocento cominciano a vedersi in Italia i primi segni di quella che oggi possiamo definire l'industria turistica, alimentata anche dai viaggiatori del Grand Tour. A cavallo del XIX e del XX secolo, dunque, comincia a prendere forma l'industria del turismo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-17 08:04:09 UTC</pubDate>
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         <title>Le origini dell&#39;intervento statale nel settore turistico</title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div>Dunque, inizialmente, la nascente industria turistica , era alimentata dalle conquiste economiche e sociali del Paese, prima di diventare essa stessa un settore da proteggere e incentivare.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-17 09:37:33 UTC</pubDate>
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         <title>I primi provvedimenti nel settore turistico </title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div>Nei primi del Novecento fu il fenomeno del termalismo ad attirare l'attenzione statale. Il turismo termale, risultò essere una&nbsp; prima e consistente risorsa turistica del nostro Paese, tanto che con R.D.L. 15 aprile 1926, n.765 furono emanati i primi provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno e turismo. In ciascuno di questi territori, riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno o turismo, fu istituita un'azienda&nbsp; autonoma per l'animazione della stazione stessa: l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo. Ma il dato più importante, dal punto di vista dell'intervento pubblico nel settore turismo, fu la costituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio centrale delle stazioni di cura, il cui compito principale era quello di garantire un'amministrazione centralizzata degli organismi nascenti.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-17 09:53:15 UTC</pubDate>
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         <title>L&#39;ENIT, gli enti provinciali e le aziende di romozione turistica</title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div>La prima vera struttura centralizzata esclusivamente dedicata al settore turismo però, fu L'Ente Nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (ENIT), istituito nel 1919. Nel 1926, invece, fu istituita l'imposta di soggiorno, cioè una tassa applicata nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché nelle altre località di interesse turistico; tale imposta fu annullata nel 1988.<br><br>Invece, nel 1936 furono creati gli enti provinciali per il turismo, dotati di autonomia amministrativa ed aventi sede in ciascun capoluogo di Provincia, poi sostituiti dalle aziende di promozione turistica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-17 10:03:04 UTC</pubDate>
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         <title>Il turismo nella Costituzione </title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1896508272</link>
         <description><![CDATA[<div>Attraverso il referendum del 2 giugno 1946 (dopo la fine della seconda guerra mondiale, in cui il settore del turismo subì ingenti danni), il popolo italiano votò per l'abrogazione della monarchia e scelse la forma di governo repubblicana. La Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, delinea un nuovo modello di stato, che si basa attraverso l'individuazione di enti territoriali, dotati di poteri e competenze distinti rispetto a quelli spettanti allo Stato. Per questo motivo furono istituite le Regioni, le Provincie ed i Comuni. In particolare, l'art 117 attribuiva alle Regioni a statuto ordinario la competenza legislativa in numerose materie, tra le quali turismo e industria alberghiera. Nel 1947 fu istituito il Commissariato per il turismo.&nbsp; Si trattava di un organo centrale di governo per lo sviluppo del turismo le cui funzioni, in particolare, erano quelle di proporre gli opportuni provvedimenti per l'organizzazione delle attività turistiche. Tale organo garantiva, anche, la tutela del turista, sia nazionale che straniero.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-17 10:21:39 UTC</pubDate>
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         <title>Gli anni del boom economico</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1897891376</link>
         <description><![CDATA[<div>Gli anni del dopoguerra, ma soprattutto il decennio '50- 60, furono caratterizzati da una frenetica attività legislativa. Grazie anche agli aiuti economici degli Stati Uniti, Italia riuscì a riprendersi dall'orrore della guerra e a porsi, secondo alcuni esperti del settore, all'avanguardia dell'industria turistica internazionale. A partire dagli anni Cinquanta il Governo iniziò a concedere indennizzi e contributi per i danni subiti. A partire dagli anni Cinquanta fu il Governo a concedere indennizzi e contributi per i danni causati dalla guerra. In particolare, una legge del 1955 istituì un Fondo di dotazione destinato:&nbsp;<br>- alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, ricostruzione, ampliamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni;<br>- alla concessione di mutui venticinquennali di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento degli alberghi e delle pensioni;&nbsp;<br>- all'ammodernamento ed al rinnovo dell'arredamento degli alberghi e delle pensioni esistenti.</div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-17 20:08:44 UTC</pubDate>
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         <title>Il Ministero del turismo e gli anni del riordino</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1897920764</link>
         <description><![CDATA[<div>L'esigenza di attuare una politica mirata ed incisiva nel settore turistico porto alla istituzione, nel 1999 del Ministero del turismo e dello spettacolo. Ci si rese conto, cioè, che si trattava non di un fenomeno di élite e, quindi, poco redditizio ma di un settore che esigeva un'appropriata struttura amministrativa, date le sue illimitate potenzialità. La creazione di una struttura istituzionale e centralizzata fu possibile solo grazie alla mancata attuazione delle Regioni e, dunque, alla mancata applicazione dell'articolo 117 della Costituzione. A questa violazione del dettato costituzionale fu posto rimedio nel 1993 con la richiesta di referendum abrogativo (presentata dai Consigli regionali delle regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Marche, Basilicata, Toscana. Emilia Romagna e Veneto) della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale fu soppresso.<br><br>Il 1960, aprì un periodo che definiremo &lt;&lt;riordino&gt;&gt;: in poco tempo passarono al vaglio del Parlamento le &lt;&lt;strutture&gt;&gt; portanti dell'industria turistica. Con D.P.R. 1041/1960 fu riordinato l'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche, che assunse la denominazione di Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). Successivamente il riordino riguardò le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo quindi tu il turno degli enti provinciali del turismo, sottoposti anche questi alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Nel 1968, infine, furono erogate provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.&nbsp;</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-17 20:24:39 UTC</pubDate>
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         <title>Dagli anni &#39;70 alla legge quadro sul turismo</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899014659</link>
         <description><![CDATA[<div>Il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera ebbe inizio con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6.&nbsp;<br>Con tale decreto, furono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera. Tale trasferimento riguardò tutte le funzioni amministrative fra le quali, in particolare, quelle concernenti:<br>la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;&nbsp;<br>-l'organizzazione di manifestazioni turistiche;&nbsp;<br>-il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonché la determinazione delle località di interesse turistico;<br>&nbsp;-la classificazione e la locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e i complessi ricettivi extra alberghieri (campeggi, villaggi turistici e ostelli);&nbsp;<br>- il vincolo alberghiero;&nbsp;<br>-le guide, comprese quelle alpine, i corrieri e gli interpreti.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 08:47:42 UTC</pubDate>
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         <title>La legge quadro sul turismo</title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div>Dalla fine degli anni '70, si ebbero molte leggi quadro, per evitare le difficoltà interpretative nell'individuazione dei principi cui deve riformarsi il legislatore regionale. Una di queste leggi è la L. 17 maggio 1983, n.217, cioè la legge quadro sul turismo, la quale definiva i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera , finalizzati a garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 08:54:11 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>L&#39;attività legislativa dopo la prima legge quadro </title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899063585</link>
         <description><![CDATA[<div>Un passo fondamentale sul piano dei rapporti Stato-Regioni si è avuto con la costituzione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni e Province autonome, nel 1988. Tale conferenza è un&nbsp; organo collegiale, nel quale sono rappresentati lo Stato e le Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, nonché le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Quando nel 1993 fu abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo... fu dunque immediato l'intervento del Parlamento che, con L. 30 maggio 1995, n.203 istituì il Dipartimento per il turismo.&nbsp; Ma l'operazione di decentramento iniziata nel 1972 e ripresa nel 1977 doveva marcare un'ulteriore fondamentale tappa. Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 veniva effettuata un'operazione di decentramento molto incisiva il decreto, infatti, fissava dettagliatamente le competenze dello Stato e conferiva alle Regioni e agli enti locali tutte le altre funzioni non espressamente conservate dallo Stato. Verso la fine degli anni 90, il legislatore, pressato dalle lamentele degli operatori del settore turistico, cominciò ad elaborare uno strumento legislativo che colmasse le lacune della L. 217/1983. Nel corso degli anni sono stati proposti diversi disegni di legge, fino alla L. 29 marzo 2001, n. 135 di riforma della legislazione nazionale del turismo (seconda legge quadro).</div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 09:17:36 UTC</pubDate>
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         <title>La seconda legge quadro</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899086239</link>
         <description><![CDATA[<div>L'articolo 1 della L.135/2001 definiva i principi ai quali il legislatore si era ispirato nella stesura della riforma della legislazione nazionale del turismo. Mentre l'articolo 2, invece, subordinava l'entrata in vigore della legge e tutte le conseguenze che avrebbe comportato, prima fra tutte l'abrogazione della legge quadro sul turismo n.217/1983, alla pubblicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tracciasse linee guida d'attuazione alla nuova normativa. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 09:30:11 UTC</pubDate>
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         <title>Il Codice del Turismo</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899164205</link>
         <description><![CDATA[<div>Il Codice, in vigore dal 21 giugno 2011, riordina in unico testo e integra la normativa statale sul turismo. Il titolo I (Disposizioni generali) individua le competenze statali in materia di turismo, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell'offerta turistica italiana. Con riguardo all'impresa turistica, questa viene definita come &lt;&lt;l'impresa che esercita attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione, e la gestione di prodotti e servizi (stabilimenti balneari, infrastrutture ecc.), facenti parte dei sistemi turistici locali ,concorrenti alla formazione dell'offerta turistica&gt;&gt;. Con riguardo alle professioni turistiche, il titolo II, prevede una disciplina che unisce i principi di liberalizzazione e di apertura del mercato all'esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. Nel titolo III, si procede a riordinare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali, al fine di garantire al turista gli standard qualitativi e le condizioni praticate. Alle agenzie di viaggio è dedicato il titolo IV, e a tal proposito, è da sottolineare la tutela, garantita sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe da parte di imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. Il titolo V definisce invece le tipologie dei prodotti turistici&nbsp; e i relativi circuiti di eccellenza, al fine di incentivare la promozione di diversi settori riguardanti il turismo in generale. Vengono poi riordinate le norme sul turismo sociale, adeguando la disciplina in tema di buoni vacanza quale fondamentale strumento per l'erogazione di un contributo dello Stato alle fasce più deboli della popolazione. Il successivo titolo VI (Contratti) riconosce, in particolare, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici criteri. Viene anche definito il concetto di pacchetto turistico, ovvero l'insieme dei servizi venduti, anche in via telematica, da un unico operatore. Infine il titolo VII (Ordinamento) individua le competenze degli organismi pubblici operanti nel settore turistico. Vengono, inoltre, istituiti specifici riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel turismo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 10:17:58 UTC</pubDate>
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         <title>Le novità della L.135/2001 poi confluite nel codice del turismo</title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div>Molte delle innovazioni apportate dalla L. 135/2001 sono state riprese dal Codice del turismo.<br>La conferenza nazionale del turismo deve riunirsi almeno ogni due anni su iniziativa del Ministro competente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Alla Conferenza sono convocati, oltre ad organi istituzionali e locali, anche i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni Pro Loco, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: insieme per verificare l'attuazione delle linee guida, e favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 10:33:59 UTC</pubDate>
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         <title>Il D.P.C.M. 13 settembre 2002</title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div>Il decreto in questione è stato emanato il 13 settembre 2002, con l'obiettivo di assicurare l'unitarietà del comparto turistico&nbsp; e la tutela dei consumatori delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore, stabilendo:<br>&nbsp;- le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;&nbsp;<br>- l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;<br>&nbsp;i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le qua- li si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi;<br>- gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico- alberghiere e delle strutture ricettive in generale;&nbsp;<br>- gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;&nbsp;<br>- per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;&nbsp;<br>- i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;&nbsp;<br>- i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;<br>&nbsp;- i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni;&nbsp;<br>- gli standard minimi di qualità dei servizi fomiti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 10:36:01 UTC</pubDate>
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         <title>La Carta dei servizi turistici</title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div>La legge quadro del 2001 ha introdotto la Carta dei diritti del turista , una sorta di vademecum per il turista consapevole. La Carta contiene:<br>-informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, compresi quelli relativi alla nautica da diporto, sulle procedure di ricorso, sulle forme di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;<br>- notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;&nbsp;<br>- informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;&nbsp;<br>- informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo. dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;&nbsp;<br>- informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali; -&nbsp; - informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.&nbsp;<br>Il Codice del turismo ha ripreso e rielaborato, rendendola attuale, tale norma. L'articolo 66, infatti, stabilisce che, al fine di aumentare la competitività  dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale, le amministrazioni, nell'ambito delle attività istituzionali, adottano la Carta dei servizi turistici da esse erogati.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 14:59:31 UTC</pubDate>
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         <title>I sistemi turistici locali</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899785292</link>
         <description><![CDATA[<div>I sistemi turistici locali comprendono ambienti territoriali appartenenti anche a Regioni diverse , caratterizzati anche dall'offerta integrata di beni culturali, ambienti e di attrazioni turistiche. I STL perseguono determinati scopi:<br>sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche;&nbsp;<br>- attuare gli interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi:&nbsp;<br>- sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;&nbsp;<br>- sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;<br>&nbsp;- promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 15:10:50 UTC</pubDate>
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         <title>Il Fondo buoni vacanze </title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899820085</link>
         <description><![CDATA[<div>L'articolo 27 del Codice del turismo stabilisce che il fondo continua ad operare con la denominazione di Fondo buoni vacanze. Tale fondo, serve a far favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e per valorizzare aree che non abbiamo ancora conosciuto.<br>I buoni sono erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili e sono rimessi ad alcune condizioni di utilizzo:<br>- possono circolare esclusivamente in Italia;<br>&nbsp;- sono utilizzabili solo fuori dal Comune di residenza;&nbsp;<br>- hanno una validità massima di 12 mesi (la scadenza e riportata su ogni buono);&nbsp;<br>- prevedono uno sconto variabile tra il 10 e il 25%, a seconda del periodo scelto;&nbsp;<br>- non possono essere utilizzati nei mesi di luglio e agosto e nel periodo natalizio (20 dicembre-6 gennaio), ma solo in bassa stagione e precisamente: dal 7 gennaio tino alla fine di giugno e dalla prima settimana di settembre al 19 dicembre seguente.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 15:23:02 UTC</pubDate>
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         <title>La parziale incostituzionalità del Codice del Turismo</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899855443</link>
         <description><![CDATA[<div>Con il Codice del turismo il legislatore non ha rispettato quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Alcune Regioni italiane, pertanto, hanno presentato ricorso, che è stato accolto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.80 del 5 aprile 2012: questa sentenza ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli del Codice.<br>Gli articoli interessati alla sentenza sono i seguenti:&nbsp;<br>2,3,8,9,10,11 comma 1,12,13,14,15,16,18,20 comma 2,21,23 commi 1 e 2, 30 comma 1, 68 e 69.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 15:35:51 UTC</pubDate>
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         <title>La legge 106/2014</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899869511</link>
         <description><![CDATA[<div>La legge 106/2014, ha introdotto delle sostanziali novità per il settore turistico, ovvero:<br>la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, la riqualificazione &nbsp;delle strutture ricettive, la mobilità turistica e le start-up turismo ossia, società che hanno come oggetto sociale la promozionale dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 15:40:46 UTC</pubDate>
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         <title>La semplificazione degli adempimenti burocratici</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899895992</link>
         <description><![CDATA[<div>Per promuovere l'imprenditorialità turistica, il decreto chiarisce che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):<br>&nbsp;1) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;<br>2) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo.<br>&nbsp;Questo intervento normativo interviene sull'abrogazione degli articoli 16 e 21 del Codice del turismo operato dalla sentenza 80/2012 della Corte Costituzionale, che aveva eliminato la SCIA riportando la materia alle legislazioni regionali</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 15:50:32 UTC</pubDate>
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         <title>Il riordino dell&#39;ENIT</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1899900184</link>
         <description><![CDATA[<div>Il decreto è intervenuto per il riordino e la razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo che viene trasformato da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, quindi un ente dotato di personalità giuridica e con un proprio patrimonio e propri dipendenti. L'ENIT è sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ne è derivata la modifica alle funzioni del nuovo ente, alla sua composizione e alle modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è stata affidata alla gestione di un commissario straordinario</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-18 15:52:09 UTC</pubDate>
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         <title>Sitografia</title>
         <author>massimodipinto529</author>
         <link>https://padlet.com/massimodipinto529/qws0zpl3o7vkeue8/wish/1903781106</link>
         <description><![CDATA[<div>Fonti: Libro di testo, https://www.camera.it/parlam/leggi/01135l.htm<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-20 19:37:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>massimodipinto529</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>SVOLTO DA MASSIMO DI PINTO, 4BTT</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-20 19:41:52 UTC</pubDate>
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