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      <title>Costituzione Italiana by Lucia Felicetti</title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-04-21 13:37:39 UTC</pubDate>
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         <title>  Costituzione  della Repubblica italiana </title>
         <author>vercellitimur935</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/353013657</link>
         <description><![CDATA[<div>                                 <br>                                      <strong>Articolo.1<br><br><br><br><br></strong><br>I primi dodici articoli della Costituzione sono dedicati ai principi fondamentali. <br>L' art.1  della Costituzione mette chiaramente in evidenza i due pilastri sui quali è costruita la Repubblica: il principio democratico e il principio lavorista<strong>   .<br><br>  </strong><em>In tale articolo viene sancito il riconoscimento del referendum istituzionale del 2 giugno 1946; si definisce la struttura essenziale dello Stato, dai punti di vista economico-politico e della forma di governo.<br><br>Esso va letto in parallelo e di concerto con il fondamentale art. 139 della Costituzione.<br>Infine, viene affermato il fondamentale principio del lavoro, fondamento dell'idea e dell'architettura costituzionale, principio ispiratore della rinascita repubblicana.<br><br></em><strong>Timur Vercelli <br> Classe 5AT<br><br>                                                                                                                                                                    <br><br></strong>                                                                    </div><div><strong>                                                                        <br></strong><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2019-04-22 10:11:50 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/353292937</link>
         <description><![CDATA[<div>"La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo."<br>Questo articolo fa parte dei principi fondamentali.<br>Esso serve per il federalismo delle regioni e quindi un potere condiviso ed è il potere regionale,quindi lo stato da questo potere alle regioni perché le regioni conoscono meglio le esigenze dei cittadini e raccoglie i fondi in modo tale da avere meno corruzione,lo stato si fida e da questo potere alle regioni.<br>Quello che vuole trasmettere questo articolo è <br>Divisi ma uniti per la sacralità dell Unità e della patria<br><br><strong>Di Girolami Asia <br>Classe 5Art</strong></div>]]></description>
         <pubDate>2019-04-23 09:37:44 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 3</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. </em></strong></div><div><strong><em>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”<br></em></strong><br></div><div>L’art. 3 della Costituzione offre come chiave di lettura il <strong>principio di uguaglianza</strong>.  </div><div>La pari dignità sociale di tutti i cittadini viene affermata additando concretamente alcuni ambiti (sesso, religione, opinioni politiche ecc.).</div><div>Il secondo comma trae ispirazione dalla disparità di condizioni economiche e sociali: la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per promuovere un’uguaglianza sostanziale, garantendo a tutti il diritto alla salute, al lavoro e all’istruzione.<br><br><br></div><div><strong><em><br>Elena Ciferri<br>Classe 5 ART</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-04-23 15:24:14 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 1</title>
         <author>silviabergamaschi650</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/354370945</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>"</strong><strong><em>L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.</em></strong></div><div><strong><em>La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione</em></strong><strong>"<br><br></strong>Il primo articolo della Carta costituzionale sancisce la natura del nostro Paese: l'Italia è una Repubblica (e non potrà più tornare alla forma monarchica) ed è, grazie al suffragio universale, una democrazia.<br>Inoltre, altro fondamento importante,  è il lavoro: diritto e dovere di ciascuno per il progresso personale e sociale.<br><br><strong>Silvia Bergamaschi</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-04-26 07:48:36 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 9</title>
         <author>rogussimone</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/354658703</link>
         <description><![CDATA[<div>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica .Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.<br><br>La norma prevede la <strong>massima libertà nella formazione della cultura e nella divulgazione del Sapere,</strong> nonché nello svolgimento delle attività di ricerca. Tale norma va letta in contrapposizione alla politica seguita dal fascismo volta all’appiattimento intellettuale mediante l’imposizione della cultura di regime.</div><div>Lo Stato deve favorire la ricerca scientifica per conservare la competitività con i Paesi più avanzati a livello tecnologico, per evitare che l’Italia venga a trovarsi in una posizione subordinata o arretrata rispetto agli altri: l’impulso deve provenire da Università e Istituti di ricerca pubblici nonché da imprese e soggetti privati.</div><div>Indubbiamente le innovazioni tecnologiche possono anche avere un impatto negativo sulla vita dell’uomo e sull’ambiente. Tuttavia il progresso impone di tentare un bilanciamento degli interessi in conflitto, soprattutto in virtù di una nuova concezione della natura non più intesa come valore subordinato all’uomo e alle sue esigenze, ma come ambiente del quale l’uomo fa parte e nel quale interagisce.<br><br>Simone Rogus </div>]]></description>
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         <pubDate>2019-04-27 10:17:17 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 4</title>
         <author>rogussimone</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/354659498</link>
         <description><![CDATA[<div>"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.</div><div>Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."</div><div><br>Questo articolo amplia l'articolo 1. Considera il lavoro sia un diritto che un dovere; è inteso come un diritto fondamentale che lo Stato deve riconoscere favorendo tutte le condizioni per realizzarlo attraverso le politiche occupazionali e limitando la disoccupazione,  e come dovere morale che ogni individuo dovrebbe compiere perché il lavoro viene inteso anche come strumento per affermare le proprie capacità e la propria personalità.</div><div><br>Daniella Corrales</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-04-27 10:29:27 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 8</title>
         <author>silviapanfili49</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/354748146</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.<br>Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.<br>I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."</mark></em></strong><strong><em><br><br>PRINCIPIO DELLA LAICITÀ DELLO STATO<br></em></strong> Il primo comma di questo articolo applica in àmbito religioso il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il <strong>principio pattizio</strong>, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti. A partire dal 1984 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese. Successivamente sono state sottoscritte ulteriori intese con altre confessioni religiose. <br><br>Questo articolo, col riconoscimento del <strong>pluralismo confessionale</strong>, segna il definitivo superamento dell’art. 1 dello Statuto albertino, che dichiarava "<em><del>la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato</del></em>". La garanzia di un effettivo pluralismo confessionale è, peraltro, assicurata dal principio di neutralità e laicità dello Stato: lo Stato, cioè, tutela la libertà di religione in quanto non determina situazioni di privilegio né ostacola in alcun modo qualsiasi altro culto diverso da quello cattolico. <br><br><strong>APPROFONDIMENTI<br></strong>Il rapporto che si instaura fra lo Stato e le organizzazioni religiose determina le seguenti tipologie di Stato:</div><div> </div><div><strong><em>Stato teocratico</em></strong><strong>:  </strong>l’amministrazione dello Stato è gestita direttamente dall'autorità religiosa e i principi della fede religiosa sono tradotti in leggi la cui osservanza è obbligatoria per tutti.<br><br><strong><em>Stato confessionale:</em></strong> <br> impronta il proprio ordinamento giuridico ai principi della religione do minante, che viene riconosciuta come religione di Stato<br><br><strong><em>Stato laico</em></strong><strong>: </strong> <br> è caratterizzato da una netta separazione fra potere religioso e potere politico. Rivendica la propria indipendenza da ogni condizionamento religioso e pone tutti i culti esistenti sullo stesso piano, tuttavia tutela il sentimento religioso e salvaguardia “la libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”<br><br><strong><em>Stato ateo</em></strong><strong>:</strong> <br> Stato che non riconosce alcuna religione e tende a limitare oppure a sopprimere la libertà religiosa<br><br><strong>Silvia Panfili  5ART</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-04-28 08:50:01 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 7</title>
         <author>enza_luciano228</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/354774231</link>
         <description><![CDATA[<blockquote>"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.<br>I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."</blockquote><div><br>Lo Stato italiano è laico, ossia non professa una particolare religione né privilegia una religione rispetto alle altre. In realtà fino al 1984, il cattolicesimo è rimasto la religione di Stato. Per ragioni storiche e culturali (la presenza del papa a Roma; il forte radicamento del cattolicesimo presso la popolazione), era impossibile non dedicare un passaggio specifico della Costituzione al rapporto tra Stato e Chiesa cattolica.<br>L’art. 7 stabilisce la piena indipendenza e sovranità dello Stato dalla Chiesa e viceversa. La regolamentazione dettagliata dei rapporti passa per intese concordate. La prima di tali intese è rappresentata dai Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929 dallo Stato fascista e dalla Santa Sede, e successivamente rivisti nel 1984.</div><div>La presenza del cattolicesimo nella società italiana è molto radicata. Spesso esponenti della Chiesa cattolica si pronunciano sui fatti di cronaca o sulle scelte politiche. Alcune forze politiche, in passato e ancora oggi, fanno della Chiesa un loro punto di riferimento.<br><br><strong>Vincenza Luciano<br>Classe 5AT</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-04-28 14:31:27 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 6</title>
         <author>luciafelicetti01</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/354778719</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.</mark></em></strong><br><br>Questo articolo è stato molto discusso per molti anni nel Parlamento italiano, caso eclatante avvenuto nel 1991, quando Tullio de Mauro (linguistico e accademico italiano) scrisse: “il coro agitato di intellettuali legati a un’ottica monolingue e comunque ostili a ogni presa in carico dei problemi linguistici del Paese…”.<br><br>Su 20 regioni italiane, 14 vedono la presenza nativa di minoranze linguistiche e culturali, come:<br>- in Trentino Alto Adige il tedesco e il ladino;<br>- in Piemonte il provinzale e il sinto dei gruppi zingari;<br>- in Abruzzo l'albanese e lo zingaro rom;<br>- in Calabria il neogreco, l'albanese, il francoprovenzale e lo zingaro rom.<br><br>Le leggi sulle minoranze linguistiche per tutelarle, sono state approvate il 15 dicembre 1999, che tutelavano il tedesco, il ladino, lo sloveno, ma non il francese per i valdostani.<br>Ma con altri articoli sono molte di più le minoranze linguistiche ad essere tutelate:<br>- Albanese<br>- Catalano<br>- Greco<br>- Croato ecc...<br><br><strong><em>Lucia Felicetti <br>5AT</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-04-28 15:14:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tavolettisamuel</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/358752617</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Art. 11</strong></div><blockquote>L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.</blockquote><div><br><strong>Commento<br></strong>La Costituzione è nata immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, pertanto, sono sicuro che stiamo parlando dell’articolo più significativo secondo il periodo storico in cui è stato emanato. <br>Esso è nato di riflesso ad una grave e triste constatazione: sono morti 15 milioni di civili, circa il 20% in meno delle morti militari.</div><div>Un dato che ha portato l’opionione pubblica e chi aveva sempre combattuto per la fine della guerra ad avere un totale rigetto verso questo strumento di offesa alla Libertà. <br>🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈</div><div><br></div><pre><strong><em>Samuel Tavoletti</em></strong></pre>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-10 05:33:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tavolettisamuel</author>
         <link>https://padlet.com/luciafelicetti01/oj01hvppf1cu/wish/358761117</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Art.12</strong><br>La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.<br><br>Questo articolo è stato formulato per conformarsi alla tradizione costituzionale degli Stati moderni, ognuno dei quali ha optato per una propria bandiera che lo designi simbolicamente.<br>La Costituzione ha sancito come emblema nazionale il tricolore adottato a<br>Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 dalla Repubblica Cispadana: tre bande verticali e parallele, verde quella prossima all’asta; bianca quella centrale; rossa quella successiva. Dal 1997 il 7 gennaio si celebra la ”Giornata nazionale della bandiera” (Legge n. 671/96) e con la Legge n. 22/98 è stato introdotto l’obbligo di esporre la bandiera italiana, insieme a quella dell’Unione Europea, all’esterno degli edifici pubblici.<br>🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹<br><br><strong>Marco Tronelli</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-05-10 06:39:36 UTC</pubDate>
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