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      <title>Copyright e licenze by gaetana cuccia</title>
      <link>https://padlet.com/taninadocente/mf612nke63ai</link>
      <description>Safer Internet Day</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-01-24 17:06:37 UTC</pubDate>
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         <title>Come mettere diritti d’autore sulle foto</title>
         <author>taninadocente</author>
         <link>https://padlet.com/taninadocente/mf612nke63ai/wish/324028302</link>
         <description><![CDATA[<h1><br></h1><blockquote><strong><em>La pubblicazione su internet delle fotografie non è una tacita autorizzazione alla riproduzione delle opere che restano comunque coperte dal copyright.</em></strong><strong> </strong></blockquote><div><br></div><div>La fotografia è la tua passione. Hai comprato una nuova camera digitale, un obiettivo e il cavalletto. In più hai imparato a usare i software di fotoritocco che hai scaricato sullo smartphone e sul pc. Insomma, ora hai proprio tutto per cimentarti in un’attività che potrebbe anche consentirti di guadagnare qualcosa per arrotondare lo stipendio. Ora però viene la parte più delicata. Hai intenzione di pubblicare le foto su internet, sul tuo profilo Instagram, su quello Facebook e su un blog, condividendo gli scatti con altri fotografi che hanno la tua stessa passione; ma nello stesso tempo hai l’esigenza di proteggere le immagini da eventuali copioni o utenti che potrebbero scaricarle da internet e utilizzarle per propri scopi, magari spacciandole come proprie. Per questo ti chiedi<strong> come mettere i diritti d’autore sulle foto</strong>. Per sapere come fare dovrai leggere attentamente questo articolo. Ti spiegheremo come funziona, in Italia (e nel resto del mondo), il cosiddetto «copyright», termine quest’ultimo di derivazione inglese ma che ormai identifica un po’ ovunque i diritti che competono al titolare di opere dell’ingegno come scritti, fotografie, musiche.</div><div>La prima cosa che è necessario sapere, e che forse desterà la tua meraviglia, è che i diritti d’autore non vanno né richiesti, né “messi”: non esiste cioè una procedura per attribuire a un’opera i diritti d’autore i quali nascono in automatico insieme all’opera stessa. Come a breve spiegheremo, <strong>per mettere i diritti d’autore sulle foto</strong> (o su qualsiasi altra creazione) è sufficiente realizzarla, in tutto o anche solo in parte, con un minimo di creatività. Tutto ciò che è originale e “personalizzato” è già protetto dal copyright senza bisogno che venga registrato presso enti, organizzazioni, professionisti o società.</div><div>I diritti d’autore nascono nel momento stesso in cui si crea l’opera, proprio come quando, allorché si nasce, si può rivendicare i diritti fondamentali della persona (libertà di pensiero, di espressione, diritto a non subire violenze, a non essere privato della proprietà, ecc.). Anche se l’opera non viene pubblicata, l’autore può rivendicare i diritti d’autore (si pensi a uno scritto che resta nel cassetto e che finisce nelle mani di un malintenzionato che lo fa proprio).</div><div>Altro equivoco in cui cadono molte persone è che, nel momento in cui si carica online un’opera, questa diventa di pubblico dominio, salvo apposita dicitura da parte dell’autore. È piuttosto il contrario: tutte le fotografie (e le altre opere dell’ingegno) che vengono pubblicate su internet (o in qualsiasi altro modo) <strong>sono già protette</strong>, senza che ci sia bisogno di specificarlo, a meno che l’autore non conceda i diritti di riproduzione o di sfruttamento. Così, se andiamo su Google Immagini, troveremo una serie di fotografie che non potremo utilizzare per i nostri scopi. Esistono invece siti dove il download delle immagini è libero e gratuito (ad esempio Pixabay.com).</div><div>Immaginiamo il caso di Mario, che ha scattato delle fotografie. Si tratta di immagini originali perché l’autore ha usato dei filtri o ha studiato angolatura e flash in modo da realizzare un prodotto artistico. Se Mario pubblica su internet queste foto non significa che consente a tutti di utilizzarle. Al contrario, <strong>nessuno potrà scaricarle </strong>e impiegarle per i propri fini, <strong>anche se non agisce per lucro</strong>.</div><div>Mario quindi <strong>non ha bisogno di mettere i diritti d’autore sulle sue foto</strong>, perché queste sono già protette dalla legge. Non lo sarebbero solo se si trattasse di fotografie prive di alcun valore ed originalità come, ad esempio, lo scatto a una strada, a una folla, a una montagna, a un paesaggio dall’alto.</div><div>In sintesi, la <strong>legge sul diritto d’autore protegge tutte le opere dal loro nascere</strong>, senza che sia necessario <strong>registrarle </strong>o tutelarle presso una pubblica amministrazione.</div><div>A scanso di equivoci e per evitare eventuali “furti” indebiti, molti autori sono soliti addizionare alle proprie foto, una volta pubblicate su internet degli elementi grafici, dalla firma a dei ghirigori (simili a una filigrana). Ciò impedisce che altri possano utilizzarle.</div><div>Anche la dicitura «foto protetta dal diritto d’autore; vietata ogni riproduzione» è del tutto inutile. Con o senza questo avviso, la legge tutela ugualmente il titolare e vieta a chiunque la riproduzione.</div><div><strong><br><br>articolo tratto da <br></strong><a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-05-22/prelevare-immagini-internet-corredare-articoli-o-post-attenti-diritti-d-autore-quali-sono-vere-utilizzazioni-libere-144355.php">www.diritto24.ilsole24ore.com</a><strong><br><br></strong><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-24 17:10:01 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>taninadocente</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/6bb0INTcUuE" />
         <pubDate>2019-01-24 17:16:00 UTC</pubDate>
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         <title>Ora risolvi il quiz per andare avanti</title>
         <author>taninadocente</author>
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         <description><![CDATA[<div>se hai dubbi guarda di nuovo il video creative commons</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-24 18:26:16 UTC</pubDate>
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         <title>Prelevare le immagini da Internet per corredare articoli o post? Attenti ai diritti d&#39;autore! Quali sono le vere &quot;utilizzazioni libere&quot;Commento a cura dell&#39;avv. Giovanni Bonomo – AssistenzaLegalePremium.it</title>
         <author>taninadocente</author>
         <link>https://padlet.com/taninadocente/mf612nke63ai/wish/324558750</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="http://www.assistenzalegalepremium.it/diritto-autore/"> </a><br><br><em>Si possono liberamente utilizzare le fotografie prive di quella minima creatività ritenuta sufficiente, in giurisprudenza, a personalizzare l'immagine. Si tratta di una verifica che bisogna fare con attenzione, dati i molteplici software e applicativi, fruibili anche sugli smartphone, che consentono a chiunque di conferire alla fotografia una personalizzazione anche minima</em>.<br><br>La disinvoltura con cui si fa sempre più spesso ricorso a Google immagini per procurarsi le foto a corredo di un proprio articolo da pubblicare in blog e social networks vari, è figlia del luogo comune che ciò che si trova in Internet ne condivide la natura anarchica e libertaria: non è assolutamente vero! Vale sempre infatti il principio generale che il mezzo di diffusione è neutro rispetto al contenuto veicolato, il quale può essere protetto dal diritto d'autore. <br><br>Senza contare che, ancor prima del diritto d'autore, entrano in gioco il diritto all'immagine di una persona ritratta e l'opposto diritti di cronaca del giornalista autore di un articolo: la questione riguardava la possibilità di pubblicare fotografie di modelle di concorsi di bellezza e di personaggi noti, perché l'editore mio assistito si trovava di fronte al solito dilemma: <em>come contemperare i due interessi in conflitto, cioè il diritto all'immagine e alla riservatezza della persona ritratta e il diritto di cronaca esercitato dall'articolista?</em></div><div>Giova ritornare su questo punto, prima di affrontare la questione dei diritti d'autore sulle immagini, al fine di precisare quali sono le "utilizzazioni libere" nel campo delle fotografie che vengono pubblicate in Rete.</div><div><strong>* Le libere utilizzazioni di immagini</strong></div><div>La libera riproduzione e la libera utilizzazione delle fotografie sono disciplinate dalla legge sul diritto d'autore in una specifica disposizione.</div><div><a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/445148">Si tratta dell'art. 91 l.d.a.,</a> che copre lo stesso ambito operativo del più noto <a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/445076">art. 70 l.d.a.</a> ma che prevede una maggior tutela per il fotografo, sia nel campo dei diritti patrimoniali sia nel campo dei diritti morali: gli spetta infatti, comunque e sempre, un equo compenso.</div><div>Viene previsto il <strong>diritto morale del fotografo alla menzione, nella riproduzione dell'immagine, del suo nome</strong>. In giurisprudenza è prevalsa l'interpretazione, condivisa da parte della dottrina, circa l'<a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/445148">applicazione dell'art. 91 l.d.a.</a> a tutte le fotografie, siano esse opere d'arte oppure semplici fotografie. </div><div>Per quanto si siano ampliati, con la<a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/4406631"> riforma del 2003</a>, l'ambito e il significato di esercizio del diritto di cronaca nei limiti dello scopo informativo <strong>prevale sempre la norma sull'equo compenso per il fotografo.</strong></div><div>Resta però <strong>onere del fotografo indicare</strong>, come prevede l'art. 90 l.d.a., per ogni esemplare di foto: <br><br><br>1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente); <br><br>2. l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e (se la foto riproduce un'opera d'arte) <br><br>3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. <br><br>In caso di <strong>mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva </strong>sempre che il fotografo, o il suo datore di lavoro, non provi la malafede di chi le ha riprodotte. <br><br>Generalmente i fotografi che pubblicano le proprie immagini su Internet ne specificano sempre la paternità e la data di "produzione" (<a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/445159">art. 92 l.d.a.</a>). Se tali informazioni mancano è probabile che l'autore voglia rendere libero l'uso dell'immagine e, per quanto questa resti protetta da copyright, sarà difficile che l'autore possa dimostrarne la paternità in mancanza delle sopra dette indicazioni.<br><br>La norma dell'art. 90 ci consentirà comunque di difenderci opponendo la mancanza - come pressoché sempre avviene - delle indicazioni prescritte.<br><br>La questione potrà sorgere nel caso in cui il vero autore dimostri la mala fede dell'utilizzatore e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni.<br><br><strong>* L'uso di fotografie di personaggi noti</strong> <br><br>Per i <strong>ritratti fotografici la legge impone, a chiunque vuole esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, di ottenere preventivamente il consenso di questa </strong>(<a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/445165">art. 96 l. d.a.</a>); ma il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l.d.a.), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino <a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showprov/3/1403973">pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta </a>.<br><br>Del resto già il <strong>codice civile </strong>prevede, all'art. 10<strong><em> "Abuso dell'immagine altrui"</em></strong>, la regola generale che vieta l'utilizzo dell'altrui immagine che possa recare danno alla reputazione o al decoro del soggetto ritratto. Ma anche senza il pregiudizio alla reputazione bisogna tener conto anche che l'utilizzo non autorizzato dell'immagine altrui pone problemi circa il<a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showprov/3/1403973"> trattamento dei dati personali secondo la norme sulla privacy. </a><br><br>Anche se trattasi di personaggio pubblico la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio. <br><br>Per fare un esempio pratico, non è possibile utilizzare immagini di calciatori, modelle, attori, politici, per propagandare o pubblicizzare prodotti o servizi, in maniera diretta od indiretta.<br><br><strong>* Le fotografie protette dal diritto d'autore</strong> <br><br>La questione delle caratteristiche che deve avere una fotografia per essere qualificata come "<strong><em>artistica</em></strong>", e godere del<strong> maggiore ambito di protezione</strong>, è stata spesso risolta in sede giudiziale a causa delle non poche vertenze a riguardo.<br><br>La giurisprudenza ha recentemente ampliato, con l'inizio dell'era dei social network, il concetto di fotografia tutelata dal diritto d'autore, facendovi rientrare quel <strong>minimo margine di creatività </strong>sufficiente a renderla attribuibile a chi ha scattato la foto pur in mancanza di altre indicazioni sulla paternità <strong><em>(*)</em></strong>.<br><br>Per meglio intenderci: non occorre alcuna opera d'arte, potendo anche una fotografia semplice di un aspetto comune della realtà quotidiana (un paesaggio, un bosco, una montagna) avere un'inquadratura particolare o un ritocco con qualche filtro fotografico (grazie anche alle molte App sullo smartphone disponibili) tali da renderla attribuibile all'autore.<br><br>I numerosi SW presenti nel PC o integrasti nelle fotocamere dei telefonini <strong><em>consentono a tutti di rivendicare i diritti d'autore su fotografie di poco pregio artistico per quella minima (ri)elaborazione creativa precisata in giurisprudenza.</em></strong> <br><br>Qui non si tratta di semplici fotografie, per le quali c'è l'onere dell'autore della foto di riportarvi il proprio nome al fine di non renderla liberamente utilizzabile:<strong> la personalizzazione più o meno artistica rende di per sé la fotografia tutelabile verso ogni utilizzazione altrui fatta per fini anche non commerciali.</strong> <br><br>Meno male che il Tribunale di Milano ha chiarito, in una sentenza di due anni fa, che si possono pubblicare in Internet le <strong>fotografie tecniche e gli elenchi di immagini specifiche, anche se prese da altri siti, che non abbiano contributi personali pur minimi</strong>. In pratica si può riutilizzare unì'immagine, pur non riferita a elementi comuni della realtà, se sia esemplificativa di una spiegazione e sia già utilizzata a modello di tabelle o schemi.<br><br>In conclusione possiamo affermare che nel nostro ordinamento è permessa la libera riutilizzazione di opere fotografiche altrui se queste non riportano le indicazioni del<strong> nome del fotografo</strong> e di chi detiene i diritti di utilizzazione insieme all'anno di "<strong><em>produzione</em></strong>", come sopra precisato richiamando l'art. 90 l.d.a. In ogni caso, anche in presenza delle predette indicazioni, possiamo riutilizzare la foto nel caso che abbia più di vent'anni, tenendo conto cioè di quanto dispone l'art. 92 l.d.a. sulla durata massima del diritto esclusivo sulle fotografie.<br><br>Non dobbiamo tuttavia trascurare la possibilità, facendo le adeguate verifiche anche con il motore interno di Google immagini (-&gt; strumenti -&gt; diritti di utilizzo) che la foto <strong>sia tutelata dal diritto d'autore</strong>, sia esplicitamente (con l'indicazione del nome dell'autore) sia implicitamente per la nozione ampliata, in giurisprudenza, di contributo minimo creativo nelle rielaborazioni digitali. </div><div>_____</div><div><strong><em>(*)</em></strong><em>Tra le tante, si richiamiamo le più significative</em><a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/29059211"><em> T. Roma sent. n. 12076 del 1. 6.2015</em></a><em>; </em><a href="http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showprov/3/3151185"><em>T. Milano sent. n. 6766 del 30. 5.2016</em></a><em>;</em></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-26 09:40:42 UTC</pubDate>
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