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      <title>Il mio padlet notevole by </title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-12-14 08:20:27 UTC</pubDate>
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         <title>storia</title>
         <author>corsinisebian</author>
         <link>https://padlet.com/corsinisebian/k6kvvs996romvgrp/wish/2434764936</link>
         <description><![CDATA[<div>Secondo studi moderni, la peste nera uccise almeno un terzo della popolazione del continente, provocando verosimilmente quasi 20 milioni di vittime. La quasi unanimità degli studiosi identifica la peste nera come un'infezione sostenuta da Yersinia pestis, batterio isolato nel 1894 e che si trasmette generalmente dai ratti agli uomini per mezzo delle pulci. Oltre alle devastanti conseguenze demografiche, la peste nera ebbe un forte impatto nella società del tempo. La popolazione in cerca di spiegazioni e rimedi arrivò talvolta a ritenere responsabili del contagio gli ebrei, dando luogo a persecuzioni e uccisioni; molti attribuirono l'epidemia alla volontà di Dio e di conseguenza nacquero diversi movimenti religiosi, tra cui uno dei più celebri fu quello dei flagellanti. Anche la cultura fu notevolmente influenzata: Giovanni Boccaccio utilizzò come narratori nel suo <em>Decameron</em> dieci giovani fiorentini fuggiti dalla loro città appestata; in pittura, il soggetto della "danza macabra" fu un tema ricorrente delle rappresentazioni artistiche del secolo successivo. La peste nera provocò un mutamento profondo nella società dell'Europa medievale, tanto che dopo il 1348 non fu più possibile mantenere i modelli culturali del XIII secolo. Le gravissime perdite in vite umane causarono una ristrutturazione della società dagli effetti positivi nel lungo termine: il crollo demografico rese disponibile a una percentuale significativa della popolazione terreni agricoli e posti di lavoro remunerativi; i terreni meno redditizi vennero abbandonati, e in alcune zone ciò portò all'abbandono di interi villaggi; le corporazioni, per necessità, ammisero nuovi membri, cui prima si negava l'iscrizione; i fitti agricoli crollarono, mentre le retribuzioni nelle città aumentarono sensibilmente. L'aumento del costo della manodopera richiese una maggiore meccanizzazione del lavoro, così il tardo Medioevo divenne un'epoca di notevoli innovazioni tecniche. La ritrovata prosperità nei commerci comportò lo sviluppo delle scienze bancarie e delle tecniche contabili: vennero introdotte le lettere di cambio e la partita doppia, le attività creditizie conobbero un rapido impulso, Basandosi sulla teoria dei "miasmi", venivano bloccate le attività che producevano cattivi odori e allontanate alcune categorie di persone considerate "moralmente inquinanti", come prostitute, vagabondi e altri "peccatori". Successivamente si provvedette a creare comitati o ufficiali sanitari provvisori. Ad esempio, Milano istituì un ufficio di sanità permanente nel 1450 e realizzò il lazzaretto di San Gregorio, progettato nel 1488. Nel 1486 fu la volta di Venezia mentre a Firenze si dovette aspettare il 1527. Secondo alcuni storici della cultura, la peste nera causò la crisi delle concezioni medievali di uomo e di universo, scuotendo le certezze della fede che avevano dominato fino ad allora, vedendosi in ciò un rapporto causale diretto tra la catastrofe della peste nera e il Rinascimento, Quasi tutti i contemporanei ritennero che la peste fosse un volere di Dio e cercarono conforto e giustificazione nella religione. I musulmani furono portati ad accettare la malattia con rassegnazione e umiltà, arrivando a considerarla un dono che avrebbe consentito alle vittime di entrare immediatamente nella Janna, il paradiso musulmano, come se si fosse morti in una guerra santa. I cristiani invece vissero la pandemia in modo più personale ritenendola un castigo per i propri peccati e per il cosmopolitismo delle grandi città e del proliferare, soprattutto in Oriente, delle varie eresie. In Occidente nacquero diversi movimenti religiosi in conseguenza della peste e molti di essi sfidarono il monopolio ecclesiastico sulla sfera spirituale.In molti luoghi sorsero chiese votive e altri monumenti, come le cosiddette "colonne della peste", volute dagli abitanti nella speranza di placare il flagello. Nonostante fossero stati banditi pubblicamente da papa Clemente VI il 20 ottobre 1349, questo fenomeno perdurò fino al XV secolo. Sembra che anche l'inno Stella cœli extirpavit sia stato composto dalle sorelle del Monastero di Santa Clara, a Coimbra, in Portogallo, durante la peste agli inizi del XIV secolo. L'autorità ecclesiastica e civile entrò in crisi molto rapidamente, anche per l'inefficacia delle misure messe in campo contro il contagio. A soffrire maggiormente di questa perdita di autorità fu chi si trovava ai margini della società medievale, come gli ebrei. L'accusa che gli ebrei avvelenassero fonti e pozzi cominciò a circolare tanto che in Savoia furono posti sotto tortura alcuni ebrei inquisiti che avevano ammesso questo reato. Successivamente, in un processo analogo in Svizzera, un mercante ammise che durante i suoi viaggi aveva infettato i pozzi delle città in cui era passato. Ammise inoltre che era un complotto ebraico in cui tutta la popolazione era coinvolta.<br>Queste confessioni si diffusero rapidamente in tutta Europa e scatenarono un'ondata di violenze. Il papa emanò una seconda bolla in cui sottolineava come anche gli ebrei morissero a causa della peste e ne ribadiva l'innocenza. A Strasburgo il governo cittadino aveva tentato di proteggere gli ebrei, ma venne esautorato dalle corporazioni. Il nuovo governo si mostrò tollerante verso l'annunciato rogo dei circa 2 000 ebrei, quando la peste ancora non aveva raggiunto la città. Si è inoltre discusso sul ruolo dei flagellanti nelle persecuzioni, in passato si riteneva infatti che ancora prima dell'arrivo della peste essi avessero istigato la popolazione contro gli ebrei in città. La ricerca più recente è però del parere che i flagellanti siano stati una "comoda giustificazione". Quando la peste cessò ben pochi ebrei erano rimasti tra Germania e Paesi Bassi, i più furono uccisi o si spostarono verso l'Italia.<br><br><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-01-05 15:09:02 UTC</pubDate>
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         <title>storia</title>
         <author>corsinisebian</author>
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         <description><![CDATA[<div>la peste nel medioevo</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-01-05 15:12:46 UTC</pubDate>
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         <title>UDA        /di Sebian Corsini</title>
         <author>corsinisebian</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-01-05 15:19:49 UTC</pubDate>
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         <title>letteratura</title>
         <author>corsinisebian</author>
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         <description><![CDATA[<div>è una raccolta di cento novelle scritta da Giovanni Boccaccio nel XIV secolo, probabilmente tra il 1349 (anno successivo alla peste nera in Europa) e il 1351 o il 1353 È considerata una delle opere più importanti della letteratura del Trecento europeo, durante il quale esercitò una vasta influenza sulle opere di altri autori Il libro narra di un gruppo di giovani, sette donne e tre uomini, che per quindici giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera che in quel periodo imperversava nella città, e che a turno si raccontano delle novelle di taglio spesso umoristico e con frequenti richiami all'erotismo bucolico del tempo. Per quest'ultimo aspetto, il libro fu tacciato di immoralità o di scandalo, e fu in molte epoche censurato o comunque non adeguatamente considerato nella storia della letteratura. <br>All'interno del <em>Decameron</em>, Boccaccio racconta di una brigata di dieci giovani amici, sette donne e tre uomini, tutti di elevata condizione sociale, i quali, durante il periodo in cui la peste devasta Firenze (1348), decidono di cercare una possibilità di fuga dal contagio spostandosi in campagna. Qui i dieci personaggi trascorrono il tempo secondo precise regole, tra canti, balli e giochi. Notevole importanza, come vedremo dopo, assumono anche le preghiere. Per occupare le prime ore pomeridiane, i giovani decidono di raccontare una novella ciascuno, tranne il venerdì ed il sabato, seguendo un preciso regolamento: ogni giorno viene eletto un <em>re</em> che fissa il tema della giornata, a cui lui e tutti gli altri devono ispirarsi nei loro racconti. Al solo Dioneo, per la sua giovane età, è concesso di non rispettare il tema stabilito, tuttavia dovrà novellare sempre per ultimo (Privilegio di Dioneo). La prima e la nona giornata hanno un tema libero.<br>Si sono date molteplici interpretazioni degli strani nomi attribuiti ai narratori, in gran parte riecheggianti etimologie greche:<br><br></div><ol><li>Dioneo ("lussurioso", da Diona, madre di Venere, <em>spurcissimus dyoneus</em> si definiva Boccaccio in una lettera giovanile);</li><li>Filostrato ("vinto d'amore");</li><li>Panfilo (il "Tutto Amore", che infatti racconterà spesso novelle ad alto contenuto erotico);</li><li>Elissa (l'altro nome di Didone, la regina dell'Eneide di Virgilio, rappresenta l'amore tragico);</li><li>Emilia, "l'orgogliosa della sua bellezza";</li><li>Fiammetta (la donna amata da Boccaccio; la fanciulla che arde d'amore come una fiamma);</li><li>Filomena ("amante del canto", oppure "colei che è amata");</li><li>Lauretta (come Laura de Noves, la donna simbolo di Petrarca, il cui nome viene da alloro, la pianta simbolo della gloria);</li><li>Neìfile ("nuova amante");</li><li>Pampìnea ("la rigogliosa").</li></ol><div>Nel Decameron le cento novelle, pur avendo spesso in comune i temi, sono diversissime l'una dall'altra, poiché l'autore ha voluto rappresentare la vita di tutti i giorni nella sua grande varietà di tipi umani, di atteggiamenti morali e psicologici, di virtù e di vizio; ne deriva che il Decameron offre una straordinaria panoramica della civiltà del Trecento: in quest'epoca l'uomo borghese cercava di creare un rapporto fra l'armonia, la realtà del profitto e gli ideali della nobiltà cavalleresca ormai finita.<br>Il secondo tema, invece, è legato al rispetto e ai riguardi di Boccaccio nei confronti delle donne: egli infatti scrive che quest'opera è dedicata a loro, visto che le donne, a quel tempo, erano le persone che leggevano maggiormente e avevano più tempo per dedicarsi alla lettura delle sue opere.<br>Altri italianisti, quali Alberto Asor Rosa, hanno ipotizzato una strutturazione del Decameron per «grappoli tematici», formati da più giornate caratterizzate da tematiche simili.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-01-05 15:49:13 UTC</pubDate>
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         <title>progettazione e produzione </title>
         <author>corsinisebian</author>
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         <description><![CDATA[<div>la tutela della salute dei lavoratori: sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-01-09 14:16:59 UTC</pubDate>
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         <title>letteratura</title>
         <author>corsinisebian</author>
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         <description><![CDATA[<div>Decameron di Boccaccio</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-01-09 14:17:36 UTC</pubDate>
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         <title>progettazione e produzione </title>
         <author>corsinisebian</author>
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         <description><![CDATA[<div>In materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri.</div><div>Partendo da tali principi costituzionali la giurisprudenza ha stabilito che la <strong>tutela del diritto alla salute del lavoratore</strong> si configura sia come diritto all’incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente salubre.</div><div>Il <strong>quadro normativo che disciplina la materia della sicurezza sul lavoro</strong> è articolato e complesso. Più specificamente, tale quadro normativo è costituito:</div><ul><li>da disposizioni del codice civile (articolo 2087);</li><li>dalla disciplina-quadro, attualmente contenuta nel <strong>D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,</strong> recante “Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come modificato dal D.L.gs. 3 agosto 2009, n. 106, che ha provveduto contestualmente ad abrogare il D.Lgs. 626/1994;</li><li>dallo Statuto dei lavoratori, per quanto attiene agli aspetti legati al controllo dell’applicazione delle misure antinfortunistiche;</li><li>dalla contrattazione collettiva.</li></ul><div>Come detto, una rilevante novità è costituita dal D.Lgs. 81/2008 emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</div><div>Tale decreto legislativo, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in realtà nella sostanza opera il riassetto e il coordinamento in un unico testo normativo della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto vengono abrogati i previgenti provvedimenti le cui disposizioni sono “confluite” nel decreto legislativo in questione. Come accennato in precedenza, n in attuazione della medesima legge di delega è stato successivamente emanato il D.Lgs. 106/2009, correttivo del D.Lgs. 81/2008.</div><div>L’intervento si è reso necessario a seguito delle segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del D.Lgs. 81/2008.</div><div>Tra le nuove disposizioni introdotte dallo schema, si segnalano, in particolare:</div><ul><li>la modifica della disciplina relativa all’appalto;</li><li>una complessiva riforma dell’apparato sanzionatorio;</li><li>la modifica delle disposizioni concernenti la sospensione dell’attività imprenditoriale in seguito a violazioni nell’impiego di personale;</li><li>il potenziamento del ruolo degli organismi paritetici.</li></ul><div>Il sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro</div><div>La disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro definita dal D.Lgs. 626/1994 e “confluita”, con alcune modifiche, nel menzionato D.Lgs. 81/2008, ha introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale basato sulla partecipazione attiva di una serie di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la protezione dei lavoratori.</div><div>Le misure principali sono costituite da una serie di linee di intervento, riconducibili:</div><ul><li>al monitoraggio dei rischi nonché all’attuazione di azioni volte alla riduzione degli stessi;</li><li>agli interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;</li><li>alla protezione individuale o collettiva dei lavoratori;</li><li>alle procedure di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.</li></ul><div>Ambito soggettivo</div><div>L’applicazione della disciplina riguarda tutti i settori di attività, sia privati sia pubblici, e tutte le tipologie di rischio.</div><div>Soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla disciplina sono:</div><ul><li><strong>datori di lavoro</strong>: essi sono i principali destinatari degli obblighi di sicurezza;</li><li><strong>dirigenti e preposti:</strong> sono coloro che dirigono o sovrintendono le attività alle quali si applica la normativa in oggetto. Nei loro confronti vige l’obbligo, nell’ambito delle proprie competenze, di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Essi, inoltre, possono essere delegati dal datore di lavoro all’adempimento degli obblighi posti dalla legge a carico di quest’ultimo, ad eccezione degli adempimenti non delegabili (ad esempio gli obblighi connessi agli accordi di riallineamento contributivo). Si ricorda, infine, che obblighi identici sussistono anche nei confronti del consulente esterno (cioè non facente parte del sistema aziendale) nel caso in cui tale soggetto abbia assunto mansioni corrispondenti a quelle di un dirigente di fatto.</li></ul><div>Soggetti destinatari delle tutele previste dalla disciplina sono – a seguito dell’estensione disposta dal menzionato D.Lgs. 81/2008 -, in linea generale, tutti i lavoratori e lavoratrici, <strong>subordinati e autonomi,</strong> nonché i soggetti ad essi equiparati.</div><div>Per alcune tipologie di lavoratori si prevedono tuttavia alcune peculiarità applicative, talvolta prevedendo che la disciplina si applichi solamente in parte.</div><div>Ambito oggettivo</div><div><em>Obblighi del datore di lavoro</em></div><div>Oltre ad una serie di obblighi di carattere generale, consistenti nell’adozione di tutte le misure, anche se non espressamente previste da norme di legge, necessarie o anche solamente utili ed opportune al fine della prevenzione degli infortuni e della garanzia della massima sicurezza possibile sulla base della tecnologia disponibile, la normativa individua obblighi specifici a carico del datore di lavoro, concernenti:</div><div>&nbsp;</div><ul><li><strong>la prevenzione.</strong></li></ul><div>Ai fini della prevenzione l’attività fondamentale risiede nella valutazione del rischio, effettuata dal datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività dell’azienda, e che si concretizza nella <strong>redazione di un apposito documento al termine della valutazione,</strong> contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione utilizzate, nonché un programma delle misure al fine di garantire il miglioramento della prevenzione nel tempo. La valutazione ed il relativo documento devono comunque essere rielaborati in occasione di significative modifiche del processo produttivo. Inoltre, in ciascuna azienda deve essere presente un <strong>Servizio di prevenzione e protezione,</strong> formato all’interno della medesima azienda e costituito da dipendenti oppure affidato obbligatoriamente a persone od enti esterni qualificati, qualora le capacità interne siano insufficienti. Il datore di lavoro, infine, in funzione della situazione di fatto e dei rischi ipotizzati, ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori adibiti alla gestione di possibili emergenze quali incendi, evacuazione del personale, pronto soccorso;</div><ul><li><strong>l’informazione, formazione e consultazione dei lavoratori.</strong></li></ul><div>Essa consiste nel portare a conoscenza dei lavoratori sia i pericoli derivanti dai rischi connessi alle lavorazioni o agli impianti, sia l’esistenza ed il corretto utilizzo dei mezzi di protezione. In particolare, il datore di lavoro deve predisporre un’adeguata segnaletica sui luoghi di lavoro, in relazione ad oggetti, attività o situazioni, fornendo al contempo un’adeguata indicazione sulla sicurezza, utilizzando anche cartelli, colori, segnali luminosi ecc. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a garantire un’adeguata formazione al lavoratore in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni. Infine, nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro almeno una volta l’anno deve indire una riunione, al fine di esaminare il documento di valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di protezione individuali e i programmi di informazione e formazione, alla quale partecipano i rappresentanti del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente qualora tale figura sia obbligatoria, ed il <strong>rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</strong> La riunione è comunque obbligatoria nel caso in cui siano avvenute variazioni che modifichino le condizioni di esposizione al rischio. In quest’ultima ipotesi è consentito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di indire la riunione anche nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Si ricorda, infine, che tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori è prevista la costituzione di organismi paritetici a livello territoriale, rappresentanti il primo riferimento sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;</div><ul><li><strong>la fornitura di mezzi di protezione.</strong></li></ul><div>Il sistema di prevenzione è prioritariamente indirizzato alla prevenzione tecnico-organizzativa rispetto a quella personale. I dispositivi di protezione individuale debbano essere impiegati qualora non sia possibile evitare o ridurre significativamente i rischi utilizzando mezzi di protezione collettiva. In particolare, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti sono obbligati ad esigere dai singoli lavoratori l’utilizzo dei mezzi di protezione individuale. Tale obbligo non può essere derogato né con il consenso del lavoratore né con quello delle organizzazioni sindacali. In relazione a specifiche tipologie di lavorazioni o macchine utilizzate, sono inoltre previste particolari protezioni;</div><ul><li><strong>i luoghi e le attrezzature di lavoro.</strong></li></ul><div>Principalmente gli obblighi concernono la regolare manutenzione dei luoghi e degli impianti, al fine della verifica del loro funzionamento. Per quanto attiene agli aspetti igienici, i principali doveri concernono il rispetto dei limiti minimi dello spazio di lavoro ed il divieto di lavoro in locali sotterranei. Inoltre, specifiche disposizioni riguardano le vie di circolazione, le vie ed uscite di emergenza, l’illuminazione dei locali e la costruzione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici. Per quanto attiene alle attrezzature, si ricorda l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire ai lavoratori attrezzature adeguate e idonee ai fini della sicurezza e salute, prevedendo, inoltre, appositi dispositivi di sicurezza nel caso in cui gli elementi delle macchine rappresentino un pericolo;</div><div>&nbsp;</div><ul><li><strong>le sostanze pericolose e nocive.</strong></li></ul><div>Il trattamento di tali sostanze prevede appositi procedimenti al fine della tutela dei lavoratori. Ad esempio, si prevede la lavorazione in spazi separati delle sostanze particolarmente pericolose o insalubri, nonché particolari forme di raccolta degli scarti e rifiuti generati dalle materie in questione. Il datore di lavoro, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di contenere lo sviluppo e la diffusione di gas, vapori, polveri, fumi e odori nocivi;</div><ul><li><strong>la sorveglianza sanitaria.</strong></li></ul><div>Nell’ambito di specifiche lavorazioni (indicate nell’allegato al D.P.R. 303 del 1956), che espongono il lavoratore a sostanze tossiche o nocive, i lavoratori devono essere obbligatoriamente visitati da un medico competente, sia prima dell’ammissione al lavoro, ai fini della valutazione di idoneità, sia periodicamente, secondo apposite tabelle di lavorazione. Per tali accertamenti il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un <strong>medico competente,</strong> che può essere dipendente di una struttura esterna – pubblica o privata – convenzionata con lo stesso datore di lavoro, un libero professionista oppure un dipendente del datore di lavoro; comunque il medico competente deve essere in possesso di determinati requisiti professionali. Infine, nelle aziende con più di 25 dipendenti è richiesta la presenza dei presidi sanitari, indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori interessati da incidenti o colti da malore;</div><ul><li><strong>il controllo e la vigilanza.</strong></li></ul><div>E’ obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti far osservare ai lavoratori le norme di igiene e sicurezza. Da tale obbligo discende anche il dovere di vigilare sul rispetto nei luoghi di lavoro delle richiamate norme.</div><div>E’ opportuno ricordare, infine, in relazione agli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, che la normativa vigente prevede anche discipline specifiche, di origine comunitaria, per le attività produttive nelle quali i lavoratori sono esposti a rumore, piombo, amianto, agenti cancerogeni (o mutageni), chimici o biologici, atmosfere esplosive, oppure dove i lavoratori sono addetti ai video terminali o alla movimentazione manuale di carichi. Tali discipline, precedentemente contenute non solamente nel D.Lgs. 626/1994, ma anche in altri provvedimenti, come il D.Lgs. 277/1991, che avevano provveduto a recepire la corrispondente normativa comunitaria, sono attualmente “confluite” nel menzionato D.Lgs. 81/2008 emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-01-09 15:05:37 UTC</pubDate>
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         <title>scienze motorie</title>
         <author>corsinisebian</author>
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         <description><![CDATA[<div>è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, e caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona all’interno di una comunità di persone (società). Il benessere consiste quindi nel miglior equilibrio possibile tra il piano biologico, il piano psichico ed il piano sociale dell'individuo; la condizione di benessere è di natura dinamica.<br>Il concetto di benessere nel corso degli anni ha subito numerose modifiche e ampliamenti, che hanno condotto ad una visione del termine più ampia e completa, non più incentrata sull'idea di assenza di patologie, ma come uno stato complessivo di buona salute fisica, psichica e mentale. Questa visione è punto cardine di molte discipline e correnti di pensiero filosofico, occidentali e orientali, con recenti conferme in campo medico-scientifico. Comunemente il benessere viene percepito come una condizione armonica tra uomo e ambiente, risultato di un processo di adattamento a molteplici fattori che incidono sullo stile di vita. Anche nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio europeo su sistemi e politiche per la salute<sup>[1]</sup> (a cui partecipa il distaccamento europeo dell'OMS) è stata proposta definizione di benessere come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di <strong>ben-essere</strong> che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società". Come si legge nel Rapporto, tutti e cinque gli aspetti sono importanti, ma ancora più importante è che questi siano tra loro equilibrati per consentire agli individui di migliorare il loro benessere. Il concetto di benessere è una nozione in costante evoluzione: seguendo la piramide di Maslow, col passare del tempo la realizzazione dei bisogni fondamentali e di alcuni desideri considerati un tempo difficilmente raggiungibili porta alla nascita di altri bisogni e desideri. on "Benessere negli ambienti di vita" si individuano le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di vita (casa, lavoro, ambienti ricreativi ecc.) che assicurano la tutela della salute dei fruitori. Per la realizzazione di un'ottimale condizione di salubrità ambientale è indispensabile valutare parametri riguardanti microclima, rumore, illuminazione, radiazioni e inquinamento indoor (chimico, fisico, biologico). I principali fattori di rischio in ambienti di vita sono riconducibili all'esposizione a fumo di tabacco ( monossido di carbonio, PM10, composti organici volatili), ossidi di azoto, radon, amianto, polveri e idrocarburi policiclici aromatici, alle esposizioni ai prodotti di combustione delle stufe, impianti di riscaldamento e a formaldeide e VOCs derivante da mobili e prodotti per la casa. L'origine di patologie quali malattie respiratorie, polmoniti, raffreddori e allergie sono imputabili (negli ambienti indoor) alla presenza di microrganismi patogeni (batteri, funghi e virus), allergeni, pollini e muffe associati a esalazioni umane, mobili, tappeti, animali e umidità nei muri. Sono riconosciute specifiche malattie legate alla permanenza in edifici e locali non salubri quali la SBS (sick building syndrome) e la BRI (building related illness).<br>Per "Benessere organizzativo" si indicano tutte le misure volte a promuovere e tutelare il benessere fisico, sociale e psicologico di tutti i lavoratori. Numerosi elementi concorrono al raggiungimento del benessere organizzativo, sia di natura individuale (progresso di carriera, autonomia, responsabilità, riconoscimenti, soddisfazione..), sia dal punto di vista dell'organizzazione globale (cooperazione, flessibilità, mobilità, sicurezza, fiducia..). I cambiamenti organizzativi e il clima di competizione sono spesso cause scatenanti di conflitti di ruolo, cattiva gestione delle risorse umane e non, insoddisfazione e demotivazione personale. Fondamentale è l'impegno da parte non solo dei singoli lavoratori ma soprattutto dell'organizzazione aziendale di prevenire tali disagi e contrasti, agendo su più fronti, al fine di eliminare o almeno ridurre tali problemi. Dare una definizione precisa di benessere lavorativo non è così semplice. Esso risulta essere combinazione di più elementi e figure, nel caso individuale, come la capacità di adattarsi e valorizzarsi all'interno di un ambiente lavorativo, secondo le proprie competenze e capacità, integrandole e condividendole con i colleghi, al fine di conseguire un comune obiettivo di crescita e produttività.<br>I fattori che contribuiscono a minare la condizione di benessere negli ambienti e luoghi di lavoro sono principalmente la mancanza di organizzazione e programmazione del lavoro, la fatica, i ritmi veloci, l'incertezza relativa al ruolo da svolgere, la mancanza di controllo del proprio lavoro, le richieste superiori alle proprie capacità, la cattiva strutturazione e vivibilità dei luoghi di lavoro. Un lavoratore quotidianamente si trova a gestire molteplici situazioni, prendere decisioni sotto pressione, conseguire risultati: tutte queste azioni possono originare stress, e ad esse vanno sommate ulteriori condizioni, quali relazioni e comunicazione interpersonale, fattori di igiene del lavoro. La mancata realizzazione di una buona cooperazione tra singolo e organizzazione lavorativa può comportare numerosi problemi per entrambe le parti, di carattere economico (riduzione della produttività, conflitti interni, forti tensioni) e di carattere psicosomatico. La sicurezza e qualità alimentare concorrono entrambe alla costituzione del concetto più generale di benessere. La rapida modernizzazione dei processi di produzione alimentare, nonché l'impiego di nuovi coadiuvanti tecnologici, additivi ha reso necessario operare in questo settore per elevare il grado di tutela della salute e degli interessi dei consumatori, prevenendo le patologie legate all'assunzione di alimenti contaminati. Fondamentali sono i concetti introdotti dal Regolamento CE 178/02 "Pacchetto Igiene" in campo alimentare, quali una maggiore armonizzazione delle leggi tra i vari stati e le loro applicazioni, il concetto di Haccp, rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti, maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione delle parti coinvolte nel processo produttivo, l'istituzione dell'Autorità Europea sulla sicurezza alimentare, formazione ed educazione dei consumatori al fine di instaurare un rapporto di dialogo-fiducia con le aziende, valorizzando le entità produttive conformi alle norme vigenti. Sono molte in Italia le associazioni e gli enti che si occupano di segnalare l'eventuale presenza di sostanze tossiche e/o nocive negli alimenti e nei prodotti utilizzati per l'igiene e la cura della persona. Tra queste ricordiamo Coldiretti, Altroconsumo, Il Salvagente e Il Fatto Alimentare. I principali fattori di rischio legati all'assunzione di alimenti contaminati sono legati alla trasmissione di malattie infettive causate dalla presenza di microrganismi patogeni e dalle tossine da loro prodotte, metalli pesanti, residui di sostanze tossiche, prodotti fitosanitari. Secondo una visione più ampia, il Benessere Alimentare si consegue rispettando l'interazione tra sicurezza-qualità-tipicità dei prodotti. Oggi generalmente la maggior parte delle persone vive in condizioni igieniche soddisfacenti, tuttavia questo aspetto non deve essere sottovalutato. Infatti, la cura igienica della propria persona, della pulizia del corpo e dell'abbigliamento è un indice indispensabile per mantenersi in buona salute. È un impegno tener conto di tutti questi aspetti quotidianamente ed è conveniente dividere in quattro momenti nella giornata il tempo da dedicare alla cura della propria persona (dopo il risveglio con il compimento delle funzioni fisiologiche e successivi lavaggi, durante la colazione del mattino da consumare nel modo adeguato per conciliare il fabbisogno calorico e la preparazione per affrontare la giornata, all'ora del pranzo e infine prima di coricarsi). Inoltre, si può indicare come avvertenza per una buona igiene personale il fatto di fare ogni giorno il bagno o la doccia, pratica considerata soggettivamente nel senso che non tutti la ritengono necessaria. A sostegno di questo si ricorda che il bagno dà un notevole effetto psicologico in quanto crea un forte senso di benessere.<br><br></div>]]></description>
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         <title>scienze motorie</title>
         <author>corsinisebian</author>
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