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      <title>Excursus normativa  by MARIANNA ADAMO</title>
      <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim</link>
      <description>Dall&#39;inserimento all&#39;inclusione</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-02-05 10:49:12 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-02-17 07:40:34 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>1948 Costituzione Italiana </title>
         <author>mariannaadamotfa21id</author>
         <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030561522</link>
         <description><![CDATA[<div><br>&nbsp;<a href="http://www.rizzolieducation.it/wp-content/uploads/2018/03/Articolo-3.pdf"><strong>ART. 3</strong></a><br>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono <strong>uguali</strong> davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica<strong> rimuovere gli ostacoli</strong> di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. <br><a href="https://ms-mms.hubscuola.it/saggio/120900061409/3001e4e5-0587-400e-8937-afa39a26d1da/0_costituzione/costituzione/articoli/art34.html"><strong>ART. 34</strong>&nbsp;<br><strong>La scuola è aperta a tutti.</strong></a><br>L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.<br>I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.<br>La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.<br><a href="https://www.laleggepertutti.it/541168_articolo-38-costituzione-italiana-spiegazione-e-commento"><strong>ART. 38</strong></a><strong> </strong><br>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.<br>I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.<br><strong>Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.</strong><br>Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.<br>L’assistenza privata è libera.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-05 11:04:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Leggi anni &#39;70: L. 118/71 inserimento scolastico dei disabili. Circ. Min. 227/1975 Ministro Malfatti (Documento Falcucci), Legge 517/77  nascita insegnante sostegno. </title>
         <author>mariannaadamotfa21id</author>
         <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030562534</link>
         <description><![CDATA[<div>Con le leggi degli <strong>anni '70 </strong>(L.118/1971, documento Falcucci del 1975; L. 517/77) si stabilisce che <strong>gli</strong> <strong>studenti disabili debbano essere inseriti in classi normali</strong> in luogo delle scuole speciali, introducendo il Progetto Educativo, rielaborato da un team di insegnamenti e rivolto al gruppo classe, con la collaborazione di altre figure specializzate. <strong>Viene introdotto l'insegnante di sostegno</strong> fino alle scuole medie e si stabilisce in 20 il numero massimo di alunni nelle classi che accolgono portatori di handicap.</div><div><br></div><div>La legge 118, risentiva ancora del dramma del dopo guerra ed è stata approvata dal Parlamento dopo il Decreto legge n. 5 del 30 gennaio 1971, con la finalità di facilitare la vita di relazione dei mutilati e degli invalidi civili per l’accesso agli edifici pubblici o aperti al pubblico ed alle istituzioni scolastiche, prescolastiche o d’interesse sociale costruite in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche.</div><div><br></div><div><br></div><div>Le disposizioni riguardano appunto l’assistenza sanitaria, i servizi dei trasporti pubblici che dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti, i centri di riabilitazione, gli educatori</div><div>specializzati, l’assegno mensile, di accompagnamento e la pensione degli invalidi.</div><div>“In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi, dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella”.</div><div><br></div><div><strong>Frequenza assicurata Articolo 28</strong></div><div><br></div><div><br></div><div>Particolarmente significativi gli articoli 28 e 29 nei quali si legge: “Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento</div><div>professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:</div><div><br></div><div><br></div><div>a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;</div><div>b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;</div><div>c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.</div><div><br></div><div><br></div><div>Inizia così il processo d’inserimento scolastico dei disabili nelle classi comuni.</div><div><br></div><div><br></div><div>Prima di allora “ i soggetti affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche” detti allora “handicappati” stavano nelle “classi differenziali” della scuola elementare e, nella scuola media nelle cosiddette “classi di aggiornamento”, poi abolite con la Legge 517/1977 e con l’avvento della presenza del “docente di sostegno”.</div><div><br></div><div><br></div><div>Il testo di legge recita appunto: ”L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da</div><div>menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali.</div><div><br></div><div><br></div><div>Nel medesimo articolo in linea con l’art. 34, “La scuola è aperta a tutti” e il comma 3 dell’art. 38 della Costituzione: “Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale …” si stabilisce che “Sarà facilitata”, inoltre la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.</div><div><br></div><div><br></div><div>Vengono così tracciati il percorso e l’orizzonte dell’integrazione scolastica che riconosce agli inabili come fondamentale il diritto all’istruzione ed all’educazione ; oggi tale processo ha assunto una particolare connotazione mediante la cultura dell’inclusività nella prospettiva di una reale “inclusione sociale” di tutti e di ciascuno.</div><div><br></div><div><br></div><div>Il comma “ la frequenza sarà facilitata” è stato oggetto della sentenza n. 215 /87 della Corte Costituzionale a seguito di un ricorso per la mancata ammissione di una diciottenne portatrice di</div><div>handicap, a ripetere nell’anno scolastico 1983-84 la frequenza alla prima classe dell’Istituto Professionale di Stato per il Commercio di Roma</div><div><br></div><div><br></div><div>Con dettagliata argomentazione, la Corte Costituzionale ha dichiarato il terzo comma dell’art. 28 della legge n. 118 del 1971 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che “sarà facilitatata”, anziché disporre che deve essere ”assicurata”, la frequenza alle scuole medie superiori.</div><div><br></div><div><br></div><div>Ecco un’altra tappa verso la cultura dell’inclusione</div><div><br></div><div><br></div><div><strong>SCUOLA IN OSPEDALE – CPIA Art. 29</strong></div><div><br></div><div><br></div><div>Nell’art. 29 vengono definiti i presupposti della scuola in ospedale, della scuola serale per i lavoratori nel rispetto e in attuazione dell’art. 34 della Costituzione che assicura a tutti il servizio</div><div>scolastico, obbligatorio e gratuito, così da poter eliminare la piaga l’analfabetismo</div><div><br></div><div><br></div><div>Anche gli attuali CPIA- Centri Provinciali Istruzione degli adulti- trovano all’art. 29 le radici del loro essere un servizio alla società, in quanto rendono agevole il recupero dell’abbandono</div><div>scolastico ed il processo di accoglienza e d’inserimento sociale degli extracomunitari.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-05 11:05:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Sentenza Corte Costituzionale 215/1987</title>
         <author>antoninaalonzotfa21id</author>
         <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030562977</link>
         <description><![CDATA[<div>La sentenza della Corte Costituzionale 215/1987&nbsp; è considerata la <strong>"Magna Charta" dell'integrazione</strong> che estenderà la presenza dell'insegnante di sostegno anche alla secondaria di secondo grado.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1987&amp;numero=215" />
         <pubDate>2022-02-05 11:06:26 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Legge n. 104/1992</title>
         <author>antoninaalonzotfa21id</author>
         <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030564644</link>
         <description><![CDATA[<div>Articoli chiave per la scuola:<br>art. 3<br>art. 12<br>art. 13<br>art. 14<br>art. 15<br>art. 16</div><div><strong>Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art.43 abolisce le classi differenziali nella scuola elementare).<br></strong>&nbsp;Che cos’è la Legge 104?</div><div><br></div><div>Con il temine “<strong>Legge 104</strong>” si intende la <strong>legge quadro</strong> risalente al febbraio del 1992 emanata dal legislatore per dettare, all’interno dell’ordinamento, i principi generali inerenti “<em>diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata</em>” (art.2 L.n.104/1992).</div><div>La norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia all’individuo disabile, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.</div><div>Tale legge raccoglie le disposizioni precedenti in un quadro organico e colma i vuoti legislativi.&nbsp;</div><div>&nbsp;Le finalità delle Legge 104<br><br></div><div>Le precipue finalità della legge 104 sono indicate a chiare lettere nell’<strong>art. 1 </strong>della normativa, e sono orientate a:</div><div>- garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società;</div><div>prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici - patrimoniali;</div><div>- perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica;</div><div>- predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile.</div><div>L’integrazione promossa dalla normativa riguarda in maniera trasversale ogni ambito della società, dalla famiglia al mondo del lavoro, dai trasporti alle infrastrutture e ancora dall’ambito sanitario a quello sportivo, passando per il fondamentale ambito dell’istruzione e della ricerca scolastica e universitaria.</div><div>La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili; il legislatore ha cristallizzato nell’<strong>art.3 </strong>cosa si intende per <strong>persona handicappata</strong>: <em>“colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”.</em></div><div>La Legge 104/92, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia e libertà in ogni ambiente: scuola, famiglia, lavoro e società.&nbsp;</div><div><strong>La Legge 104/92 vuole fare di ogni disabile, tenendo presente le sue potenzialità e impegnandosi a svilupparle, un membro attivo del contesto sociale.&nbsp;</strong></div><div><strong>Dispositivo dell'art. 12 Legge 104</strong></div><pre>               Diritto all'educazione e all'istruzione 
  1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento
negli asili nido. 
  2. E' garantito il diritto all'educazione  e  all'istruzione  della
persona handicappata nelle sezioni di scuola  materna,  nelle  classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  e  nelle
istituzioni universitarie. 
  3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo  lo  sviluppo  delle
potenzialita' della persona  handicappata  nell'apprendimento,  nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
  4. L'esercizio del diritto all'educazione non puo' essere  impedito
da difficolta' di apprendimento ne' di  altre  difficolta'  derivanti
dalle disabilita' connesse all'handicap. 
  <strong>((5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4  per</strong>
<strong>le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e  gli</strong>
<strong>studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15  ottobre  1990,</strong>
<strong>n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della  bambina  o  del</strong>
<strong>bambino,  dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello</strong>
<strong>studente certificati ai  sensi  del  citato  articolo  4,  o  da  chi</strong>
<strong>esercita  la  responsabilita'   genitoriale,   l'accertamento   della</strong>
<strong>condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione</strong>
<strong>scolastica. Tale accertamento  e'  propedeutico  alla  redazione  del</strong>
<strong>profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri  del  modello</strong>
<strong>bio-psico-sociale   della    Classificazione    internazionale    del</strong>
<strong>funzionamento,   della   disabilita'    e    della    salute    (ICF)</strong>
<strong>dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'  (OMS),  ai  fini  della</strong>
<strong>formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte</strong>
<strong>del progetto  individuale  di  cui  all'articolo  14  della  legge  8</strong>
<strong>novembre 2000, n. 328.))</strong> 
  6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. (24) 
  7. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. (24) 
  8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66. (24) 
  9.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all'obbligo   scolastico,
temporaneamente impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare  la
scuola,  sono  comunque   garantire   l'educazione   e   l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,  d'intesa  con  le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e  di  riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,  per  i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate  della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche  i  minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino  in  situazioni  di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta
giorni  di  lezione.  La  frequenza   di   tali   classi,   attestata
dall'autorita' scolastica  mediante  una  relazione  sulle  attivita'
svolte dai docenti in  servizio  presso  il  centro  di  degenza,  e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle  quali  i
minori sono iscritti. 
  10. Negli ospedali, nelle cliniche e  nelle  divisioni  pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono  essere  perseguiti
anche mediante l'ultilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
i nasocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la  guida
di personale esperto. </pre><div><br><br></div><pre>Art. 13. 
                       Integrazione scolastica 
  1.  L'integrazione  scolastica  della  persona  handicappata  nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e  grado  e
nelle universita' si realizza, fermo restando quanto  previsto  dalle
<strong>leggi</strong> 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517,  e  successive
modificazioni, anche attraverso: 
    a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e  con
altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati.  A
tale scopo gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,  stipulano
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della <strong>legge</strong> 8  giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente <strong>legge</strong>, con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanita',  sono
fissati agli indirizzi per la stipula  degli  accordi  di  programma.
Tali accordi di  programma  sono  finalizzati  alla  predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,  riabilitativi
e  di  socializzazione   individualizzati,   nonche'   a   forme   di
integrazione  tra  attivita'  scolastiche  e  attivita'   integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'  previsti  i  requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici  e  privati  ai  fini
della partecipazione alle attivita' di collaborazione coordinate; 
    b) la dotazione alle scuole e alle  universita'  di  attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonche'  di  ogni  forma  di  ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e  presidi
funzionali all'effettivo esercizio del  diritto  allo  studio,  anche
mediante convenzioni con centri  specializzati,  aventi  funzione  di
consulenza pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di  specifico
materiale didattico; 
    c) la programmazione  da  parte  dell'universita'  di  interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarita' del piano
di stu- dio individuale; 
    d) l'attribuzione, con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  <strong>legge</strong>,  di  incarichi
professionali  ad  interpreti  da  destinare  alle  universita',  per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti. 
    e) la sperimentazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare  nelle  classi
frequentate da alunni con handicap. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e le  unita'
sanitarie   locali   possono   altresi'    prevedere    l'adeguamento
dell'organizzazione  e  del  funzionamento  degli  asili  nido   alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di  avviarne  precocemente
il   recupero,   la   socializzazione   e   l'integrazione,   nonche'
l'assegnazione di personale docente specializzato e di  operatori  ed
assistenti specializzati. 
  3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo  restando,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti  locali  di  fornire
l'assistenza per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
  4. I posti di sostegno per la scuola secondaria  di  secondo  grado
sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in  servizio
alla data di entrata in  vigore  della  presente  <strong>legge</strong>  in  modo  da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto  per  gli  altri
gradi di istruzione e comunque entro i  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma  6,  lettera
h). 
  5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono  garantite
attivita' didattiche di sostegno, con  priorita'  per  le  iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati <strong>((...))</strong>. <strong>((18))</strong> 
  6. Gli insegnanti di  sostegno  assumono  la  contitolarita'  delle
sezioni  e  delle   classi   in   cui   operano,   partecipano   alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione  e  verifica
delle attivita'  di  competenza  dei  consigli  di  interclasse,  dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti. 
  6-bis. Agli studenti  handicappati  iscritti  all'universita'  sono
garantiti sussidi tecnici e  didattici  specifici,  realizzati  anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche'
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato,  istituiti
dalle universita' nei limiti del proprio  bilancio  e  delle  risorse
destinate alla copertura  degli  oneri  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16. 
 
Art. 14.
              Modalita' di attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla  formazione  e
all'aggiornamento   del   personale  docente  per  l'acquisizione  di
conoscenze in  materia  di  integrazione  scolastica  degli  studenti
handicappati,  ai  sensi  dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalita'
di coordinamento con il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica di cui all'articolo 4 della <strong>legge</strong> 9 maggio
1989,  n.  168.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione   provvede
altresi':
a)   all'attivazione   di   forme   sistematiche   di   orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata,  con  inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle
classi,  anche  aperte,  in  relazione alla programamzione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la  continuita'  educativa  fra  i  diversi  gradi  di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti
del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata  in  tutti  gli
ordini  e  gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di  eta';
nell'interesse   dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio  dei
docenti, sentiti gli  specialisti  di  cui  all'articolo  4,  secondo
comma,  lettera  l),  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416,  su  proposta  del  consiglio  di  classe  o  di
interclasse,  puo'  essere  consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I  piani  di  studio  delle  scuole  di  specializzazione  di  cui
all'articolo  4  della  <strong>legge</strong>  19  novembre  1990,  n.  341,  per  il
conseguimento del diploma abilitante  all'insegnamento  nelle  scuole
secondarie,   comprendono,   nei   limiti   degli  stanziamenti  gia'
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione  dei
suddetti   piani   di   studio,   discipline  facoltative,  attinenti
all'integrazione degli  alunni  handicappati,  determinate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, della citata <strong>legge</strong> n. 341 del 1990. Nel di-
ploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4
deve  essere  specificato  se  l'insegnante  ha  sostenuto  gli esami
relativi all'attivita' didattica di sostegno per le discipline cui il
diploma stesso si riferisce, nel qual  caso  la  specializzazione  ha
valore abilitante anche per l'attivita' didattica di sostegno.
3.  La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della citata <strong>legge</strong> n. 341 del  1990  comprende,  nei  limiti
degli stanziamenti gia' preordinati in base alla legislazione vigente
per  la  definizione  delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi  attinenti  all'integrazione  scolastica   degli   alunni
handicappati.  Il  diploma  di laurea per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma  2,  della  citata
<strong>legge</strong> n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi
per  l'attivita'  didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti
gli esami relativi, individuati come obbligatori per la  preparazione
all'attivita'   didattica  di  sostegno,  nell'ambito  della  tabella
suddetta  definita  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima
<strong>legge</strong> n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani  di
studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di  laurea  di  cui  al comma 3 puo' essere impartito anche da enti o
istituti specializzati all'uopo convenzionati con le universita',  le
quali  disciplinano  le  modalita'  di  espletamento  degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di  specializzazione
devono  essere  in  possesso  del  diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata <strong>legge</strong> n.
341 del  1990,  relativamente  alla  scuola  di  specializzazione  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,  e  successive  modificazioni,  al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
all'articolo 65 della <strong>legge</strong> 20 maggio 1982, n. 270.
6.  L'utilizzazione  in  posti  di  sostegno  di  docenti  privi  dei
prescritti   titoli  di  specializzazione  e'  consentita  unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per  il personale delle scuole, delle unita' sanitarie locali e degli
enti  locali,  impegnati   in   piani   educativi   e   di   recupero
individualizzati.
Art. 15. 
                (Gruppi per l'inclusione scolastica). 
  1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e'  istituito  il
Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: 
    a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione
e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13,  39
e 40 della presente <strong>legge</strong>, integrati con le  finalita'  di  cui  alla
<strong>legge</strong> 13 luglio  2015,  n.  107,  con  particolare  riferimento  alla
continuita'  delle  azioni  sul  territorio,  all'orientamento  e  ai
percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; 
    b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); 
    c) supporto alle  reti  di  scuole  per  la  progettazione  e  la
realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della
scuola. (22) 
  2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo
delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e'  garantita  la
partecipazione paritetica dei  rappresentanti  delle  Regioni,  degli
Enti locali  e  delle  associazioni  delle  persone  con  disabilita'
maggiormente  rappresentative   a   livello   regionale   nel   campo
dell'inclusione scolastica. (22) 
  3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento,
la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni  per
il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto
previsto  al  comma  2,  sono  definite  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito
l'Osservatorio  permanente  per  l'inclusione  scolastica   istituito
presso  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca. (22) 
  <strong>((4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a  livello</strong>
<strong>delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per  l'Inclusione</strong>
<strong>Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale  docente  esperto</strong>
<strong>nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento  alla  prospettiva</strong>
<strong>bio-psico-sociale,  e  nelle  metodologie  didattiche   inclusive   e</strong>
<strong>innovative. Il GIT e' nominato con  decreto  del  direttore  generale</strong>
<strong>dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato  da  un  dirigente</strong>
<strong>tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma</strong>
<strong>la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio  scolastico</strong>
<strong>regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'</strong>
<strong>esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli  oneri  relativi</strong>
<strong>al personale docente di cui al presente comma, si provvede  ai  sensi</strong>
<strong>dell'articolo 20, comma 4. </strong>
<strong>  5. Il GIT, che agisce in  coordinamento  con  l'ufficio  scolastico</strong>
<strong>regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione  dei</strong>
<strong>PEI  secondo  la  prospettiva  bio-psico-sociale  alla   base   della</strong>
<strong>classificazione  ICF,  nell'uso  ottimale  dei  molteplici   sostegni</strong>
<strong>disponibili,  previsti  nel  Piano  per  l'Inclusione  della  singola</strong>
<strong>istituzione scolastica, nel  potenziamento  della  corresponsabilita'</strong>
<strong>educativa e delle attivita' di didattica inclusiva. </strong>
<strong>  6. Per lo svolgimento  di  ulteriori  compiti  di  consultazione  e</strong>
<strong>programmazione delle attivita' nonche'  per  il  coordinamento  degli</strong>
<strong>interventi  di  competenza  dei  diversi  livelli  istituzionali  sul</strong>
<strong>territorio, il GIT e' integrato: </strong>
<strong>    a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle  persone</strong>
<strong>con disabilita' nell'inclusione scolastica; </strong>
<strong>    b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. </strong>
<strong>  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e</strong>
<strong>della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle</strong>
<strong>finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in</strong>
<strong>vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse  umane,</strong>
<strong>strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito   l'Osservatorio</strong>
<strong>permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di</strong>
<strong>funzionamento del GIT, la  sua  composizione,  le  modalita'  per  la</strong>
<strong>selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti,</strong>
<strong>le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede,  la  durata,</strong>
<strong>nonche'  l'assegnazione  di  ulteriori  funzioni  per   il   supporto</strong>
<strong>all'inclusione scolastica. </strong>
<strong>  8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di</strong>
<strong>lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'  composto  da  docenti</strong>
<strong>curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  personale  ATA,</strong>
<strong>nonche'  da  specialisti  della  Azienda  sanitaria  locale   e   del</strong>
<strong>territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il  gruppo  e'</strong>
<strong>nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha  il  compito  di</strong>
<strong>supportare il collegio dei docenti nella definizione e  realizzazione</strong>
<strong>del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli</strong>
<strong>di classe nell'attuazione dei PEI. </strong>
<strong>  9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione,  il</strong>
<strong>GLI si avvale della consulenza e del  supporto  degli  studenti,  dei</strong>
<strong>genitori e puo' avvalersi della consulenza dei  rappresentanti  delle</strong>
<strong>associazioni   delle    persone    con    disabilita'    maggiormente</strong>
<strong>rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di</strong>
<strong>definizione dell'utilizzazione delle  risorse  complessive  destinate</strong>
<strong>all'istituzione scolastica  ai  fini  dell'assistenza  di  competenza</strong>
<strong>degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un  rappresentante</strong>
<strong>dell'ente   territoriale   competente,   secondo   quanto    previsto</strong>
<strong>dall'accordo  di  cui  all'articolo  3,  comma  5-bis.  Al  fine   di</strong>
<strong>realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora  con  il</strong>
<strong>GIT di cui al comma 4  e  con  le  istituzioni  pubbliche  e  private</strong>
<strong>presenti sul territorio. </strong>
<strong>  10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo</strong>
<strong>di inclusione, compresa la proposta  di  quantificazione  di  ore  di</strong>
<strong>sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto  del  profilo</strong>
<strong>di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono  costituiti</strong>
<strong>i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni  con</strong>
<strong>accertata  condizione  di   disabilita'   ai   fini   dell'inclusione</strong>
<strong>scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team  dei</strong>
<strong>docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la  partecipazione</strong>
<strong>dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o  dell'alunno,</strong>
<strong>della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita</strong>
<strong>la   responsabilita'   genitoriale,   delle   figure    professionali</strong>
<strong>specifiche,  interne  ed  esterne  all'istituzione   scolastica   che</strong>
<strong>interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o</strong>
<strong>l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il</strong>
<strong>necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare.  Ai</strong>
<strong>componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun  compenso,</strong>
<strong>indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia  altro</strong>
<strong>emolumento. Dall'attivazione  dei  Gruppi  di  lavoro  operativo  non</strong>
<strong>devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. </strong>
<strong>  11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10,</strong>
<strong>e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti  con  accertata</strong>
<strong>condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione</strong>
<strong>scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.)</strong>
Art. 16. 
             Valutazione del rendimento e prove d'esame 
  1. Nella valutazione  degli  alunni  handicappati  da  parte  degli
insegnanti   e'   indicato,   sulla   base   del   piano    educativo
individualizzato,  per  quali   discipline   siano   stati   adottati
particolari criteri  didattici,  quali  attivita'  integrative  e  di
sostegno siano state  svolte,  anche  in  sostituzione  parziale  dei
contenuti programmatici di alcune discipline. 
  2. Nella scuola dell'obbligo sono  predisposte,  sulla  base  degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame  corrispondenti
agli  insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il   progresso
dell'allievo in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai  livelli  di
apprendimento iniziali. 
  3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo  grado,  per  gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e  tempi  piu'
lunghi per l'effettuazione  delle  prove  scritte  o  grafiche  e  la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 
  4. Gli alunni handicappati sostengono  le  prove  finalizzate  alla
valutazione del rendimento scolastico o  allo  svolgimento  di  esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 
  <strong>((5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3  e  4  in</strong>
<strong>favore degli studenti handicappati e' consentito per  il  superamento</strong>
<strong>degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e</strong>
<strong>con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13,  comma</strong>
<strong>6-bis. E' consentito, altresi',  sia  l'impiego  di  specifici  mezzi</strong>
<strong>tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la  possibilita'</strong>
<strong>di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio  di  tutorato</strong>
<strong>specializzato))</strong>. 
  <strong>((5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono  un</strong>
<strong>docente  delegato  dal  rettore  con   funzioni   di   coordinamento,</strong>
<strong>monitoraggio  e  supporto  di   tutte   le   iniziative   concernenti</strong>
<strong>l'integrazione nell'ambito dell'ateneo)</strong>
Art. 17.
                      Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto  previsto  dagli  articoli  3,
primo  comma,  lettere  l)  e  m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della <strong>legge</strong> 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento  della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei   centri   pubblici   e   privati  e  garantiscono  agli  allievi
handicappati che non siano  in  grado  di  avvalersi  dei  metodi  di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante
attivita'   specifica  nell'ambito  delle  attivita'  del  centro  di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento  emerso  dai
piani    educativi   individualizzati   realizzati   durante   l'iter
scolastico.  A  tal  fine  forniscono  ai  centri  i  sussidi  e   le
attrezzature necessarie.
2.  I  corsi  di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacita' ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,
e' inserita in  classi  comuni  o  in  corsi  specifici  o  in  corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone  handicappate  non in grado di frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,  quando
vi  siano  svolti  programmi  di  ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale,  ovvero  possono  essere  realizzati
dagli  enti di cui all'articolo 5 della citata <strong>legge</strong> n. 845 del 1978,
nonche' da organizzazioni di volontariato e da  enti  autorizzati  da
<strong>leggi</strong>  vigenti.  Le  regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente <strong>legge</strong>, provvedono ad adeguare alle disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di
attuazione per  le  attivita'  di  formazione  professionale  di  cui
all'articolo 5 della medesima <strong>legge</strong> n. 845 del 1978.
4.  Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 e'
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della  graduatoria
per  il  collocamento  obbligatorio  nel  quadro economico-produttivo
territoriale.
5.  Fermo  restando  quanto  previsto   in   favore   delle   persone
handicappate  dalla citata <strong>legge</strong> n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all'articolo 8 della <strong>legge</strong> 16 maggio 1970, n.  281,  e'
destinata  ad  iniziative  di formazione e di avviamento al lavoro in
forme  sperimentali,  quali  tirocini,   contratti   di   formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla
base  di  criteri  e  procedure  fissati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza  sociale  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente <strong>legge</strong>.
<br></pre><div>L'art. 14, in particolare, si occupa del ruolo degli insegnanti di sostegno e dell'importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap.&nbsp;</div><div>La legge quadro individua alcuni strumenti di istruzione e formazione necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità:</div><ul><li><strong>la Diagnosi Funzionale(DF);</strong></li><li><strong>Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);&nbsp;</strong></li><li><strong>Il Piano educativo Individualizzato (PEI).</strong></li></ul><div>Tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale con lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell'alunno con disabilità per costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento, sono stati utilizzati fino al 1.1.2019, data a partire dalla quale, è entrato in vigore il regime previsto dal D.lgs 66/2017 che, sostituisce la diagnosi funzionale e il PDF con il <strong>PROFILO DI FUNZIONAMENTO.</strong></div><div><br><br></div><div>Antonina Alonzo</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-05 11:09:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030564644</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Linee Guida M.I.U.R. Prot. n. 4274/09</title>
         <author>antoninaalonzotfa21id</author>
         <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030564973</link>
         <description><![CDATA[<div>Tali Linee Guida raccolgono una serie di direttive che hanno lo scopo, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della legislazione vigente, di migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.<br><strong>I PARTE</strong> richiama alcuni riferimenti internazionali di primaria&nbsp; importanza:<strong><br></strong>Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità<br>Conferenza mondiale sui diritti umani dell'ONU<br>Classificazione Internazionale del funzionamento - ICF (approvata dall'OMS nel 2001)<br><strong>II PARTE</strong> vengono sottolineati:<br>il ruolo interistituzionale assegnato ai singoli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI<br>L'importanza dell'efficace coordinamento tra i diversi interventi istituzionali:<br>- scolastico<br>- sistema sanitario<br>- responsabilità degli Enti locali<br><strong>III PARTE </strong>vengono riportate:<br>le regole operative per l'Istituto scolastico e la partecipazione della famiglia. Si precisano alcuni aspetti della concreta azione inclusiva assegnata alle scuole e ai loro operatori, con opportune sottolineature dedicate agli aspetti organizzativi, progettuali, didattici, valutativi, professionali, relazionali...</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-05 11:09:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Dispositivi normativi dal 2010 al 2012</title>
         <author>antoninaalonzotfa21id</author>
         <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030565285</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://www.istruzione.it/.../normativa/allegati/legge170_10.pdf%20"><strong>Legge 170/2010</strong></a>: è la legge di riferimento per i <strong>Disturbi Specifici dell’Apprendimento</strong> in ambito scolastico. Questa legge “riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento”. Ha le seguenti finalità: <br> a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. <br>Viene specificato che la diagnosi è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente e che è compito della scuola di ogni ordine e grado di attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA. Inoltre, la legge prevede l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti introducendo misure compensative e/o dispensative.<br>La legge, quindi, rappresenta un punto di svolta poichè apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e del Consiglio di Classe.<br><a href="https://miur.gov.it/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/..."><strong>Direttiva Ministeriale 27/12/2012</strong></a> e Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013<br>Tra gli aspetti innovativi della direttiva, il concetto di BES - Bisogni Educativi Speciali - basato su una visione globale della persona con riferimento al <strong>modello ICF</strong> fondata sul <strong>profilo di funzionamento</strong> e sull'analisi del contesto, come definito dall'OMS che considera la persona nella sua totalità, in una <strong>prospettiva bio-psico-sociale.</strong>&nbsp;</div><div><em>..." il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo causata da un funzionamento problematico per il soggetto in termini di danno, ostacolo al suo benessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale indipendente dall'eziologia -bio-strutturale, familiare, ambientale, culturale...- e che necessita di educazione speciale individualizzata..." (D. Janes)</em>.<br>Rientrano nella più ampia definizione degli studenti con BES tre grandi categorie: <br>- <strong>disabilità</strong> (L.104/92)<br>- <strong>disturbi evolutivi specifici/DSA</strong> <br>- <strong>svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.</strong><br>Anche per quest'ultima categoria di studenti è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, ai sensi dell'art. 5 del DPR 89/2009, prevedendo la stesura di un PDP.<br>AZIONI<br>A livello di singola istituzione scolastica (GLI, POF che deve esplicitare il Piano Annuale per l'Inclusività)<br>A livello territoriale (CTS, CTI)<br>A livello nazionale (Coordinamento nazionale dei CTS)<br><em><br></em><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-05 11:10:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030565285</guid>
      </item>
      <item>
         <title>L. 107/2015; </title>
         <author>antoninaalonzotfa21id</author>
         <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2030566921</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg"><strong>LEGGE 13 luglio 2015, n. 107</strong></a></div><div><strong>(Legge sulla Buona Scuola)&nbsp;</strong></div><div>La Legge n. 107 del Luglio 2015, approvata a seguito di tanti interventi emendativi sotto forma di un unico articolo con 212 commi, si propone tra le finalità di dare piena attuazione all<strong>’autonomia delle istituzioni scolastiche</strong> introdotta attraverso l’articolo 21 della legge n. 59/1997.</div><div>Il testo della legge non è, pertanto, di facile lettura in quanto vi sono molti rinvii fra i commi e molte materie sono demandate a decretazione successiva e secondaria, al riguardo, si rileva che la Legge n. 107 del 2015 è infatti una <strong>legge delega.</strong></div><div>Gli strumenti per attuare l'autonomia previsti dalla Legge 107/92 l'organico dell'autonomia e il piano triennale dell'autonomia.</div><div><strong>I commi dal 5 al 27 si occupano di autonomia scolastica, offerta formativa, strumenti per l’autonomia, organico dell’autonomia e del PTOF. L’organico dell’autonomia </strong>si compone dell’<strong>organico di diritto </strong>(tutti i posti necessari al funzionamento delle classi autorizzate) e dell’<strong>organico potenziato </strong>(per potenziare l’offerta formativa, organizzazione, progettazione, coordinamento e progetti). Gli <strong>Obiettivi formativi prioritari della Legge 107 (comma 7) </strong>sono potenziamento e valorizzazione di: competenze linguistiche (italiano, inglese…anche tramite la metodologia CLIL); competenze logico-matematiche-scientifiche; arte, storia dell’arte, cinema, tecniche di produzione e diffusione immagini e suoni; cittadinanza attiva e democratica, solidarietà e cura beni comuni; rispetto legalità, sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio e attività culturali; arte e immagini; discipline motorie; competenze digitali; metodologie e attività laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, della discriminazione, bullismo, potenziamento dell’inclusione scolastica; interazione con le famiglie; apertura pomeridiana; alternanza scuola lavoro (P.C.T.O.); percorsi formativi individualizzati; premialità valorizzazione del merito, perfezionamento della lingua italiana come lingua seconda; orientamento.&nbsp;</div><div><strong>Il PTOF (così denominato a partire dalla Legge 107), già POF ex art. 3 D.P.R. 275/99, </strong>è il documento fondamentale (redatto entro il mese di ottobre dell’anno precedente al triennio di riferimento in ottica triennale ma ogni anno può essere modificato) costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che contiene la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome.&nbsp;</div><div><strong>Il Dirigente Scolastico detta gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione.</strong></div><div>Deve essere coerente con gli obiettivi generali-educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, deve riflette le esigenze del contesto socio-culturale-economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Deve inoltre indicare il fabbisogno di posti comuni e di sostegno, posti per il potenziamento dell’O.F., del personale A.T.A., infrastrutture e di attrezzature materiali, dei piani di miglioramento presenti nel RAV. <strong>Viene elaborato dal Collegio dei Docenti, poi approvato dal Consiglio d’Istituto sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione formulate dal DS</strong> tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati da organismi e da associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di 2°, degli studenti, promuovendo i rapporti con enti locali e diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche.&nbsp;</div><div><strong>Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF&nbsp;</strong></div><div><strong>il Consiglio di Istituto approva il PTOF&nbsp;</strong></div><div><strong>Il Dirigente Scolastico pubblica nel sito il PTOF&nbsp;</strong></div><div><strong>I commi 33-44 prevedono l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro </strong>a partire dall’anno scolastico 2015-2016 per gli studenti della secondaria di secondo grado per incrementarne le opportunità lavorative e le capacità di orientamento. Duravano 400 ore per gli Istituti Tecnici e Professionali, 200 per i licei.</div><div><strong>Oggi, con il Ministro Azzolina P.C.T.O. </strong><strong><em>“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO”</em></strong> (durata oggi ridotta a 210 ore per i Professionali, 150 per Istituti tecnici e 90 per i licei) e possono svolgersi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, anche con le modalità dell’impresa formativa simulata, <strong>il percorso può essere realizzato anche all’estero.&nbsp;</strong></div><div><strong>I commi 56-62 riguardano l’innovazione digitale e didattica laboratoriale perseguita </strong>attraverso l’adozione da parte del MIUR del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) con lo scopo, tra i tanti altri, di favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e l’innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.&nbsp;</div><div><strong>L’Organico dell’autonomia è stato introdotto dai commi 63-77 </strong>i quali prevedono, a partire dall’a.s. 2016/2017, l’articolazione dei ruoli dei docenti regionali in ambiti territoriali, suddivisi per tipologia di posto, gradi di scuole e classi di concorso. All’interno del medesimo ambito le scuole possono costituire delle reti e stipulare accordi per svolgere attività didattiche, progetti comuni, gestire in comune di funzioni e attività amministrative. <strong>I commi da 121 a 125 introducono la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente </strong>al fine di promuovere la formazione continua e l’aggiornamento dei docenti attraverso l’assegnazione a ciascun docente di una card elettronica del valore di 500 € annui per per acquisto libri in formato cartaceo e digitale, riviste, hardware e software. Somma non costituente reddito imponibile.</div><div><strong>Della valorizzazione del merito del personale docente si occupano i commi 126-130 </strong>attraverso un fondo che il DS doveva assegnare annualmente ai docenti, come bonus avente natura di retribuzione accessoria, in base ad una motivata valutazione. Il comitato è presieduto dal dirigente scolastico, e costituito da 3 docenti (di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio di istituto) 2 rappresentanti dei genitori (1 rappresentante genitori e 1 rappresentante studenti nel II ciclo) 1 componente esterno individuato dall’USR tra docenti dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato esprime il proprio parere sul superamento dell’anno di prova (con sola componente docenti +tutor). In realtà oggi di quest’organo sono cambiate composizione e compiti, oggi il Comitato valuta soltanto il periodo di prova dei docenti neo assunti.</div><div><strong>I successivi commi 136-144 prevedono l’istituzione del Portale Unico (commi 136/144) </strong>sul quale devono essere pubblicati i bilanci delle scuole, i dati del Sistema nazionale di valutazione, l’anagrafe dell’edilizia scolastica, l’Anagrafe degli studenti, gli incarichi di docenza, i P.T.O.F., materiali didattici e opere autoprodotti dalle scuole.&nbsp;</div><div><strong>I commi 145-150 prevedono il riconoscimento dello School bonus</strong>, con lo <strong>school bonus</strong>, chi farà donazioni a favore delle scuole per la costruzione di nuovi edifici, per la manutenzione, per la promozione di progetti dedicati all’occupabilità degli studenti, avrà un beneficio fiscale (<strong>credito di imposta al 65%</strong>) in sede di dichiarazione dei redditi. È previsto un limite massimo di 100.000 euro per le donazioni. Cambia l’approccio all’investimento sulla scuola: ogni cittadino viene incentivato a contribuire al miglioramento del sistema. È previsto un fondo di perequazione, per evitare disparità fra istituti, pari al 10% dell’ammontare delle erogazioni totali. Scatta la <strong>detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie i cui figli frequentano una scuola </strong>paritaria.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-05 11:13:35 UTC</pubDate>
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         <title>D.lgs 66/2017; D.lgs 96/2019</title>
         <author>mariannaadamotfa21id</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>DECRETO LEGISLATIVO</strong></div><div><strong>66/2017 </strong>“<strong><em>Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.</em></strong></div><div>Il D.LGS. è composto da 20 articoli suddivisi in 6 capi.&nbsp;</div><div>Di fondamentale importanza è l’<strong>art. 5</strong>, che apporta delle modifiche alla L. 104/1992 e statuisce in merito alle <strong>procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.</strong></div><div>Negli ultimi anni la materia dell'<strong>inclusione</strong>, a partire dalla legge n. 107 /2015, è stata oggetto di rivisitazione sul piano operativo ed organizzativo.</div><div>Il decreto legislativo <strong>66/2017 </strong>è uno dei decreti attuativi della L. 107/2015,è composto da 20 articoli suddivisi in 6 capi <strong>riguarda gli studenti con disabilità certificata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992</strong>, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.</div><div>Una delle novità del D.L.G.S. 66 del 2017 è dato dal <strong>coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche. </strong>Tale obiettivo è affidato a molteplici strategie fra cui, innanzitutto, l'incremento della partecipazione e della collaborazione delle famiglie e delle associazioni, infatti, rafforza la <strong>partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni </strong>nei processi di inclusione scolastica.</div><div><strong>Le innovazioni apportate dal D.LGS.66/2017 si possono così sintetizzare: </strong>1. Consolidare l’organico degli insegnanti di sostegno; 2. Trasformare il profilo dell’insegnante, da specializzato nel sostegno a insegnante <strong>specializzato in inclusione; </strong>3. Istituire e <strong>formare</strong> in maniera adeguata <strong>un contingente</strong> <strong>limitato</strong> di insegnanti specializzati <strong>nelle disabilità importanti; </strong>4. Assicurare un adeguata formazione iniziale e in servizio in materia di inclusione a tutti i docenti; 5. Trasformare gli attuali centri territoriali (CTS) in centri per l’inclusione.</div><div>Di fondamentale importanza è l’art. 5 del D.LGS.66/2017,<strong> che apporta delle modifiche alla L. 104/1992 e statuisce in merito alle procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.</strong></div><div>La domanda di accertamento della disabilità va presentata all’INPS che riscontra entro 30 giorni.&nbsp;</div><div>Per le persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da:&nbsp;</div><div>un medico legale che assume le funzioni di presidente; due medici specialisti (scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto); un assistente specialistico o operatore sociale individuati dall'ente locale; un medico INPS.&nbsp;</div><div>Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, è redatto un <strong>Profilo di Funzionamento</strong> secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione dell’ICF adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai fini della formulazione del Progetto Individuale, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).&nbsp;</div><div>Il nuovo Profilo di funzionamento (che ricomprende in sé la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale della L.104/92) è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da: a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute del; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapista della riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.</div><div><strong>Il Profilo di funzionamento (</strong>ad oggi, non viene ancora predisposto, a scuola arrivano sempre la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale) <strong>è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.</strong></div><div>L'inclusione si realizza attraverso la definizione del <strong>Progetto individuale</strong>.</div><div><strong>Il progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dall’Ente locale competente in seguito a richiesta, e con la collaborazione dei genitori o delle figure che ne esercitano la responsabilità e della scuola. </strong>È redatto dai Sevizi sociali in collaborazione con le famiglie sulla base del profilo di funzionamento.</div><div>La struttura del PEI non cambia ma tiene conto delle indicazioni introdotte dalla legge n. 107/2015 in particolare: il Pei è redatto sulla base della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento; definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro; nel passaggio tra i gradi di istruzione è assicurata l'interlocuzione tra i documenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.</div><div>Il PEI, <strong>di competenza di tutti i docenti contitolari </strong>(e non solo dell’insegnante di sostegno!)<strong> </strong>esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; è redatto <strong>all'inizio di ogni anno scolastico</strong> di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.</div><div><strong>Il Piano per l’Inclusione</strong> è disciplinato dall'art. 8 del d.lgs. 6672017, ciascuna istituzione scolastica, nell'ambitodella definizione del Piano triennaledell'offerta formativa, predispone il Piano perl'inclusione che definisce le modalità perl'utilizzo coordinato delle risorse, compresi ilsuperamento delle barriere e l'individuazionedei facilitatori del contesto di riferimentononché per progettare e programmare gliinterventi di miglioramento della qualità<br>dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limitidelle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili</div><div>Inoltre, il decreto statuisce il <strong>diritto all’istruzione domiciliare</strong> per gli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.&nbsp;</div><div>Il <strong>D. Lgs. 66/2017, art. 9 commi 8-9 stabilisce che: </strong>Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da <strong>docenti curricolari</strong>, <strong>docenti di sostegno </strong>e, <strong>eventualmente da personale ATA</strong>, nonché da <strong>specialisti della Azienda sanitaria locale</strong> del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è <strong>nominato e presieduto dal dirigente scolastico</strong> ed <strong>ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.&nbsp;</strong></div><div>In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, <strong>il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio</strong> nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI <strong>collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio</strong>.<br><br>I 12 settembre 2019 è entrato in vigore il <a href="https://www.altalex.com/documents/news/2019/10/18/disabilita-inclusione-scolastica-passo-avanti-ma-molti-problemi"><strong>decreto legislativo n°96 del 7 agosto 2019</strong></a><strong> (Decreto inclusione</strong>) che ha apportato delle novità rispetto al <strong>D.LGS. n. 66/17.&nbsp;</strong></div><div><strong>Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità</strong></div><div>che prevede all’interno del documento</div><div><strong>Piano educativo individualizzato (PEI)</strong> l’uso della <strong>classificazione ICF-CY </strong>(Classificazione <strong>Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)</strong>promossa dall’<strong>OMS </strong>(<strong>Organizzazione Mondiale della Sanità</strong>).</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-05 11:17:10 UTC</pubDate>
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         <title>Riferimenti normativi degli anni 2000</title>
         <author>mariannaadamotfa21id</author>
         <link>https://padlet.com/mariannaadamotfa21id/jm5p3460cn8jwim/wish/2032555906</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>O.M. 90/2001</strong>, art. 15: valutazione studenti dva nella scuola secondaria di secondo grado.<br><a href="https://www.camera.it/parlam/leggi/00328l.htm"><strong>L.328/2000 Legge Quadro</strong></a><strong> </strong>per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare art. 14 afferma che per favorire la piena integrazione delle persone disabili scuola, Comune, ASL, famiglia devono predisporre il <strong>PROGETTO DI VITA.<br>L</strong><a href="https://archivio.pubblica.istruzione.it/.../allegati/legge53_03.pdf%20%C2%B7%20PDF%20file"><strong>. Moratti 53/2003</strong></a><strong> </strong>obbligo della comunità scolastica di realizzare i piani di studi personalizzati.<br><strong>D.L. 59/2004 </strong>Si ribadisce il principio dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.<br><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_delle_Nazioni_Unite_sui..."><strong>CONVENZIONE ONU 2006 Convenzione Universale dei diritti delle persone con disabilità.</strong></a><strong> </strong>In particolare art. 24<strong>: </strong>..."Riconoscere il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e su base di pari opportunità, garantendo un sistema di istruzione inclusivo ed un apprendimento continuo finalizzati al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità, al rafforzamento del rispetto dei idritti umani, delle libertà fondamentali, della diversità umana, della propria personalità, dei talenti e della creatività..."</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-07 08:32:28 UTC</pubDate>
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