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      <title>DOWNLOAD. PERCHE&#39; NO? by </title>
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      <pubDate>2018-01-26 10:51:17 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <description><![CDATA[<div>Con il termine pirateria informatica si intendono tutte le attività di natura illecita perpetrate tramite l’utilizzo di strumenti informatici. Essa comprende vari settori. Tra questi la <br>•	pirateria domestica (duplicazione di software, video, musica e materiale coperto da diritto d’autore in ambiente domestico tramite masterizzazione e successiva divulgazione ad una ristretta cerchia di persone);<br>•	l’underlicensing (installazione di software su un numero di terminali maggiore rispetto a quello consentito dalla licenza d’uso);<br>•	l’hard disk loading (vendita di PC su cui sono installati software contraffatti da parte della stessa azienda addetta alla vendita della macchina);<br>•	la contraffazione del software (vendita di copie di software piratato, imitandone il packaging e il confezionamento originale). <br>Bisogna innanzitutto distinguere due fattispecie tipiche: da una parte l’illecito di chi indebitamente rende disponibile materiale coperto da diritto d’autore, e dall’altra l’illecito dell’utente che effettua il download senza averne titolo.<br>Nel primo caso solitamente la diffusione del materiale è ricompensata dalla pubblicità.<br>Chi scarica invece materiale protetto da diritto d’autore di solito mira ad ottenere un risparmio sulla spesa, ma non è infrequente il caso in cui ciò che è stato ottenuto digitalmente in modo illecito viene masterizzato su supporti fisici, alimentando, così, una pirateria di tipo domestico in un circolo vizioso che non ha fine. L’articolo 171 bis della legge italiana sul diritto d’autore sanziona penalmente chiunque duplichi, distribuisca o venda “abusivamente” programmi per elaboratore per fini di profitto. Tali sanzioni consistono nella reclusione da 6 mesi a 3 anni e in una multa fino a circa 15.000 euro. Alle sanzioni penali si aggiungono poi quelle amministrative previste dall’articolo 174 bis della stessa legge, pari al doppio del prezzo di mercato del software copiato illegalmente (“per ogni esemplare abusivamente duplicato”).<br>Per ravvisare il fine di profitto, e quindi configurare il reato di illecita duplicazione del software, è sufficiente che chi duplica il programma consegua, come abbiamo visto poco più sopra, un semplice risparmio di spesa.<br>Un metodo per condividere e scaricare file di qualsiasi tipo è costituito dal sistema dei torrent, i quali operano un po’ come una rete p2p, ma sono più efficienti. Una rete p2p funziona perché molti utenti si collegano fra loro, così che ognuno possa vedere, e scaricare sul proprio computer, i contenuti di tutti gli altri. I torrent invece funzionano in modo diverso: il vantaggio sta nel fatto che ogni singolo file è diviso in moltissimi frammenti, tutti contrassegnati da un codice che lo identifica. Così, quando qualcuno cerca un file, il suo software scansiona tutti i computer del mondo collegati in quel momento e scarica il file a pezzi. Una volta creato il torrent di un file si può rendere disponibile su una lista di siti (i cosiddetti tracker) in modo da rendere accessibile il richiamo al file a chiunque acceda al sito torrent.<br>Altro sistema è quello basato sulla combinazione tra un forum ,che mette a disposizione link per il download , con i servizi offerti da siti web per il file hosting. Un servizio di file hosting, o “archiviazione di file”, permette agli utenti di ospitare contenuti multimediali all’interno di appositi server web. Tali sistemi nascono per l’allocazione online di dati personali in modo da conservarli e/o condividerli in via del tutto legale. Il meccanismo è semplice: i file sono allocati sui siti di web hosting, mentre su specifici forum sono distribuiti i collegamenti di richiamo ai file stessi. I gestori del forum ottengono, in questo modo, una duplice utilità economica: tramite i banner pubblicitari che ospitano sulle pagine web e grazie al numero di abbonamenti che gli utenti stipulano con i siti di web hosting. Infatti, per utilizzare i servizi di archiviazione e scaricare i file è necessario essere utenti premium, abbonandosi alle varie piattaforme.<br>I responsabili di questi servizi si sentono al sicuro, considerata la lentezza della burocrazia telematica: la procedura avviata dalla Polizia Postale per oscurare il servizio è lenta e complicata, e questo non costituisce valido deterrente contro i pirati online. Per cercare di ovviare a questa inoperosità è intervenuto il Regolamento Antipirateria dell’Agcom, entrato in vigore il 31 marzo del 2014 e mirato a tutelare il diritto d’autore. È stato realizzato un sito ad hoc dove effettuare le segnalazioni, le quali possono provenire dal titolare del diritto d’autore o da associazioni di gestione collettiva o di categoria. Il procedimento è particolarmente celere: esso deve concludersi entro 35 giorni dalla ricezione dell’istanza. In sostanza, l’Authority riceve le segnalazioni e, se riscontra una violazione, chiede la rimozione del contenuto. Se l’ordine non ha seguito, si avvia la procedura di blocco. Infine, in caso di inottemperanza da parte dei siti che ospitano i contenuti digitali illegali, l’Autorità dà comunicazione agli organi di Polizia Giudiziaria, applicandosi inoltre le sanzioni di cui alla legge 249 del 1997 (da 10 mila a 258 mila euro).<br>(IlFattoQuotidiano.it)<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-26 11:10:20 UTC</pubDate>
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         <title>Una ricerca del Joint Research Centre della Commissione Europea ha scoperto che la chiusura dei siti pirata non solo è inutile, ma perfino controproducente. In pratica, analizzando il sequestro del portale di streaming Kino.to, si è scoperto che l’operazione ha avuto limitati effetti sulla riduzione del traffico online illegale. Dopo la chiusura del sito, infatti, la flessione di traffico pirata è scesa leggermente per poi ritornare dopo poco tempo ai livelli normali. Non solo, l’incremento di abbonamenti a servizi legali è cresciuto nello stesso periodo marginalmente. Dopo la “morte” di Kino.to sono sorti numerosi servizi di streaming alternativi. Questo fenomeno prende il nome di effetto “Hydra” e sta a indicare che là dove prima c’era un unico sito dominante, se ne generano di più piccoli che insieme raccolgono l’utenza smarrita.Inoltre, il più delle volte la chiusura del sito consiste in un oscuramento per i soli residenti della Nazione destinataria del provvedimento. Gli utenti riescono facilmente ad aggirare l’ostacolo installando degli addons per il browser (ad esempio Anonymox o Zenmate) di tipo VPN (Virtual Private Network), mediante i quali è possibile navigare in Internet protetti e in anonimato: in questo modo l’utente camuffa il reale indirizzo IP con uno generico, risultando di fatto connesso da una Nazione diversa dalla propria e rendendosi di conseguenza non identificabile.Vari, e vani, tentativi sono stati compiuti nel mondo dell’industria discografica per arginare il problema. Si pensi ad esempio all’utilizzo della tecnologia Digital Rights Management (DRM) per i file audio regolarmente acquistati nei negozi di musica digitale in Internet. Vari schemi di DRM sono stati direttamente integrati nei file per costringere l’utente ad una serie di limitazioni, come ad esempio il limite del numero di dispositivi o tipi di dispositivi sui quali quei file possono essere riprodotti. Da ultimo sembra aver dato un contributo positivo la proliferazione di servizi a pagamento, con cataloghi ricchi di brani e album da scaricare legalmente a prezzo modico, ai quali accedere pagando un abbonamento mensile dal costo limitato (ad esempio Spotify oppure Apple Music).Per quanto riguarda la pirateria cinematografica ciò che preoccupa maggiormente il settore è lo streaming online. L’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive) ha stimato che circa 1 milione e 240 mila italiani guardano film illegalmente, più di quanti scelgono l’alternativa legale, quali cinema, pay tv, streaming e download da siti web autorizzati. Questa forma di pirateria ha registrato un aumento del 55,4% rispetto al 2013.Emblematico in tal senso è il caso del portale AltaDefinizione.tv. Con 115.000 visite giornaliere, il sito ha scalato il ranking nazionale entrando nella Top 100 degli indirizzi più visitati dai navigatori del nostro Paese. Un quantitativo di traffico sufficiente a garantire al gestore un guadagno di circa 1.000 dollari al giorno. Trattandosi di un portale finalizzato alla distribuzione non autorizzata di contenuti protetti da diritto d’autore, nell’aprile del 2015 è stato chiuso e posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Lecco. Ciononostante dopo poche settimane proliferavano centinaia di nuovi siti, generando un’elevata frammentazione dell’offerta.Nel campo satellitare la pirateria conosce una varietà di manifestazioni: si passa dalla modifica del firmware del proprio ricevitore allo scopo di ricevere gratuitamente canali altrimenti a pagamento, per passare alle card e CAM “riprogrammabili” sino ad arrivare all’utilizzo di emulatori e allo sharing, sia casalingo sia attraverso la distribuzione remota.Il card sharing è un metodo mediante il quale grazie all’utilizzo di particolari decoder, connessi tramite la Rete a un server, è possibile vedere la TV satellitare e terrestre, che normalmente sarebbe a pagamento, in modo del tutto gratuito o comunque pagando abbonamenti di molto inferiori ai prezzi standard. Sky e Mediaset sono le più colpite dal sistema e nel tempo hanno cercato di sviluppare contromisure atte ad arginare il problema: in particolare tali emittenti televisive tendono a sostituire le SmartCard con frequenza così da aumentare il grado di protezione. Sky soprattutto ha dichiarato guerra ai pirati, riuscendo in larga parte a neutralizzare il fenomeno. Occorre ricordare che la stessa operazione di lettura e distribuzione delle chiavi dei canali satellitari condivise configura un reato, in quanto integra la fattispecie penale prevista dall’art. 640 ter c.p. (frode informatica). Inoltre il card sharing che coinvolge terzi perfeziona l’ulteriore reato di cui all’art. 171 octies legge 22 aprile 1941 n. 633.Nonostante la lunga lotta con Sky, i pirati hanno rinvenuto nuove possibilità, sfruttando le potenzialità delle attuali connessioni ultraveloci, tramite un moderno sistema di trasmissione: il cosiddetto sistema IPTV.  Quest’ultimo è generalmente usato per ricevere segnali televisivi tramite connessioni ad Internet a banda larga. Trattasi, nella pratica, di uno streaming diretto tra due terminali: inoltre, a differenza del card sharing, anche altri dispositivi possono ricevere contenuti multimediali in condivisione, aumentando così le difficoltà nel rintracciare chi riceve e chi trasmette illecitamente contenuti.Negli ultimi anni, poi, si è di molto diffuso, anche per la pirateria satellitare, il fenomeno dello streaming online. Numerosi siti trasmettono in tempo reale eventi sportivi di pertinenza delle piattaforme satellitari, nonché film protetti da copyright. È recente la lotta intrapresa da Mediaset contro il visitatissimo portale Rojadirecta che trasmetteva in diretta centinaia di eventi legati al mondo del calcio, basket e tennis.  Lo ha deciso la sezione specializzata Impresa del Tribunale di Milano su richiesta di Mediaset, che definisce la sentenza di particolare rilevanza giurisprudenziale in tema di lotta alla pirateria.(Altalex, 3 marzo 2016. Articolo di Francesco Laprovitera) </title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:11:18 UTC</pubDate>
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         <author>bisantirosacpl</author>
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         <description><![CDATA[<div>1. Che cos’è il diritto d’autore e che cosa sono i diritti connessi? Il diritto è identico nel resto del mondo?<br>Il diritto d’autore attribuisce diritti di utilizzazione economica, diritti morali e diritti a compenso a favore di autori di opere creative (quali le opere letterarie, drammatiche, didattiche e religiose) nonché le composizioni musicali, teatrali, le coreografie, le pantomime, i film, le fotografie, i lavori di architettura, i programmi per elaboratore e le banche dati. Oltre ai diritti d’autore, esistono  diritti “connessi” (o “in stretta relazione”), che hanno il fine di premiare e/o incentivare lo sforzo creativo e gli investimenti di coloro che rendono le opere sopramenzionate accessibili e fruibili da parte del pubblico: gli artisti interpreti ed esecutori musicali e audiovisivi, i produttori discografici, le emittenti radiofoniche e televisive, etc. Il diritto d’autore ricompensa il lavoro dei creatori con l’attribuzione di diritti esclusivi (e cioè il diritto di autorizzare o meno l’uso delle opere protette) e diritti a compenso. Questi ultimi garantiscono un certo guadagno a chi ha partecipato al processo creativo a prescindere dal trasferimento dei diritti esclusivi assegnati originariamente ad altri soggetti. Per esempio, oltre al diritto esclusivo di riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico delle loro interpretazioni e registrazioni musicali, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori discografici hanno diritto a ricevere un compenso separato per le utilizzazioni delle proprie opere all’interno di trasmissioni radiofoniche e televisive, film e per qualsiasi tipo di uso pubblico delle registrazioni musicali cui hanno preso parte e che hanno prodotto. Il diritto d’autore attribuisce inoltre prerogative di carattere morale, autonome dai diritti di tipo patrimoniale, che consentono all’autore di essere riconosciuto artefice delle proprie opere creative (c.d. diritto alla paternità dell’opera) e di autorizzare (e opporsi) a qualsiasi modifica, alterazione, traduzione o trasposizione dell’opera che ne danneggi il proprio onore e la propria reputazione, (c.d. diritto all’integrità dell’opera). I diritti morali, tipici dei sistemi giuridici dell’Europa continentale (per esempio la Francia), mostrano come il diritto d’autore si giustifichi prima di tutto per il fatto di tutelare la personalità degli autori e, più in generale, di chi contribuisce alla creazione di opere creative. Occorre ricordare infine che nel diritto d’autore vige il principio di territorialità, secondo cui ogni Paese ha un sistema distinto di regole sul diritto d’autore; regole che  sono state progressivamente armonizzate, , per effetto di convenzioni internazionali dalla fine dell’Ottocento e di un gran numero di direttive Europee dai primi anni ’90.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-26 11:12:24 UTC</pubDate>
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         <title>2. A chi appartiene il diritto d’autore e in che modo è utile per i creatori, i titolari dei diritti, i consumatori, la società, l’economia e la cultura nel suo insieme?Le opere d’arte, letterarie, musicali, multimediali e più in generale tutte le opere protette dal diritto d’autore appartengono all’autore. Il sistema del diritto d’autore è strutturato in modo tale da garantire una quota o una parte della proprietà intellettuale su una data opera a coloro che contribuiscono in maniera significativa al processo creativo, di essere considerati coautori, soprattutto nel caso in cui il contributo di ciascuno alla creazione finale non possa essere distinto. I diritti d’autore sono spesso condivisi in una comunione tra coautori, specialmente nei casi delle opere creative che richiedono una pluralità di ‘voci’ o abilità e lavori differenti: è il caso delle opere creative nell’editoria (per esempio i giornali o le enciclopedie) o delle opere audiovisive, quali i film. In casi specifici esistono diritti a compenso che garantiscono un’equa remunerazione agli autori e artisti interpreti ed esecutori, musicali e audiovisivi: ciò accade per le trasmissioni radiofoniche o televisive di registrazioni musicali e di opere audiovisive (per esempio i film) e per la copia realizzata per uso esclusivamente personale. Questo sistema di compensazioni economiche è pensato per stimolare la produzione culturale e per mettere autori, artisti e le industrie creative nelle condizioni di continuare a creare in modo autonomo intellettualmente libero, a beneficio del pubblico, della società, e della cultura nel suo insieme. </title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:13:15 UTC</pubDate>
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         <title>3. La protezione del diritto d’autore si ottiene automaticamente se, per esempio, scatto una fotografia con il mio telefono? O devo registrare la mia opera per ottenere protezione?La tutela del diritto d’autore prescinde da adempimenti formali. A presidio degli interessi dell’autore, vige un principio internazionalmente riconosciuto (la cosiddetta ‘assenza di formalità’) secondo cui i diritti degli autori sussistono dal momento in cui l’opera è creata (come nel caso di una fotografia). Ciò significa che si ha una tutela “automatica”. Tuttavia, per esser in grado di provare la creazione dell’opera in un dato momento storico, è opportuno attribuire data certa alla creazione dell’opera; ciò è possibile attraverso la procedura di deposito presso il Pubblico Registro Opere Protette tenuto presso la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali – MIBACT, o attraverso la procedura di deposito di opera inedita presso la SIAE, altrimenti utilizzando registri disponibili on-line. Nel caso delle fotografie, in particolare, occorre tener presente che la protezione di questa specifica categoria di opere può variare in modo significativo, a seconda del carattere creativo (o grado di originalità) dell’opera: se la foto non è particolarmente originale e ritrae semplicemente persone o aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale (comprese le riproduzioni dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche) la foto è protetta da un diritto esclusivo limitato ad una durata di 20 anni decorrenti dalla realizzazione della foto. </title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:15:23 UTC</pubDate>
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         <title>5. A quali condizioni posso utilizzare un’opera protetta dal diritto d’autore creata da altri? Mi è stato detto che l’uso di un’opera altrui è semplicemente una citazione e quindi deve sempre ritenersi permesso.Le opere creative altrui possono esser utilizzate senza problemi – anche parzialmente – previa autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. L’autorizzazione può anche essere espressa, specialmente in ambienti digitali, attraverso modelli standard di licenza che si ritrovano in siti web o nel documento o cartella elettronica che contiene l’opera e informano riguardo alle attività che, per volontà dell’autore e/o del titolare del relativo diritto, si è liberi di intraprendere, senza correre il rischio di violare alcuna disposizione di legge. Esempi efficaci di tali licenze sono i termini e le condizioni d’uso che accompagnano un prodotto che si acquista o un servizio cui ci si abbona, specialmente on-line (si pensi ai negozi digitali che permettono di scaricare musica e film o di accedervi in “streaming”). Esempi di licenze standard di carattere non commerciale sono le licenze elaborate da Creative Commons per vari tipi di utilizzazione. In assenza di una licenza o di un’autorizzazione standard, espressa in uno dei modi suddetti, è possibile che l’uso che s’intende realizzare con un’opera creativa altrui sia giustificato e reso libero da una delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore stabilite dalla legge per tutelare e incoraggiare utilizzazioni socialmente e/o economicamente utili. Citazioni ed estratti da opere protette, per esempio, sono permesse da specifiche eccezioni nella misura in cui l’utente non autorizzato indichi il nome dell’autore e la fonte dell’opera e citi l’opera per criticarla o discuterla o la utilizzi (parzialmente) per scopi non commerciali in attività di insegnamento o ricerca. Le citazioni e gli estratti appena menzionati sono permessi nei limiti giustificati dai fini di critica, discussione, insegnamento e ricerca e, per essere legittimi, non devono danneggiare lo sfruttamento commerciale dell’opera, riservato per legge al titolare dei diritti d’autore.</title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:15:48 UTC</pubDate>
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         <title>6. Posso utilizzare musica protetta da diritto d’autore come colonna sonora di un video amatoriale che ho realizzato e vorrei pubblicare su una piattaforma video?Secondo la legislazione vigente, non si può utilizzare una composizione musicale e la relativa registrazione per la produzione di un video amatoriale senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti a questo connessi (e cioè i diritti degli artisti, dei musicisti interpreti e dei produttori discografici). Occorre considerare che l’uso non autorizzato di un’opera musicale preesistente e la relativa registrazione musicale per un video amatoriale pubblicato su una piattaforma digitale equivale non solo a una riproduzione non autorizzata ma anche a una forma di comunicazione al pubblico riservata per legge agli autori dell’opera e agli interpreti e ai produttori della registrazione del brano musicale. Un uso del genere costituisce anche una modifica e/o elaborazione sostanziale dell’opera che può ledere diritti economici e morali, nella misura in cui la sovrapposizione della musica alle immagini avvenga senza una corretta identificazione degli aventi diritto (in violazione del c.d. diritto di essere riconosciuto autore dell’opera: c.d. diritto di paternità) e/o sia tale da danneggiarne la reputazione (nella misura in cui la sovrapposizione della musica alle immagini ne modifichi il carattere originario; si parla in questi casi di una violazione del diritto all’integrità dell’opera musicale).</title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:16:38 UTC</pubDate>
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         <title>7. Mi è consentito dare una copia di un’opera protetta da diritto d’autore a un familiare o amico?La legge nazionale non consente la riproduzione in copie di un esemplare dell’opera originale protetta a un amico o familiare senza una licenza o autorizzazione da parte dei titolari dei relativi diritti. La legislazione vigente chiarisce che le c.d. copie private sono ammissibili solo per uso personale e nella misura in cui l’utente abbia acquistato un esemplare originale. La legge è rigorosa su questo fronte al fine di proteggere il diritto esclusivo di distribuzione del titolare dei diritti d’autore e l’interesse economico costituito dall’opportunità per il titolare dei diritti di vendere copie aggiuntive dell’opera a d amici e familiari.</title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:17:06 UTC</pubDate>
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         <title>8. Posso scaricare da Internet un’opera protetta dal diritto d’autore ed è rilevante la tecnologia che utilizzo e se scarico solo parti dell’opera?È consentito scaricare da Internet un’opera creativa protetta se si è ottenuto un’autorizzazione dal titolare dei diritti d’autore, come avviene quando si utilizzano servizi digitali (per esempio il programma iTunes di Apple), che  consentono di scaricare musica, film, serie tv, applicazioni telefoniche, etc. previa sottoscrizione di una licenza e pagamento di un compenso. È consentito scaricare inoltre tutte le opere e i materiali messi in circolazione su Internet sulla base di licenze standard come quelle di Creative Commons.. Non è consentito scaricare opere, invece, senza il consenso dei titolari dei diritti, come accade molto spesso sulle piattaforme di “file sharing” e nella condivisione peer-to-peer. Per riproduzioni di questo genere non è consentito invocare l’applicazione dell’eccezione della c.d. “copia privata” (ovvero la copia realizzata a fini personali senza scopo di lucro), visto che tale eccezione è riservata a chi abbia acquisito l’originale o abbia avuto accesso all’opera in modo legittimo, ovvero con l’autorizzazione o licenza dei titolari dei diritti. Infine, sono indifferenti tanto il tipo di tecnologia utilizzata quanto il fatto che a essere riprodotte siano solo parti dell’opera, essendo anche queste parti, di per sé, protette dal diritto d’autore.</title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:17:33 UTC</pubDate>
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         <title>9. Ho provato a copiare un film da un DVD sul mio computer, ma non ci sono riuscito a causa di una misura tecnologica di protezione. Di cosa si tratta ed è permesso disattivarla per realizzare copie private?Una misura tecnologica di protezione è un meccanismo tecnico (per esempio un sistema anti-copiatura) o un programma informatico (per esempio i sistemi di “Digital Rights Management”, meglio conosciuti con l’acronimo ‘DRM’) che permette al creatore o al fornitore di un contenuto digitale di controllare l’accesso e l’uso di tale contenuto da parte dell’utente. L’idea sottostante è quella di rendere applicabili, tramite uno strumento tecnologico, le condizioni contrattuali di accesso e utilizzazione stabilite in una licenza che accompagna il prodotto e che il consumatore finale accetta al momento dell’acquisto. È illegale manomettere e superare le misure tecnologiche di protezione, ed è punita penalmente la condotta di chi compie un’attività del genere rimuovendo le informazioni riguardanti il regime dei diritti d’autore sulla singola opera per poi mettere così il contenuto a disposizione di altri. Tuttavia, è prevista un’eccezione alla protezione delle misure tecnologiche che consente all’utente l di manomettere e superare tale restrizione, senza violare il diritto d’autore, se l’obiettivo è quello di realizzare almeno una copia del DVD in formato analogico (non sul proprio computer quindi) a condizione che l’utente ne abbia acquistato un esemplare legittimamente (ovvero non “pirata”). Una volta superata e disattivata la misura tecnologica, l’utente non potrà comunque realizzare copie private digitali in maniera legittima: qualsiasi copia digitale non autorizzata violerebbe infatti il diritto esclusivo di riproduzione, riservato dalla legge al titolare dei diritti, cioè al produttore cinematografico.</title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:17:58 UTC</pubDate>
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         <title>10. Che cos’è il compenso per la copia privata?I compensi per la cosiddetta “copia privata” di opere protette costituiscono una forma di remunerazione per autori, artisti interpreti esecutori, produttori discografici, produttori di opere audiovisive e editori librari. I diritti a compenso per tali categorie di titolari di diritti d’autore sono dovuti per la copia privata realizzata per uso esclusivamente personale di registrazioni musicali e opere audiovisive quali, per esempio, i film e per la fotocopia di ciascun volume o periodico (con l’eccezione delle partiture e degli spartiti musicali). I compensi sono previsti perché, in circostanze come quelle appena ricordate, i titolari dei diritti non sono nelle condizioni di autorizzare o monetizzare le copie private realizzate dagli utenti: non si può infatti negoziare un compenso e ottenerlo da chi, nella propria sfera privata, copia un album musicale o un film o fotocopia l’estratto da un libro. La remunerazione per copia privata, il cui importo costituisce o un prezzo fisso, aggiunto al prezzo di vendita di un determinato prodotto, o un ammontare variabile che tiene conto della capacità di memorizzazione di dati, si applica sia sul prezzo di vendita di strumenti e apparecchi tecnologici idonei a realizzare riproduzioni sia su supporti vergini. In tempi recenti, il prelievo di compensi per copia privata è stato esteso a tutti gli strumenti e a tutte le tecnologie digitali utilizzate per far copie e per memorizzare contenuti: per esempio i computer, i telefoni cellulari, le memorie ‘hardware’, anche portatili, etc. La lista dei prodotti sottoposti a prelievo è determinata e aggiornata periodicamente dal Ministero dei Beni Culturali. I criteri di ripartizione dei compensi per copia privata sono predeterminati dalla legge e sono aggiornati ogni tre anni. La legge determina rigidamente come i diritti di compensazione vengono assegnati in ciascun settore a cui il sistema di compensazione si applica. La rigida assegnazione assicura che tutti i titolari dei diritti d’autore, inclusi quelli con un potere di contrattazione più debole (ad esempio gli autori individuali e gli esecutori) non finiscano col rinunciare alla loro remunerazione per via del contratto. Per le registrazioni audio, ad esempio, il 50% degli introiti è garantito agli autori, di cui il 50% viene  suddiviso equamente tra i produttori discografici e gli esecutori musicali. Mentre nel settore audiovisivo, il 30% viene assegnato agli autori, di cui il 70% è equamente suddiviso tra i produttori di lavori audiovisivi e gli esecutori (ad esempio gli attori). </title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:19:02 UTC</pubDate>
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         <title>12. Se le piattaforme dei social media includono automaticamente opere protette dal diritto d’autore nelle mie pubblicazioni o condivisioni, sono responsabile di ciò ed è questa una violazione del diritto d’autore? Che succede se creo un collegamento ad esse nel mio sito web o nel mio blog?L’utilizzo di piattaforme digitali, che consentono di pubblicare contenuti, o di social network, che ne consentono la condivisione, vincola al rispetto dei termini e delle condizioni d’uso della piattaforma stessa. L’uso di piattaforme implica l’impegno a pubblicare e mettere a disposizione opere e altri materiali di cui si possiedono i diritti o per i quali si possiede un’idonea autorizzazione da parte dei relativi titolari. Qualora si pubblichino materiali protetti senza autorizzazione, creando un collegamento (hyperlink) a essi e/o incorporandoli in una pagina web personale o mettendoli a disposizione dei propri contatti (può trattarsi anche di migliaia di persone), si è direttamente responsabili per la pubblicazione ed è molto probabile che tale attività violi il diritto d’autore. È facilmente comprensibile, visti i termini e le condizioni d’uso di tali piattaforme, che il fornitore del servizio possa rimuovere i materiali che violano il diritto d’autore; anzi, può esservi obbligato in risposta a una notifica di violazione riguardante le violazioni che la legge consente ai titolari di diritto d’autore di inviare all’intermediario. La responsabilità legale può essere evitata se le inserzioni e le pubblicazioni di lavori protetti dal diritto d’autore sono già disponibili altrove su Internet (ad esempio su YouTube) con il consenso del titolare del diritto. Questa conclusione scaturisce da un’interpretazione delle regole sul diritto d’autore della Corte di Giustizia Europea, la cui implementazione a livello nazionale richiede di essere analizzata più a fondo. </title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:20:58 UTC</pubDate>
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         <title>13. Quando creo un’opera e la pubblico in rete, i termini e le condizioni di molti siti web richiedono il trasferimento del mio diritto d’autore al sito. Ciò significa che perdo tutti i diritti sull’opera per il futuro?Ogni volta che si usa una piattaforma digitale che consente di pubblicare contenuti se ne accettano i termini e le condizioni d’uso. Di norma, le condizioni contrattuali che regolano l’acquisizione e l’uso dei contenuti creati dagli utenti su piattaforme o reti sociali non prevedono un vero e proprio trasferimento della proprietà intellettuale delle opere; il titolare della piattaforma (per esempio Facebook o Instagram) indica nelle “condizioni d’uso” le attività consentite e le modalità. È buona norma leggere con attenzione i termini e le condizioni di ciascuna piattaforma o “social network” prima di decidere se e come utilizzarle, e per quali tipi di opere. Ad ogni modo, a tutela dell’utente in quanto autore esistono disposizioni normative che possono rivelarsi utili se il proprietario della piattaforma dovesse reclamare la proprietà intellettuale delle opere caricate sulla stessa: è infatti previsto che l’esercizio dei diritti di esclusiva debba essere esercitato autonomamente; il che significa che ciascun tipo di sfruttamento dell’opera (a seconda dei mezzi tecnici e delle piattaforme o canali prescelti) richiede accordi separati e specifici. </title>
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         <pubDate>2018-01-26 11:22:17 UTC</pubDate>
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         <title>14. Il mio avatar si ispira al mio attore preferito, a un personaggio dei cartoni animati o a un club sportivo. Possono sorgere problemi riguardanti la violazione del diritto d’autore o di ogni altra legge per un motivo del genere?In mondi e contesti virtuali accessibili in rete, la creazione di “avatar” ispirati a personaggi famosi del cinema, dei cartoni animati o dello sport può costituire una condotta illecita, nella misura in cui gli autori delle opere utilizzate (per esempio un cartone animato) o il titolare di altri diritti di proprietà intellettuale e/o di diritti esclusivi inerenti a un terzo (per esempio i diritti di immagine su un calciatore detenuti dalla propria squadra), non abbiano autorizzato il titolare della piattaforma virtuale all’uso e alla diffusione di detti nomi, immagini, marchi e nomi commerciali. Non si tratta di soli diritti d’autore, ma anche di quei diritti che, nel loro complesso, consentono lo sfruttamento della propria immagine, soprattutto in ambito commerciale e pubblicitario. </title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:22:37 UTC</pubDate>
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         <title>15. Come si fa a sapere se un’opera è offerta legalmente o illegalmente in rete?Un’opera protetta dal diritto d’autore può essere messa a disposizione in rete nella misura in cui il titolare dei diritti abbia dato la propria autorizzazione per un certo uso digitale della propria opera. L’esistenza di un’autorizzazione può riscontrarsi verificando se il modello di distribuzione digitale prescelto dal titolare dei diritti è senza scopo di lucro o, al contrario, commerciale. Per esempio, al giorno d’oggi, sono molte le opere protette dal diritto d’autore offerte in rete gratuitamente per effetto di licenze (come quelle offerte da Creative Commons), la cui diffusione ne consente anche una più semplice ricerca attraverso motori di ricerca dedicati. Tali licenze accompagnano le opere e, anche attraverso l’uso di metadati incorporati nel sito o documento che le contiene, informano l’utente della volontà del titolare di autorizzare preventivamente l’accesso, la copia, la distribuzione e, eventualmente, la modifica o lo sviluppo dell’opera. Normalmente licenze di questo genere contengono un riferimento preciso al titolare dei diritti, che consente all’utente di contattarlo e di verificare direttamente l’autenticità della licenza. Per ciò che riguarda la distribuzione commerciale di contenuti in rete, invece, la copia legittima è normalmente quella per cui si è pagato un compenso e/o cui l’utente ha avuto accesso accettando i termini e le condizioni di un servizio on-line, nel cui contesto i titolari dei diritti d’autore sono identificati correttamente. È improbabile che sia lecita una copia che si trovi su un dato sito web o piattaforma o su una rete di ”file sharing” senza che quell’accordo commerciale o quella scelta siano state adeguatamente pubblicizzate. Di norma, infatti, è cura degli autori stessi dare notizia della volontà di rendere l’opera fruibile gratuitamente. I fornitori commerciali di contenuti autorizzati acquistano regolarmente i necessari diritti, e quindi offrono copie autorizzate delle opere protette per poter promuovere adeguatamente i propri servizi e renderli appetibili senza incorrere in violazioni massive del diritto d’autore.</title>
         <author>bisantirosacpl</author>
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         <pubDate>2018-01-26 11:23:12 UTC</pubDate>
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