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      <title>rischio dei prodotti 3h by Gruppo 6</title>
      <link>https://padlet.com/cc661/s63h3</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2015-04-21 06:53:34 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-10-16 03:16:44 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>rischio dei prodotti alimentari</title>
         <author>cc661</author>
         <link>https://padlet.com/cc661/s63h3/wish/57597071</link>
         <description><![CDATA[<p>La politica di sicurezza alimentare dell'Unione europea mira a 
proteggere la salute e gli interessi dei consumatori garantendo allo 
stesso tempo il regolare funzionamento del mercato interno. Per 
raggiungere tale obiettivo, l'Unione provvede a elaborare e a fare 
rispettare norme di controllo in materia di igiene degli alimenti e dei 
prodotti alimentari, salute e benessere degli animali, salute delle 
piante e prevenzione dei rischi di contaminazione da sostanze esterne. 
Inoltre prescrive norme volte a garantire l'adeguata etichettatura di 
tali prodotti.<br>Questa politica è stata riformata all'inizio degli 
anni 2000 all'insegna del cosiddetto approccio "dai campi alla tavola". 
Un livello elevato di sicurezza degli alimenti e dei prodotti alimentari
 commercializzati nell'Unione viene così garantito in tutte le fasi 
della catena di produzione e distribuzione. Questa procedura si applica 
sia ai prodotti alimentari prodotti nell'Unione che a quelli importati 
da paesi terzi.</p>]]></description>
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         <pubDate>2015-04-21 06:55:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>cc661</author>
         <link>https://padlet.com/cc661/s63h3/wish/58506503</link>
         <description><![CDATA[<p><p>I <strong>prodotti cosmetici</strong> sono sostanze <a href="http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0013_it.htm#KEY">*</a>
 o miscele di sostanze destinate ad essere applicate sulle superfici 
esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, unghie, ecc.), 
oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o 
prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, 
proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.</p>
                            <p>Questi prodotti, se conformi al presente regolamento, sono posti in libera circolazione nel mercato interno.</p>
                            <p>
                                <strong>Vigilanza sul mercato</strong>
                            </p>
                            <p>Per ogni prodotto immesso sul mercato deve essere designata una <strong>persona responsabile</strong>
 all'interno della Comunità. Tale persona garantisce la conformità dei 
prodotti alle disposizioni del regolamento. In particolare garantisce il
 rispetto degli obblighi di protezione della salute, di sicurezza e di 
informazione dei consumatori. Essa tiene e mette a disposizione delle 
autorità pubbliche una documentazione informativa sui prodotti.</p>
                            <p>Per garantire la tracciabilità del 
prodotto, la persona responsabile deve poter identificare i distributori
 ai quali fornisce il prodotto cosmetico: per un periodo di tre anni 
dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a 
disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri 
operatori della catena di fornitura.</p>
                            <p>In caso di <strong>non conformità di un prodotto</strong>,
 la persona responsabile adotta tutti i provvedimenti per rendere 
conforme il prodotto, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in fabbrica in
 tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile. Se la persona 
responsabile non adotta tutti gli adeguati provvedimenti, le autorità 
nazionali competenti possono adottare le misure correttive necessarie.</p>
                            <p>Se un prodotto, conforme ai requisiti del
 regolamento, presenta o potrebbe presentare un rischio grave per la 
salute umana, l'autorità nazionale competente adotta tutti i 
provvedimenti necessari per ritirare, richiamare o limitare la 
disponibilità di tale prodotto sul mercato.</p></p>]]></description>
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         <pubDate>2015-04-28 06:35:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/cc661/s63h3/wish/58506503</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>cc661</author>
         <link>https://padlet.com/cc661/s63h3/wish/58506517</link>
         <description><![CDATA[<p></p><p>I <strong>prodotti cosmetici</strong> sono sostanze <a href="http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0013_it.htm#KEY">*</a>
 o miscele di sostanze destinate ad essere applicate sulle superfici 
esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, unghie, ecc.), 
oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o 
prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, 
proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.</p>
                            <p>Questi prodotti, se conformi al presente regolamento, sono posti in libera circolazione nel mercato interno.</p> <strong>Vigilanza sul mercato</strong>
per ogni prodotto immesso sul mercato deve essere designata una <strong>persona responsabile</strong>
 all'interno della Comunità. Tale persona garantisce la conformità dei 
prodotti alle disposizioni del regolamento. In particolare garantisce il
 rispetto degli obblighi di protezione della salute, di sicurezza e di 
informazione dei consumatori. Essa tiene e mette a disposizione delle 
autorità pubbliche una documentazione informativa sui prodotti.
                            <p>Per garantire la tracciabilità del 
prodotto, la persona responsabile deve poter identificare i distributori
 ai quali fornisce il prodotto cosmetico: per un periodo di tre anni 
dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a 
disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri 
operatori della catena di fornitura.</p>
                            <p>In caso di <strong>non conformità di un prodotto</strong>,
 la persona responsabile adotta tutti i provvedimenti per rendere 
conforme il prodotto, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in fabbrica in
 tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile. Se la persona 
responsabile non adotta tutti gli adeguati provvedimenti, le autorità 
nazionali competenti possono adottare le misure correttive necessarie.</p>
                            <p>Se un prodotto, conforme ai requisiti del
 regolamento, presenta o potrebbe presentare un rischio grave per la 
salute umana, l'autorità nazionale competente adotta tutti i 
provvedimenti necessari per ritirare, richiamare o limitare la 
disponibilità di tale prodotto sul mercato.</p><p></p>]]></description>
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         <pubDate>2015-04-28 06:35:55 UTC</pubDate>
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