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      <title>Segnalibri by Belinda Castellano</title>
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      <description>Art.39  Il lavoro per me...</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-03-17 07:14:24 UTC</pubDate>
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         <title>Matteo Castronovo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2195394861</link>
         <description><![CDATA[<div>- Ieri -<br>Già con la prima rivoluzione industriale il lavoro iniziò a diventare collettivo, organizzativo e segmentato: ogni operaio svolgeva il proprio compito, sempre lo stesso ripetendolo per più volte al giorno. Con la seconda rivoluzione industriale invece si modifica la figura dell'operaio, diventando "macchina vivente". Lo scopo era quello di aumentare la produttività, avendo però costi sempre minori. Una delle tecniche sviluppate fu il "taylorismo": prevedeva l'introduzione di ritmi di lavoro efficientissimi ottenuti attraverso il cronometraggio dei movimenti dei lavoratori e la misurazione precisa dei costi di produzioni.<br>- Oggi -<br>L'articolo 36 della costituzione italiana afferma: "l lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Oggi, non c’è lo sforzo fisico delle fabbriche ottocentesche, poiché molti operai, in base al lavoro svolto, possono lavorare da casa propria o in un internet cafè, ma i compiti sono altrettanto ripetitivi, il salario è basso e le giornate lavorative sono talmente lunghe dai confini incerti, da risultare ugualmente alienanti. Infatti a parer mio, credo che questo articolo venga rispettato dai lavori di amministrazione pubblica, come pubblici ufficiali o funzionari dello stato, e dalla aziende multinazionali, poiché alle piccole imprese o aziende non conviene, da un punto di vista economico, retribuire i lavoratori lungo il periodo feriale.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 06:56:21 UTC</pubDate>
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         <title>Marco Galbo</title>
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         <description><![CDATA[<div>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.<br>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ."Il diritto ad una giusta retribuzione è una delle fondamentali prerogative del lavoratore, cui spetta ovviamente una controprestazione da parte del datore come corrispettivo della propria attività lavorativa.<br>L'articolo in esame specifica come tale retribuzione debba essere proporzionata all'attività lavorativa svolta, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, e che la stessa debba essere sufficiente a garantire al lavoratore e alla propria famiglia una vita dignitosa.<br>Si tratta di una norma di precipua importanza, volta ad assicurare una tutela al lavoratore subordinato, in quanto parte contrattualmente più debole rispetto alla parte datoriale. In questo ambito, una posizione di particolare rilievo nel sistema delle fonti viene occupata dai contratti collettivi, che individuano, tra l'altro, per le varie categorie di lavoratori, i diversi livelli minimi di retribuzione, insuscettibili di deroga da parte della contrattazione individuale.<br>Il tema, inoltre, è di particolare attualità anche in relazione ad alcuni nuovi lavori, creati con l'ausilio delle moderne possibilità tecnologiche (ad esempio il lavoro dei rider, che collaborano con le piattaforme che raccolgono ordinazioni online), spesso considerati dalle associazioni di categoria come lavori sottopagati o inquadrati in maniera non soddisfacente a livello normativo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 11:49:54 UTC</pubDate>
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         <title>Tilde M. Messina</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2196241188</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>L'<strong>art. 36</strong> della <em>Costituzione Italiana</em> afferma che:</div><div><br></div><blockquote>"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità&nbsp; e&nbsp; qualità&nbsp; del&nbsp; suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.<br>La&nbsp; durata&nbsp; massima&nbsp; della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.<br>Il&nbsp; lavoratore&nbsp; ha&nbsp; diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."</blockquote><div><br><em>Ma è davvero così?<br></em><br>Prima di rispondere a questa domanda bisogna schiarirsi le idee sulle vere condizioni lavorative delle persone. Ad esempio, in<strong> </strong>Italia,<strong> meno di una donna su due lavora</strong>. Per la prima volta dal 2013, come riportato dal <em>Bilancio di genere 2021</em>, <strong>l’occupazione femminile</strong> nel 2020, l’anno dello scoppio della pandemia da<strong> </strong>Covid-19, è calata al <strong>49%. </strong>La crisi della pandemia ha notevolmente aumentato le <strong>differenze di genere</strong> a svantaggio delle donne. <br><br><em>Le più penalizzate? Le mamme.</em><strong><br></strong>Nel 2020 il <strong>79% delle donne con figli</strong>, ha fatto richiesta per i <strong>congedi parentali</strong>, contro un ben più modesto 21% dei padri. Inoltre il <em>tasso di occupazione</em> delle donne con figli sotto ai 5 anni risulta essere più basso di oltre il <strong>25%</strong> di quello delle altre donne coetanee senza figli.&nbsp;<br><br></div><blockquote>"Una discriminazione nella discriminazione."<br><mark>Maria Cecilia Guerra&nbsp;</mark></blockquote><div><br>Alla luce di questi spiacevoli e non isolati fatti, possiamo rispondere alla domanda precedente. Possiamo affermare quindi che, purtroppo no, non è così. L'<strong>art. 36 </strong>&nbsp;è una legge scritta che tale resta, notiamo infatti che non sempre viene applicata. Adesso stiamo parlando di tutte quelle donne che sono costrette a fare <strong>più di un lavoro</strong> per mantenersi. Di tutte quelle donne che sono costrette a vedere i propri figli non come un dono ma come una sfortuna, un <strong>handicap </strong>che purtroppo ancora ai giorni nostri non si riesce a surclassare in <em>campo lavorativo</em>. Ovviamente non solo le donne ricevono questo tipo di trattamento. Vogliamo parlare di tutti quegli <strong>extracomunitari </strong>che vengono sfruttati? Perché di questo si tratta, <strong>sfruttamento</strong>. <br>Fortunatamente ancora si riesce a sperare nel <em>cambiamento</em>, in un mondo lavorativo che non fa differenze di <strong>genere</strong>, <strong>etnia</strong>, <strong>stato familiare</strong>, <strong>età </strong>e chissà quale altra assurdità.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 17:13:53 UTC</pubDate>
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         <title>Francesco Vetri</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2196283932</link>
         <description><![CDATA[<div>L'art. 36 della Costituzione italiana dice che:<br><br>&nbsp;<em>"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità&nbsp; e&nbsp; qualità&nbsp; del&nbsp; suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.<br>La&nbsp; durata&nbsp; massima&nbsp; della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.<br>Il&nbsp; lavoratore&nbsp; ha&nbsp; diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."<br><br>A mio parere il contenuto dell'articolo 36 rappresenta per molti una realtà, ma per tanti altri soltanto un auspicio, una flebile speranza, uno scenario lontanissimo. Ancora oggi dopo centinaia di anni di dibattiti sui diritti dei lavoratori, ci troviamo di fronte a una società che mette in discussione anche i diritti più inderogabili per quanto riguarda i lavoratori. Aldilà di coloro che lavorano presso le amministrazioni pubbliche, che vedono riconosciuti i propri diritti, sono ancora tantissimi i casi di lavoratori sottopagati, sfruttati, costretti a lavorare in ambienti poco sicuri e angusti, quindi di trasgressione dell'articolo 36. Questo dato rappresenta una grandissima sconfitta per l'umanità; perché ogni qualvolta non si rispetti l'operato di un lavoratore, è la dignità stessa della persona a non essere rispettata. Ogni lavoratore ha diritto a ricevere un adeguato compenso per la sua prestazione ed è meritevole di vivere la sua attività lavorative in condizioni dignitose e qualitative dal punto di vista umano. Tutti questi concetti non dovrebbero mai essere messi in discussione in quanto fondamentali per la vita dell'uomo; perché il lavoro è dignità non carità. La retribuzione non è un regalo o un favore, ma l'adeguata e la giusta ricompensa per un lavoratore che mette a servizio della comunità le proprie risorse professionali e umane. Purtroppo la situazione allo stato attuale non è del tutto coerente con quello che recita l'articolo 36 della Costituzione, ma il mio auspicio per il futuro è che soprattutto le nuove generazioni siano in grado di comprendere l'importanza del contenuto di questo articolo, e che sviluppino la sensibilità necessaria per mettere in pratica, nel mondo lavorativo che ci attende, tutte le nozioni fondamentali per rispettare la dignità professionale degli uomini e che credano fortemente in questi valori.&nbsp;<br>Voglio concludere citando una frase dell'ex presidente della repubblica Sandro Pertini:<br></em>“Io credo nel popolo Italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo.”</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 17:43:03 UTC</pubDate>
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         <title>Alexandra Cazan</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2196412191</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza <strong>libera</strong> e <strong>dignitosa</strong>. lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”</div><div><br>«libera» dai bisogni essenziali e «dignitosa» affinché garantisca il libero e pieno sviluppo della personalità del lavoratore e della sua famiglia.</div><div>Lo stipendio non deve essere un mezzo di mortificazione delle persone, né un premio, ma il giusto compenso per ciò che è stato fatto. Sembra un’ovvietà, ma non lo è affatto.</div><div>Per secoli è stato ed è&nbsp; così: il potere del datore si è trasformato in abuso, e l’abuso è diventato schiavitù, nonostante l’art.36 elenca tre diritti indispensabili: il diritto a un limite massimo di ore lavorative giornaliere (che non possono superare 40 ore a settimana), il diritto ad un giorno di riposo settimanale (coincidente di norma, ma non necessariamente, con la domenica) e alle ferie annuali retribuite (secondo il calendario deciso dal datore di lavoro che deve comunque tenere conto delle esigenze del dipendente).<br>Possiamo dire con certezza che solo i più fortunati hanno questo privilegio. Anche i più bravi, prima di affermarsi, deve superare questo step. Questo causa la migrazione di giovani, laureati e non, verso altri paesi.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 19:23:55 UTC</pubDate>
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         <title>Stefano Pisa</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Art. 36<br>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a&nbsp;<br>sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.&nbsp;<br>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.<br><br>Art. 1<br>L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.<br><br>In una società il lavoro è un bisogno di tipo collettivo, che permette di aumentare il benessere e di migliorare la condizione umana. Solo con questo impegno e collaborazione si può ottenere una società solida in cui siano presenti diritti e doveri.<br><br></div><div>Nel passato, molte società erano basate sulla schiavitù. In questi contesti il lavoro viene imposto e lo schiavo è una macchina senza diritti.</div><div><br>Anche nella società moderna ci sono forme di violenza come comportamenti violenti, abusi psicologici perpetuati nel tempo dai superiori o colleghi nei confronti di un lavoratore. Questa condizione altera l’equilibrio psicofisico del lavoratore e la sua attività si trasforma in qualcosa di oppressivo e viene alterata la libertà.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 20:46:39 UTC</pubDate>
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         <title>Giuseppe Cammarata</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2196532152</link>
         <description><![CDATA[<pre><em>"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità  e  qualità  del  suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La  durata  massima  della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il  lavoratore  ha  diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."</em></pre><div>Sono del pensiero che l'articolo 36 debba assolutamente essere rispettato e sia basato su principi solidi, che purtroppo molto spesso non vengono rispettati del tutto.<br>Possiamo analizzare insieme l'articolo 36 dividendolo in più parti:</div><pre><em>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità  e  qualità  del  suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.</em></pre><div>Penso che per descrivere questo primo paragrafo basti una parola: "Buffonata"; affermo ciò non per il contenuto del paragrafo, con la quale mi trovo perfettamente d'accordo, ma per il fatto che non mi risulta affatto che tutto ciò venga rispettato, per esempio esaminiamo più affondo la parte che descrive che il guadagno debba essere sufficiente per assicurare alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, penso che ciò non avvenga veramente, molte persone infatti lavorano giorno e notte per garantire un pasto ai propri figli ottenendo un salario minimo e a parer mio ciò è veramente vergognoso.<br>Passiamo adesso al secondo paragrafo che è il seguente:</div><pre><em>La  durata  massima  della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.</em></pre><div>Sono d'accordissimo e sono a sostegno dalle ore massime lavorative stabilite dalla legge che però spesso non vengono rispettate appieno, si arriva addirittura a situazioni assurde come ore straordinarie non retribuite e sfruttamento delle donne, che finalmente, stanno riuscendo bene o male ad introdursi nel mondo del lavoro con la parità dei sessi , ma purtroppo non è ancora del tutto così.<br>Procediamo esaminando il terzo ed ultimo paragrafo:</div><pre><em>Il  lavoratore  ha  diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi</em></pre><div>Sono d'accordissimo come sempre con l'articolo 36 anche in questo punto, come esperienza personale penso che questa sia la parte che viene più rispettata delle altre due esaminate in precedenza, per quanto riguarda le ferie retribuite annuali nella maggior parte di casi non ci sono problemi apparenti, per quanto riguarda invece il diritto al riposo settimanale penso che non venga rispettato al 100%.<br>In conclusione penso che attualmente purtroppo non si possa fare molto nell'immediato per migliorare la situazione che è assolutamente vergognosa, ma che si possa iniziare ad andare avanti e sistemare le cose, passo dopo passo, in fondo come citò <strong>John Heywood, </strong>Roma non fu costruita in un giorno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 21:32:44 UTC</pubDate>
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         <title>Christian Violo</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>La fabbrica e il lavoro virtuale rappresentano senza dubbio due mondi del lavoro differenti, la fabbrica viene intesa come fatica, manovalanza e concretezza, invece il lavoro digitale o virtuale viene interpretato come un lavoro di creatività e senza fatiche con persone alla moda che lavorano comodamente seduti al loro laptop. Sono parzialmente d'accordo per quanto riguarda questo pensiero, infatti il lavoro in fabbrica o comunque qualunque lavoro manuale è senza dubbio sfiancante per il lavoratore, che arriva a fine giornata stremato, a differenza di come è invece il lavoro virtuale dove il lavoratore è certamente più comodo nel suo ambiente lavorativo e non fa degli sforzi fisici di grande portata. Ma non per questo sicuramente il lavoro virtuale deve essere preso sottogamba, frequentando un indirizzo informatico mi rendo conto di quanto possa essere a suo modo estenuante stare delle ore di fronte ad un computer per produrre molto spesso elaborati neanche troppo appariscenti e strutturati. A parer mio quindi in entrambi i casi di lavoro, che esso sia manuale o meno il lavoratore si trova costretto a compiere degli sforzi per conseguire un obiettivo, sforzi che devono quindi essere ricompensati.&nbsp;<br>L'articolo 36 della costituzione italiana cita:&nbsp;</div><pre><em>"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."</em></pre><div>Riflettendo quindi sul discorso fatto in precedenza, possiamo dire che ogni lavoro ha la sua importanza e la qualità, come la quantità di esso deve essere degnamente retribuita, che si tratti di lavoro manuale o meno. Purtroppo però nella società odierna non funziona sempre così, infatti molti lavoratori si ritrovano a sostenere sessioni lavorative estenuanti e di lunga durata per ricevere un compenso mediocre che non ripaga certamente lo sforzo. Questo avviene molto spesso nelle industrie, dove montagne di lavoratori vengono presi in massa per svolgere dei lavori monotoni, quasi come se fossero delle macchine, per molte ore ricavandone alla fine un compenso mensile che soddisfa appena il fabbisogno dell'individuo. Non solo nelle industrie ma in molti altri lavori, anche nel campo digitale c'è questo tipo di "sfruttamento" dei lavoratori. Moltissimi programmatori si ritrovano turni lavorativi incessanti per ricevere paghe non all'altezza del lavoro svolto, non ritrovandosi del tempo libero o feriale. Io sono dell'idea che il lavoro non debba essere un carcere e ogni lavoratore, come citato dall'articolo, debba avere una paga e delle ferie proporzionate alla quantità e alla qualità di lavoro che svolgono.<br>In conclusione sono pienamente concordante con i temi e le argomentazioni trattate dall'articolo. Mi rendo conto però che molto spesso in tanti ambienti lavorativi non vengano soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo e che i lavoratori non abbiano abbastanza ore feriali e uno stipendio adeguato.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 21:50:37 UTC</pubDate>
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         <title>Andrea Lombardo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2196554603</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><blockquote>"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."</blockquote><div>Si tratta di un articolo che all’apparenza riveste una nota importanza, ed è effettivamente cosi, ma nella realtà dei conti purtroppo per molti rappresenta soltanto uno scenario ben lontano dalle loro vite quotidiane. Oggigiorno il mondo del lavoro, quindi compresa la sua organizzazione, non sembra tener conto dei bisogni e dei diritti effettivi del lavoratore. La catena di montaggio, la burocratizzazione e l'autoritarismo sono sistemi organizzativi disumani e inaccettabili.</div><blockquote>“Il terzo giorno di lavoro una persona addetta al pick non riesce a camminare per il dolore alle gambe: altro che squat in palestra. Dopo un mese, invece, iniziano a far male i tendini dei polsi. Ogni tanto qualcuno sviene. Ecco, diciamo che l'infermeria è molto frequentata".&nbsp;<br><br></blockquote><div><em><mark>Dicono gli addetti al magazzino di Amazon.<br></mark></em>Questa singola testimonianza penso possa bastare per esprimere una grande parte delle condizioni generali dei lavoratori italiani attuali. È una grandissima umiliazione per il genere umano; ogni singolo lavoratore di questo pianeta ha bisogno e necessita a un riposo settimanale con ferie annuali retribuite e un’assicurazione a un’esistenza libera e dignitosa.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 22:04:11 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Articolo 36 “Michele Tramontana”</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2197147215</link>
         <description><![CDATA[<div>L'articolo 36 tutela le condizioni lavorative. Esso afferma che «&lt;il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.ll lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»&gt;</div><div><br></div><div>Tramite l'articolo 36, dunque, si è di fatto garantita un'efficacia, se pur alimentata in seguito dalla giurisprudenza costituzionale, erga omnes nell'ambito dei contratti di lavoro. Tramite la sentenza 174 del 1996, la Corte costituzione ha decretato che ogni cittadino ha il diritto e il dovere di di esercitare un lavoro o una professione adeguati alle proprie capacità, che dovrebbe garantire al cittadino, una volta assunto, la possibilità di esercitare le mansioni corrispondenti alle proprie abilità lavorative. La sentenza 331 del 1988, inoltre, ha sancito che il lavoratore gode del diritto di non essere licenziato in modo arbitrario: il licenziamento dunque, non può verificarsi se non in presenza di una giusta causa o un giustificato motivo. L'articolo 18 della legge 300/1970, infine, prevede l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal giudice, del lavoratore illegittimamente licenziato da un'azienda che consti di più di 15 membri. Le recenti riforme del mercato del lavoro hanno altresì affrontato il tema degli ammortizzatori sociali, cioè del complesso di prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati o sospesi dal lavoro. Essi si traducono in strumenti quali, ad esempio, la cassa integrazione guadagno ordinario, misura temporanea erogata dall'Inps a favore dei lavoratori di imprese operanti nel settore industriale ed edilizio, la cassa integrazione guadagno straordinario, in caso di crisi aziendali di lunga durata o di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, e la cassa integrazione guadagni in deroga, di cui beneficiano eccezionalmente soggetti che presentano requisiti diversi da quelli richiesti dalla cassa integrazione ordinaria.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 06:23:32 UTC</pubDate>
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         <title>Emanuele Borzillieri </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2197161834</link>
         <description><![CDATA[<div>L’articolo 36 tutela le condizioni lavorative. Esso afferma che «il lavoratore ha <a href="https://www.skuola.net/diritto/diritto.html">diritto</a> ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.<br>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».Tramite l’articolo 36, dunque, si è di fatto garantita un’efficacia, se pur alimentata in seguito dalla giurisprudenza costituzionale, erga omnes nell’ambito dei contratti di lavoro.<br>Tramite la sentenza 174 del 1996, la Corte <a href="https://www.skuola.net/diritto/costituzione-storia.html">costituzion</a>ale ha decretato che ogni cittadino ha il diritto e il dovere di<br>di esercitare un lavoro o una professione adeguati alle proprie capacità, che dovrebbe garantire al cittadino, una volta assunto, la possibilità di esercitare le mansioni corrispondenti alle proprie abilità lavorative. La sentenza 331 del 1988, inoltre, ha sancito che il lavoratore gode del diritto di non essere licenziato in modo arbitrario: il licenziamento, dunque, non può verificarsi se non in presenza di una giusta causa o un giustificato motivo. L’articolo 18 della legge 300/1970, infine, prevede l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal giudice, del lavoratore illegittimamente licenziato da un’azienda che consti di più di 15 membri.<br>Le recenti riforme del mercato del lavoro hanno altresì affrontato il tema degli ammortizzatori sociali, cioè del complesso di prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati o sospesi dal lavoro. Essi si traducono in strumenti quali, ad esempio, la cassa integrazione guadagno ordinario, misura temporanea erogata dall’Inps a favore dei lavoratori di imprese operanti nel settore industriale ed edilizio, la cassa integrazione guadagno straordinario, in caso di crisi aziendali di lunga durata o di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, e la cassa integrazione guadagni in deroga, di cui beneficiano eccezionalmente soggetti che presentano requisiti diversi da quelli richiesti dalla cassa integrazione ordinaria.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 06:30:09 UTC</pubDate>
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         <title>Articolo 36 &quot;Thomas Lipani&quot;</title>
         <author>thomasbeniaminopiolipani18</author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2197176831</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><em>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge</em>.</blockquote><div><br>&nbsp;i principali diritti del lavoratore sono:<br><br><strong>retribuzione</strong>: la Costituzione stabilisce che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;<br><br><strong>orario di lavoro</strong>: la durata dell'orario normale di lavoro è fissata per legge in un massimo di 40 ore settimanali (tuttavia i CCNL possono prevedere una durata inferiore, ad esempio 38 ore). Le ore di lavoro effettuate in più fino al limite legale di 40 ore saranno considerate lavoro supplementare mentre quelle oltre le 40 ore saranno considerate straordinario. La durata massima della prestazione giornaliera, a seguito della nuova disciplina sull'orario di lavoro, entrata in vigore il 29 aprile 2003, non è più fissata esplicitamente come una volta. Tuttavia, dato che è stabilita la durata minima del riposo giornaliero (che deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore), si deduce che la prestazione giornaliera non può superare le 13 ore al giorno. Tale disciplina ha anche fissato la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, che è stabilita dalla contrattazione collettiva e che, in ogni caso, non può superare la durata media di 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario. Lo straordinario deve essere contenuto ed è subordinato all'attuazione di determinate procedure;<br><br><strong>riposo settimanale</strong>: il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è normalmente un giorno di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (pari a 11 ore). A seguito di una modifica apportata dal legislatore, dal 25.06.2008 il riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (ciò significa che il datore di lavoro ha una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro, potendo organizzare turni che prevedono lavoro anche per più di 6 giorni consecutivi, purchè nell'ambito di 14 giorni di calendario vi siano 48 ore di riposo) ;<br><br><strong>ferie e festività</strong>: sono stabilite dalla legge e dai CCNL. In ogni caso per legge a ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo periodi di differimento più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono stabilire periodi di ferie più lunghi. Il periodo minimo di quattro settimane, salvo casi particolari espressamente previsti (ad esempio, ferie residue per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno oppure nei contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno), non può essere monetizzato (ossia retribuito con un controvalore in cambio della rinuncia del lavoratore a fruire delle stesse) in quanto vige il principio dell'effettività del loro godimento per un reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore. Normalmente le ferie vengono fissate ad inizio anno con la predisposizione del piano ferie che deve essere approvato dal datore di lavoro (in ogni caso la concessione delle ferie, che cercherà di tener conto delle esigenze del lavoratore contemperandole con quelle aziendali, rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro);<br><br><strong>congedo matrimoniale</strong>: tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, in occasione di matrimonio avente validità civile, ad un congedo retribuito, la cui durata generalmente è stabilita in 15 giorni (di calendario). Il godimento di tale periodo di norma inizia in occasione del matrimonio. Il congedo spetta anche agli apprendisti. Ricordiamo che il licenziamento della lavoratrice per matrimonio (intendendosi per tale quello intimato nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo l'avvenuta celebrazione) è nullo;<br><br><strong>maternità/paternità</strong>: il Testo unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevede varie forme di tutela in materia che vanno dal divieto, in via generale, di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino (e, in certi casi, del padre lavoratore) alla garanzia di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di uno facoltativo a discrezione della lavoratrice, di una serie di permessi retribuiti e/o non retribuiti per l'assistenza e la cura del bambino (con particolare attenzione ai figli portatori di handicap). Una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale viene sancita in caso di adozione e di affidamento;<br><br><strong>diritto allo studio:</strong> se un lavoratore segue corsi scolastici ha diritto ad effettuare turni e orari di lavoro particolari e godere di permessi per frequentare tali corsi;<br><br><strong>malattie e infortuni sul lavoro/malattie professionali</strong>: in caso di malattia o infortunio sul lavoro/malattie professionali viene garantita la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito dai CCNL (cosiddetto periodo di comporto). Nel caso di malattia il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, o un'indennità, nella misura e per il tempo determinati dalla legge, con eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi. Vi sono, infatti, casi in cui l'onere retributivo è totalmente a carico del datore di lavoro (malattia non indennizzata dall'Inps), altri (ad esempio operai del settore industria) in cui l'Inps, a partire dal quarto giorno, eroga un'indennità di malattia, che viene generalmente integrata dal datore di lavoro in base a quanto previsto dai CCNL, fino ad un determinato importo, che può essere una quota o il 100% della normale retribuzione. Nel caso di infortunio o malattia professionale, i primi quattro giorni (comprensivi del giorno stesso di infortunio) sono retribuiti dal datore di lavoro, mentre a decorrere del quarto giorno successivo a quello in cui è accaduto l'infortunio/malattia professionale e sino alla guarigione clinica (in questo differenziandosi dall'indennità di malattia Inps che spetta fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare), a carico dell'INAIL (con eventuale integrazione da parte del datore di lavoro nella misura stabilita dalla legge o dai contratti collettivi);<br><br><strong>sicurezza sul lavoro</strong>: il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009). <br><br><strong>attività sindacale:</strong> il lavoratore ha diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale;<br>sciopero: è un diritto, la retribuzione viene sospesa durante il periodo di sciopero;<br><br><strong>richiamo alle armi</strong>: per i lavoratori dipendenti che vengono richiamati alle armi è prevista la conservazione del posto di lavoro e la corresponsione di una indennità da parte dell'Inps (si ricorda che dal 2005 il servizio di leva obbligatorio è stato sospeso ed è stato sostituito con un servizio professionale e volontario);<br> <br><strong>parità uomo – donna</strong>: alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti che spettano al lavoratore uomo (su questo esiste un apposito codice delle pari opportunità tra uomo e donna, contenuto nel D.Lgs. del 11 aprile 2006, n. 198).&nbsp;<br><br>&nbsp;<br>L'attuale livello di garanzia dei lavoratori è frutto di un percorso che ha visto una graduale conquista di diritti. A tale percorso ha contribuito in maniera fondamentale la capacità dei lavoratori di rappresentare collettivamente - attraverso la costituzione di sindacati - le proprie esigenze. I sindacati svolgono tuttora un ruolo fondamentale nel promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori, compito che realizzano attraverso la stipula dei contratti collettivi e con servizi di assistenza individuale ai lavoratori. Il ruolo fondamentale giocato dal sindacato trova riconoscimento anche nella Costituzione che stabilisce come in Italia l'organizzazione sindacale sia libera; questo significa che chiunque può aderire o meno a un'organizzazione sindacale e che qualsiasi organizzazione sindacale può agire per la tutela degli interessi dei lavoratori che l'hanno costituita.<br><br>Nella legislazione è possibile trovare conferma al percorso di affermazione dei diritti a cui si è accennato. La legge n. 300/70, nota come Statuto dei lavoratori, costituisce un punto di riferimento essenziale in quanto definisce il quadro generale delle tutele. Ad essa si affiancano altre norme di garanzia universale (es. legge sulla tutela del lavoro minorile, testo unico sulla maternità, testo unico sulla sicurezza sul lavoro ecc.) e molte altre di contenuto più specifico che regolamentano particolari aspetti inerenti il lavoro (es. norme sul collocamento, sull'orario di lavoro ecc.).<br><br>Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro, che integrano l'obbligazione lavorativa perchè specificano le modalità della prestazione lavorativa:<br><br>dovere di diligenza (art. 2104 c.c.): s’intende l’accuratezza e l’impegno che il lavoratore deve mettere nella realizzazione della prestazione, fornendo al datore un metro di valutazione oggettivo rispetto al suo operato. La qualità della prestazione dovuta va giudicata in base alle mansioni richieste ed alle capacità ed esperienze del lavoratore. D'altra parte le esigenze del datore devono essere soddisfatte per intero e l’attività del dipendente deve essere coordinata col restante lavoro dei colleghi. Insito nel dovere di diligenza vi è la collaborazione, che trova fondamento anche nel dovere di esecuzione secondo buona fede, poiché il lavoratore non solo adempie i doveri nascenti dal contratto di lavoro mettendo formalmente a disposizione dell'imprenditore le sue energie lavorative, ma è necessario ed indispensabile che il suo comportamento sia tale da rendere possibile al datore di lavoro l'uso effettivo e proficuo di queste energie, ciò si realizza anche mediante l'integrazione tra gli apporti dei singoli operatori nel contesto unitario della funzione o servizio cui la prestazione lavorativa inerisce;<br>dovere di obbedienza, ossia l’obbligo di osservare le disposizioni che il datore impartisce per la corretta esecuzione del lavoro;<br>dovere di fedeltà, per cui il dipendente deve mantenere un comportamento fidato rispetto al titolare dell’impresa, tutelandone in qualsiasi modo gli affari. Per questo motivo, egli non deve porsi in concorrenza con l’imprenditore per cui lavora, evitando di creare pregiudizio all’attività in cui egli stesso è cointeressato per mezzo del contratto.<br><br>Secondo me l'articolo 36 deve essere rispettato e soprattutto può essere rispettato su molti campi evitando multe e trasgressioni inutili,migliorando l'ambiente in cui si lavora e l'umore dei lavoratori.<br>Come i lavoratori portano rispetto e rispettano le regole,anche il datore di lavoro dovrà fare lo stesso e portare rispetto verso i suoi dipendenti.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 06:38:50 UTC</pubDate>
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         <title>Vincenzo Similia </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Taylorismo</mark></strong> <br>L'espressione taylorismo designa la teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro elaborata alla fine del XIX sec. dall'ingegnere statunitense Frederick Winslow Taylor. Essa mira a ottimizzare la produttività aziendale attraverso un migliore impiego della forza lavoro.<br><br><strong><mark>Art. 36<br></mark></strong>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.<br><br><strong>Commento:<br></strong>Nonostante<strong> l'art. 36 </strong> tuteli i lavoratori vi è comunque lo sfruttamento di essi, a volte infatti studenti universitari o anche ragazzi vengono sottopagati, non tenendo conto del contratto aumentano anche le ore settimanali. <br>Anche papa Francesco si è espresso in merito a ciò: <br>&nbsp;«Guai a voi che sfruttate la gente, che sfruttate il lavoro, che pagate in nero, che non pagate il contributo per la pensione, che non date le vacanze». Quando non si paga il lavoro e lo si sfrutta – ha detto Bergoglio – si commette «peccato mortale, non si è in grazia di Dio». L’ingiustizia sociale e l’idolatria del denaro sono anche causa della perdita della libertà. Perché «le ricchezze hanno una capacità di sedurre tale che ci convertono in schiavi».<br><br><strong><mark>Operai 2.0</mark></strong> <br>Nell’era del 2.0 si può infatti lavorare da remoto: che sia a casa, in bar o caffetterie, in biblioteche pubbliche o anche in pub, il nomade digitale porta a termine i propri obbiettivi che un tempo si svolgevano nel tradizionale ufficio, in un posto di lavoro fisso. Ecco dunque la possibilità che oggi viene offerta: si può viaggiare per il mondo continuando a lavorare, intraprendendo uno stile di vita assolutamente compatibile con le nuove esigenze, grazie al potenziamento di Internet e di alcuni servizi on line. Sembra che in America questa tendenza abbia coinvolto almeno un americano su cinque, circa 63 milioni di lavoratori. Si cambia proprio l’atteggiamento verso il mondo del lavoro: non avendo un capo, bisogna essere in grado di gestirsi al meglio le scadenze. Non ci sono orari ma si corre il rischio di lavorare più ore rispetto a prima ed anche la possibilità di guadagnare meno rispetto ad un posto fisso è reale.<strong><mark><br></mark></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 07:10:10 UTC</pubDate>
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         <title>Iannello Andrea</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2197232170</link>
         <description><![CDATA[<div>L’articolo 36 è l’articolo della costituzione che tutela i lavoratori ed afferma che:<br><br></div><div>«il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.<br>&nbsp;La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».<br><br></div><div>Il diritto ad una giusta retribuzione è una delle fondamentali prerogative del lavoratore, cui spetta ovviamente una controprestazione da parte del datore come corrispettivo della propria attività lavorativa.</div><div>L'articolo in questione specifica come tale retribuzione debba essere proporzionata all'attività lavorativa svolta, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, e che la stessa debba essere sufficiente a garantire al lavoratore e alla propria famiglia una vita dignitosa.</div><div>Si tratta di una norma di fondamentale importanza, volta ad assicurare una tutela al lavoratore subordinato, in quanto parte contrattualmente più debole rispetto al datore.</div><div>In questo ambito, una posizione di particolare rilievo nel sistema delle fonti viene occupata dai contratti collettivi, che individuano, tra l'altro, per le varie categorie di lavoratori, i diversi livelli minimi di retribuzione, insuscettibili di deroga da parte della contrattazione individuale.</div><div>Il tema, inoltre, è di particolare attualità anche in relazione ad alcuni nuovi lavori, creati con l'ausilio delle moderne possibilità tecnologiche (ad esempio il lavoro dei rider, che collaborano con le piattaforme che raccolgono ordinazioni online), spesso considerati dalle associazioni di categoria come lavori sottopagati o inquadrati in maniera non soddisfacente a livello normativo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 07:14:13 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Pilato Francesco</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2197408378</link>
         <description><![CDATA[<div>L'articolo 36 della Costituzione Italiana afferma che:<br><br></div><blockquote>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione<br>proporzionata alla quantità e qualità del suo<br>lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a<br>sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.<br>La durata massima della giornata lavorativa è<br>stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al<br>riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,<br>e non può rinunziarvi.</blockquote><div><br>L'articolo precedentemente esposto è la rappresentazione di un lavoro ideale dove effettivamente vengono garantiti e preservati i diritti del lavoratore ma nel mondo che noi conosciamo, non è tutto rose è fiori, di fatti molte delle parti dell'artico non vengono per niente seguite andando così a sfruttare i lavoratori solo per un interesse monetario, di fatti non sono poche le situazioni dove grandi aziende sfruttano i lavoratori che molte volte sono costretti a condizioni poco sicure e dove la paga non è equiparata alla fatica e al pericolo a cui vengono sottoposti i lavoratori, in alcune zone lo sfruttamento minorile e una prassi, quasi necessario per le famiglie dei lavoratori per poter portare a casa un quantitativo maggiore di paga per cercare di garantire il minimo indispensabile e non per un'esistenza libera e dignitosa come afferma l'articolo.<br>Molti lavoratori sono costretti anche a lavorare al difuori dell'orario previsto dal proprio contratto andando cosi al difuori della durata massima della giornata lavorativa è<br>stabilita dalla legge, non seguendo anche la parte finale dell'articolo che afferma " <em>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.</em>"<br>è vero che il riposo settimanale viene quasi sempre garantito ma questo non si può dire per le ferie che molte volte sono al disotto del livello prestabilito dalla legge e non retribuite.<br><br>È anche vero che ci sono molte aziende che seguono e garantiscono i diritti dei lavoratori ma secondo il mio parere si può affermare normalità quel fenomeno che è in maggior quantità presente nella vita quotidiana dei lavoratori.<br>In conclusione sono pienamente concordante con l'articolo 36 della Costituzione anche se possiamo notare che pur avendo delle basi solide a livello legale il lavoro ai giorni d'oggi non per niente quell'ideale a cui pensava l'Assemblea Costituente mentre elaboravano la base per uno stato fondato sul lavoro, nell'immediato non si può fare nulla ma spero che più avanti vengano garantiti realmente tutti i diritti dei lavoratori andando cosi verso un futuro migliore dove tutti possiamo vivere un’esistenza libera e dignitosa.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 09:25:29 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Art. 36 Costituzione (Anzalone Michele) </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2197691128</link>
         <description><![CDATA[<div>L’articolo 36 tutela le condizioni lavorative. Esso afferma che «il lavoratore ha <a href="https://www.skuola.net/diritto/diritto.html">diritto</a> ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.<br>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».<br><br><br>Tramite la sentenza 174 del 1996, la Corte <a href="https://www.skuola.net/diritto/costituzione-storia.html">costituzione</a> ha decretato che ogni cittadino ha il diritto e il dovere di<br>di esercitare un lavoro o una professione adeguati alle proprie capacità, che dovrebbe garantire al cittadino, la possibilità di esercitare le mansioni corrispondenti alle proprie abilità lavorative. La sentenza 331 del 1988, inoltre, ha sancito che il lavoratore gode del diritto di non essere licenziato in modo arbitrario: il licenziamento, dunque, non può verificarsi se non in presenza di una giusta causa o un giustificato motivo. L’articolo 18 della legge 300/1970, infine, prevede l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal giudice, del lavoratore illegittimamente licenziato da un’azienda che consti di più di 15 membri.<br>Le recenti riforme del mercato del lavoro hanno altresì affrontato il tema degli ammortizzatori sociali, cioè del complesso di prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati o sospesi dal lavoro. Essi si traducono in strumenti quali, ad esempio, la cassa integrazione guadagno ordinario, misura temporanea erogata dall’Inps a favore dei lavoratori di imprese operanti nel settore industriale ed edilizio, la cassa integrazione guadagno straordinario, in caso di crisi aziendali di lunga durata o di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, e la cassa integrazione guadagni in deroga, di cui beneficiano eccezionalmente soggetti che presentano requisiti diversi da quelli richiesti dalla cassa integrazione ordinaria.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 13:20:58 UTC</pubDate>
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         <title>Sebastian Solorzano</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/belindacastellano/Bookmarks/wish/2198231296</link>
         <description><![CDATA[<div>Art. 36 della Costituzione Italiana<br><br><em>"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.<br>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.<br>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."</em><br><br> A mio parere questo articolo adempia ampliamente il suo obiettivo di rendere il lavoro una fonte di sostegno per il lavoratore. Perché impone le modalità secondo le quali deve essere svolto. Evitando cosi lo sfruttamento del lavoratore, tema che tende a essere minimizzato dai mezzi di comunicazione. Infatti questo articolo mira in particolare ad evitare fenomeni come: lo sfruttamento e il lavoro in nero, sono un problema attuale e reale. Ciò non permette la corretta applicazione dell'Art. 36. Senza contare che non sono coperti assicurativamente e non sono tutelati in caso di licenziamento.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 19:38:03 UTC</pubDate>
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