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      <title>Lavoriamoci sù! by Federica Magrì</title>
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      <description>Il suddetto Padlet, creato dagli studenti della 4ASN dell&#39;Istituto Alberghiero IPSSAT &quot;Rocco Chinnici&quot; di Nicolosi (CT), ha l&#39;obiettivo di raccogliere tutte le informazioni più utili riguardo al mondo del lavoro, al fine di creare maggiore consapevolezza da parte dei ragazzi, i quali sono i lavoratori del domani.</description>
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      <pubDate>2023-03-21 13:06:59 UTC</pubDate>
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         <title>Mappa sulla Nascita dei Sindacati</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://view.genial.ly/645cb47fd162f40011c3ea5c/interactive-content-connection<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-21 13:09:31 UTC</pubDate>
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         <title>Mappa SEMPLIFICATA sulla Nascita dei Sindacati</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-03-21 13:11:19 UTC</pubDate>
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         <title>Il lavoro e il movimento sindacale</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-03-21 13:24:11 UTC</pubDate>
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         <title>Il lavoro e i sindacati</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-03-21 13:24:50 UTC</pubDate>
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         <title>Tipologie di lavoro</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <title>La retribuzione del personale</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-03-24 14:36:43 UTC</pubDate>
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         <title>Compito richiesto ai ragazzi: creare il proprio Curriculum Vitae</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-03-24 14:38:28 UTC</pubDate>
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         <title>PanQuiz sulla Nascita dei Sindacati</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-03-24 15:13:04 UTC</pubDate>
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         <title>GRUPPO A - CGIL</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <description><![CDATA[<div>Realizzato con la Presentazione Google</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-24 16:58:02 UTC</pubDate>
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         <title>Gruppo B - CISL</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-03-25 10:36:18 UTC</pubDate>
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         <title>Gruppo C - UIL</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <description><![CDATA[<div>Realizzato con la Presentazione Google</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-25 14:14:12 UTC</pubDate>
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         <title>Il mercato del lavoro</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-03-27 07:11:25 UTC</pubDate>
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         <title>Assistiamo quasi quotidianamente a infortuni e morti sul lavoro. Donne e uomini perdono con tragica regolarità la vita nel quotidiano svolgimento della propria attività lavorativa. Così come sono frequenti i casi di sfruttamento minorile e quelli di ingiustificata disuguaglianza salariale tra uomini e donne. Ma la nostra Costituzione cosa dice, soprattutto, come tutela il lavoro? </title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-04-29 14:59:10 UTC</pubDate>
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         <title>Art. 1 - Gruppo B</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <description><![CDATA[<div>L’articolo con cui si apre la Costituzione della Repubblica italiana enuncia i primi <em>principi fondamentali</em> che tracciano l’architettura costituzionale dello Stato. L’Assemblea Costituente ne approvò il testo senza particolari divergenze, fatta eccezione per l’espressione «fondata sul lavoro». Durante i lavori preparatori, infatti, furono messe ai voti due formule: la prima, indicata dai rappresentanti dei partiti comunista e socialista, affermava che «<em>l’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori»; la seconda, proposta dal democratico-cristiano Amintore Fanfani, che «l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro</em>». Prevalse quest’ultima formulazione la quale, secondo la maggioranza dei costituenti, evitava di conferire all’articolo un carattere classista in quanto la parola «lavoro» indicava tanto le attività manuali quanto quelle intellettuali. Un altro punto dibattuto riguardò la scelta della locuzione «appartiene al popolo» che prevalse su «emana dal popolo» poiché il primo assommava in sé tre concetti di capitale importanza: l’<strong>irrinunciabilità</strong> (il popolo non può rinunciare alla propria sovranità a favore, per esempio, di un solo uomo o di un gruppo ristretto di individui), la <strong>proprietà</strong> (la sovranità appartiene in senso giuridico al popolo ciò significa che deve essere esercitata secondo i principi stabiliti dalle norme costituzionali e dalle leggi) e il <strong>possesso </strong>(la sovranità spetta al popolo per diritto naturale, cioè gli è assegnata da quelle norme di comportamento che discendono direttamente dalla «natura» e che, proprio per questo, non possono essere modificate dalle leggi). Il primo articolo, come sottolineato da una sentenza della Corte Costituzionale (86/1977), esplicita i caratteri essenziali dello Stato italiano che si configura come una <strong>repubblica </strong>(forma di governo scelta attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946) in cui i cittadini esercitano la propria sovranità eleggendo – in forma diretta o indiretta – tutte le cariche pubbliche. Le forme di esercizio della sovranità popolare indicate dal secondo comma sono riconducibili alla <strong>democrazia rappresentativa</strong> (i cittadini nominano, mediante il voto, i propri rappresentanti che siedono nella Camera dei Deputati, in Senato e nei consigli di comuni, province e regioni) e alla <strong>democrazia diretta</strong> (attraverso l’istituto del referendum). Il secondo comma stabilisce con chiarezza che la sovranità spettante al popolo non è in alcun modo assoluta: essa, infatti, può essere esercitata solamente nel quadro di uno stato di diritto ed è soggetta al rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie. <strong>Che cosa significa?</strong> Al pari di altri articoli, anche l’art. 4 sottolinea l’importanza del lavoro. Il diritto al lavoro è qui inteso come principio e non come norma giuridica: detto in altri termini, lo Stato ha il dovere di sviluppare le condizioni idonee a che ciascuno possa lavorare, non il dovere di trovare un lavoro a chi ne è privo. Da questo punto di vista il diritto al lavoro è come il diritto alla salute: tutti hanno il diritto di essere curati, ma nessuno può pretendere che lo Stato ripristini una condizione di salute nel malato, perché un potere di questo genere non appartiene allo Stato. Il diritto morale del singolo ad avere un lavoro va di pari passo con il dovere a contribuire al progresso dell’intera società. Come in altri articoli, anche in questo la dimensione individuale non annulla quella collettiva ma le due dimensioni si integrano, nella convinzione che tra il singolo e la collettività esista un legame inscindibile. <strong>Ma perché...?</strong> Il lavoro è il mezzo con il quale le persone si sostengono e, soprattutto in periodi di crisi economica e di aumento della disoccupazione, il diritto al lavoro appare quanto mai importante. Tale diritto non equivale all’obbligo da parte dello Stato di creare e trovare un lavoro a chi lo sta cercando: se fosse così, lo Stato dovrebbe impiegare in modo improduttivo le proprie risorse, con la conseguenza che in breve tempo i disoccupati tornerebbero a essere tali e lo Stato avrebbe sperperato inutilmente le proprie risorse. Il diritto al lavoro è stato spesso interpretato come difesa del posto di lavoro: un lavoratore non può essere licenziato senza giusta causa. Eppure proprio questo aspetto viene oggi da molti messo in discussione: una maggiore libertà di licenziare, ritengono alcuni sostenitori del libero mercato, indurrebbe le imprese a investire di più, nella consapevolezza di poter licenziare i dipendenti in momenti di crisi. Per altri invece questa maggior libertà di licenziare renderebbe solo più drammatica la condizione di vita dei lavoratori dipendenti.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-29 15:01:51 UTC</pubDate>
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         <title>Art. 4 - Gruppo B</title>
         <author>fedemagr20111</author>
         <link>https://padlet.com/fedemagr20111/cu0tgo00q9yhhdls/wish/2572575778</link>
         <description><![CDATA[<div>L’art. 4 ha posto al legislatore notevoli problemi di interpretazione perché il lavoro non è semplicemente un’attività che concorre al «progresso» della società, ma costituisce la fonte di sostentamento dell’individuo. Nel corso degli anni si sono scontrati due indirizzi giurisprudenziali: uno ha fatto coincidere il primo comma dell’art. 4 con il diritto ad avere un posto di lavoro e a conservarlo; l’altro ha identificato il diritto al lavoro in un principio volto a vincolare le istituzioni e la collettività all’obiettivo programmatico di assicurare a ogni individuo lo svolgimento di un’attività idonea a consentirgli una dignitosa qualità di vita. <em>La più importante applicazione dell’art. 4 si è avuta con la Legge 300/1970 nota come </em><strong><em>Statuto dei lavoratori</em></strong><em>: questo provvedimento ha stabilito fondamentali norme a tutela dei diritti personali e sindacali (favorendo l’attività dei sindacati nei luoghi di lavoro). Inoltre, lo Statuto ha posto dei precisi limiti ai poteri degli imprenditori e ha imposto il rispetto della libertà, della sicurezza e della dignità dei lavoratori subordinati. </em><strong>Che cosa significa?</strong> Il primo articolo della Costituzione definisce innanzitutto la forma dello Stato: l’Italia è una repubblica e non una monarchia, com’era invece stata dall’Unità (nel 1861) fino alla fine della Seconda guerra mondiale. Nel 1946 un <em>referendum</em> sulla forma dello Stato fu vinto infatti dai sostenitori della repubblica e la famiglia reale, i Savoia, abbandonò l’Italia. Dato che l’Italia è una Repubblica democratica, la sovranità, ossia il potere fondamentale dello Stato, quello da cui derivano tutti gli altri, appartiene agli stessi Italiani. Come si esercita? Su questo tema la Costituzione rimanda ad altri articoli che riguardano in particolare la formazione del Parlamento, l’esercizio del diritto di voto e il <em>referendum</em>. Un passaggio del primo articolo può sorprendere: “fondata sul lavoro”. Per comprenderne il senso, è opportuno sapere che, all’epoca della Costituente, comunisti e socialisti avrebbero voluto usare l’espressione “dei lavoratori”; prevalse però l’attuale formulazione la quale, secondo la maggioranza dei Costituenti, evitava di conferire all’articolo un carattere classista perché la parola “lavoro” indicava tanto le attività manuali quanto quelle intellettuali. <strong>Ma perché?</strong> Il primo articolo della Costituzione dà indubbiamente rilievo al tema del lavoro. Proviamo a chiederci perché. Il lavoro è il mezzo con cui la gran parte delle persone si guadagna da vivere e quindi ha una funzione strumentale. Il lavoro però fornisce anche una definizione sociale della persona (per esempio “sono un meccanico”, “sono un impiegato”, “sono un medico”). Il lavoro, inoltre, impegna buona parte della giornata ed è un’attività in cui si immette qualche cosa di se stessi. Questo è evidente in un’attività intellettuale o artistica, ma vale anche per i lavori manuali e persino per lavori ripetitivi (pensate ai diversi modi in cui un barista può servire il caffè ai clienti: facendo una battuta, sorridendo, ignorandoli…). Dire che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro equivale ad ammettere l’importanza di tutti questi aspetti e a impegnarsi affinché il lavoro sia tutelato e promosso, soprattutto in periodi di crisi. È un impegno ricordato dal Capo dello Stato Napolitano, secondo il quale in questo primo articolo “c’è un principio regolatore cui si devono uniformare tutti gli attori sociali e le rappresentanze politiche”&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-29 15:02:40 UTC</pubDate>
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         <title>Art. 37 - Gruppo A</title>
         <author>fedemagr20111</author>
         <link>https://padlet.com/fedemagr20111/cu0tgo00q9yhhdls/wish/2572576452</link>
         <description><![CDATA[<div>Approvando l’art. 37 i costituenti vollero inserire nella Costituzione precise garanzie a tutela dei lavoratori più deboli: le donne e i minori.<br>&nbsp;Quanto alla <strong>tutela delle donne lavoratrici</strong>, l’on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) affermò: «[…] il riferimento alla essenzialità della missione familiare della donna è un avviamento necessario e un chiarimento per il futuro legislatore, perché esso, nel disciplinare l’attività della donna nell’ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita».<br> Il secondo e il terzo comma sulla <strong>protezione del lavoro dei minori</strong> furono proposti dall’on. Bruno Corbi (Partito comunista italiano) che evidenziò come la legge del 26 aprile 1934 sul lavoro minorile fosse «la più arretrata fra quelle esistenti», mettendo in evidenza l’alto numero di giovani (un milione e mezzo su sei milioni e mezzo di iscritti alle organizzazioni sindacali) addetti a svolgere «un lavoro faticosissimo e pericolosissimo». L’articolo ha permesso l’approvazione di una legislazione volta ad affermare la <strong>piena uguaglianza formale</strong> tra lavoratori e lavoratrici. In particolare, la legge n. 903 del 1977 stabilisce che «è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale».<br> Inoltre, a partire dagli anni Novanta si è andata affermando una politica tesa al raggiungimento dell’<strong>uguaglianza sostanziale </strong>(ovvero, effettiva), attenuando «un evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile».<br>&nbsp;Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro dei bambini (fino ai quindici anni di età) e consente quello degli adolescenti (fra i 15 e i 18 anni), purché il minore sia riconosciuto idoneo all’attività lavorativa mediante un esame medico e gli sia garantita la frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. <strong>Che cosa significa?</strong> Scopo di questo articolo è tutelare le donne lavoratrici, in particolare le madri di famiglia, e i minori che lavorano. L’articolo ha permesso l’approvazione di una legislazione che afferma la piena uguaglianza formale tra lavoratori e lavoratrici: in particolare, la legge n. 903 del 1977 stabilisce che “è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”.<br> Inoltre, a partire dagli anni Novanta, si è andata affermando una politica finalizzata al raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale (ovvero effettiva) tra donne e uomini, che spesso è stata ostacolata da pregiudizi, discriminazioni e forme di sfruttamento.<br> Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro dei bambini (0-15 anni) e consente quello degli adolescenti (15-18 anni), ma a due condizioni: il minore deve essere riconosciuto idoneo all’attività lavorativa mediante un esame medico; al minore deve essere garantita la frequenza alle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. <strong>Ma perché...?</strong> Questo articolo si basa su un principio di “discriminazione positiva”, ossia riserva speciali diritti a soggetti svantaggiati. Perché riservare particolari diritti alla madre? Da un lato (quando si parla, ad es., di “essenziale funzione familiare”) questo è l’effetto della tradizione cattolica, che è una delle matrici della Costituzione, dall’altro deriva della constatazione che gli eventi della nascita di un bambino e dell’allattamento sono a carico della madre, non del padre. Su queste basi la legge italiana concede alle donne lavoratrici una serie di garanzie che permettono loro di mantenere il proprio posto di lavoro e, per alcuni mesi (gli ultimi della gravidanza e i primi della vita del bambino), lo stipendio.<br> I commi finali di questo articolo si soffermano sui diritti dei minori che lavorano; lo stabilire un’età minima per l’ingresso nel mondo del lavoro e il garantire una parità di retribuzione hanno come scopo quello di impedire forme di sfruttamento.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-29 15:04:26 UTC</pubDate>
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         <title>Art. 38 - Gruppo A</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <description><![CDATA[<div>La formulazione dell’art. 38 fu particolarmente travagliata. Una parte consistente dei costituenti era contraria al fatto che lo Stato si accollasse il mantenimento di alcune categorie di cittadini. Alla fine l’Assemblea riconobbe l’obbligo dello Stato ad assicurare un <strong>livello dignitoso di vita</strong> agli inabili al lavoro e a coloro che erano «sprovvisti dei mezzi necessari per vivere», anche perché questa parte dell’articolo fu bilanciata dal quinto comma che non affidava allo Stato il monopolio dell’assistenza.<br> Alquanto animato fu anche il dibattito sul quarto comma: l’on. Oliviero Zuccarini (Gruppo repubblicano) sostenne la necessità di affidare ai lavoratori la gestione degli istituti previdenziali, mentre l’on. Giuseppe Di Vittorio (Partito comunista) dichiarò di non poter accettare «un concetto privatistico di assicurazione». Il compromesso fu raggiunto intorno alla formula «<em>organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato</em>». L’art. 38 è uno dei cardini dell’idea di <strong>Stato sociale</strong> voluta dall’Assemblea costituente in quanto impegna la Repubblica ad affrancare dalla «schiavitù del bisogno» tutti quei cittadini che si trovano a vivere condizioni di debolezza sociale ed economica.<br> Il sistema di sicurezza sociale prevede due canali di attuazione: l’assistenza e la previdenza. Il <strong>diritto all’assistenza</strong> è attualmente disciplinato dalla legge n. 328 del 2000 che definisce il «sistema integrato degli interventi e servizi sociali», ovvero «tutte le attività […] destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita».<br> Dal 1969 è stata istituita la <strong>pensione sociale</strong> (oggi <strong>assegno sociale</strong>) a totale carico dello Stato e destinata alle persone con più di 65 anni di età con redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.<br> Quanto alla <strong>previdenza</strong>, i lavoratori – insieme al diritto alla retribuzione – acquisiscono anche il diritto alle prestazioni previdenziali (cioè, alla pensione) sulla base di un meccanismo di accantonamento di una parte del reddito che i datori di lavoro versano agli istituti previdenziali. <strong>Che cosa significa?</strong> L’art. 38 è uno dei cardini dell’idea di “Stato sociale” (“Welfare State”, in inglese). Il sistema di sicurezza sociale prevede due canali di attuazione: l’assistenza e la previdenza.<br> Il diritto all’assistenza è attualmente disciplinato dalla legge n. 328 del 2000, che definisce il sistema dei servizi sociali e l’insieme delle attività che hanno lo scopo di rimuovere ostacoli e superare le situazioni di bisogno in cui le persone possono incorrere (disoccupazione, malattia, infortuni).<br> Quanto alla previdenza, i lavoratori hanno diritto alle prestazioni previdenziali (ovvero alla pensione) sulla base di un meccanismo di accantonamento di una parte del reddito, che i datori di lavoro versano agli istituti previdenziali. Di fatto, oltre a pagare le tasse, il lavoratore alimenta la sua futura pensione.<br> Dal 1969 è stata istituita la pensione sociale (oggi, assegno sociale) a totale carico dello Stato: essa è destinata alle persone con più di 65 anni di età e con redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. <strong>Ma perché...?</strong> Lo Stato sociale previsto da questo articolo è stato costruito con lentezza del corso dei decenni ed è costantemente al centro di dibattiti e riforme. Anche se alimentato dalle tasse, lo Stato sociale ha costi elevati che sono difficili da reggere: perciò, non solo in Italia ma in tutti i Paesi occidentali, si discute su come riformarlo. Quando periodicamente si sente parlare di riforma delle pensioni, riforma della cassa integrazione, revisione delle norme per i sussidi di disoccupazione ecc., la discussione verte su come ridurre i costi dello Stato sociale a fronte della necessità di mantenere le prestazioni erogate.<br> Uno dei nodi centrali riguarda le prestazioni sanitarie e le pensioni riservate agli anziani: l’aumento dell’età media degli Italiani è in sé un fatto positivo, ma con il procedere dell’età aumentano i problemi di salute che vanno curati e il numero di anni in cui viene versata una pensione. È una questione di difficile soluzione, i cui rimedi, da verificare negli anni a venire, sono stati l’aumento dell’età pensionabile (si va più tardi in pensione) e la riduzione dell’importo della pensione, stimolando i lavoratori a sottoscrivere pensioni “private” con banche e assicurazioni o associazioni di categoria.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-29 15:05:24 UTC</pubDate>
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         <title>Art. 39 - Gruppo C</title>
         <author>fedemagr20111</author>
         <link>https://padlet.com/fedemagr20111/cu0tgo00q9yhhdls/wish/2572577201</link>
         <description><![CDATA[<div>L’Assemblea costituente approvò il testo dell’art. 39 con l’obiettivo di evitare qualsiasi ingerenza dello Stato nella vita delle organizzazioni sindacali. La stesura dell’articolo obbedì alla precisa volontà di evitare che i sindacati potessero nuovamente essere sottoposti a un rigido controllo statale, così come era avvenuto durante il regime fascista (a questo proposito, l’on. democristiano Lodovico Benvenuti affermò che «la Costituzione deve in certo senso prendersi una rivalsa storica rispetto alla legge 3 aprile 1926 che sanciva precisamente il principio opposto»). La discussione si concentrò sul quarto comma attraverso il quale i costituenti provarono a conciliare la <strong>piena libertà sindacale</strong> (cioè l’esistenza di più organizzazioni sindacali in concorrenza fra di loro) con il principio della <strong>rappresentanza unitaria in proporzione al numero degli iscritti</strong> (che, in sostanza, tende a favorire l’organizzazione avente il numero maggiore di organizzati). La «libertà sindacale» sancita dall’art. 39 rappresenta una garanzia costituzionale sia per le <strong>organizzazioni sindacali</strong> – libere di costituirsi e di svolgere le loro attività di tutela degli interessi dei lavoratori – che per i <strong>lavoratori</strong> (a loro volta liberi di aderire alle organizzazioni esistenti oppure di formarne di nuove o ancora di non iscriversi ad alcuna associazione).<br> Il dettato costituzionale pone alcuni limiti alla libertà sindacale: sono <strong>vietati</strong>, infatti, i <strong>sindacati misti</strong> (quelli, cioè, che riuniscono sotto un’unica organizzazione sia gli imprenditori che i lavoratori) e i <strong>sindacati di comodo</strong> (quelli costituiti con il contributo determinante dei datori di lavoro).<br> Esistono, poi, limiti soggettivi che riguardano alcune categorie di lavoratori – quali, per esempio, i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato – la cui libertà sindacale è ristretta dalle loro particolari funzioni lavorative (garantire la sicurezza dello Stato e la difesa della collettività).<br> Va, inoltre, sottolineato che il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo non sono mai stati applicati per cui, in linea teorica, i contratti nazionali sono validi solamente per i lavoratori iscritti a quei sindacati che firmano gli accordi. <strong>Che cosa significa?</strong> Questo articolo è stato elaborato in netto contrasto con quanto successo negli anni del fascismo, quando i sindacati vennero sciolti e sostituiti dalle corporazioni, costituite da lavoratori e industriali ma in realtà controllate dallo Stato. La libertà sindacale sancita dall’art. 39 rappresenta una garanzia costituzionale sia per le organizzazioni sindacali, libere di costituirsi e di svolgere le loro attività di tutela degli interessi dei lavoratori, sia per i lavoratori, liberi di aderire alle organizzazioni esistenti oppure di formarne di nuove o ancora di non iscriversi ad alcuna associazione.<br> La Costituzione vieta i sindacati misti (quelli che riuniscono sotto un’unica organizzazione sia gli imprenditori sia i lavoratori) e i sindacati di comodo (quelli costituiti con il contributo determinante dei datori di lavoro).<br> Esistono limiti soggettivi che riguardano alcune categorie di lavoratori, come quella dei militari o della Polizia di Stato: la libertà sindacale di cui godono è ristretta dalle loro particolari funzioni lavorative (garantire la sicurezza dello Stato e la difesa della collettività).<br> Va inoltre sottolineato che il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo non sono mai stati applicati: i contratti nazionali sono dunque validi, in linea teorica, solamente per i lavoratori iscritti a quei sindacati che firmano gli accordi. <strong>Ma perché...?</strong> In Italia esistono parecchi sindacati, a volte coesi tra loro, più spesso in contrasto: le cause delle divisioni riguardano soprattutto l’orientamento politico; alcuni sindacati sono inoltre storicamente propensi alla contrattazione, altri allo sciopero. I sindacati non sono distribuiti in modo omogeneo ma, a seconda delle regioni e dei settori, sono prevalenti alcuni sindacati piuttosto che altri. La forza di un sindacato si misura in base ai suoi iscritti e alla sua capacità di catalizzare intorno a sé il consenso dell’opinione pubblica e delle forze politiche.<br> Nella società occidentale i sindacati sono sorti tra il XIX e il XX secolo, per difendere e promuovere i diritti dei lavoratori in un contesto caratterizzato da grandi aziende, ampie masse di lavoratori dipendenti e scarse tutele per i lavoratori. Molti commentatori ritengono che oggi le forme della lotta sindacale e il peso che i sindacati hanno nelle scelte economiche siano improprie (i sindacati non avrebbero il diritto di interferire con le scelte aziendali) e dannose per l’economia (per tutelare i propri iscritti, i sindacati danneggerebbero la competitività delle aziende); altri sostengono invece che il loro ruolo sia ancora fondamentale per difendere i diritti dei lavoratori.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-29 15:06:20 UTC</pubDate>
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         <title>Art. 40 - Gruppo C</title>
         <author>fedemagr20111</author>
         <link>https://padlet.com/fedemagr20111/cu0tgo00q9yhhdls/wish/2572579073</link>
         <description><![CDATA[<div>L’Assemblea discusse a lungo questo articolo: una parte dei costituenti era favorevole a non inserire il diritto di sciopero nella Carta, costituzionale rinviandone la regolamentazione alla legge ordinaria; un’altra parte era propensa a negare il diritto di sciopero. In modo particolare, un numero consistente di deputati era contrario allo sciopero dei <strong>lavoratori pubblici</strong>, tanto che l’on. Edoardo Clerici (Democrazia cristiana) propose – con l’obiettivo di impedire che gli scioperi potessero bloccare i «servizi essenziali alla vita collettiva» – di aggiungere il seguente comma: «L’assunzione di qualsiasi funzione pubblica implica rinuncia al diritto di sciopero».<br> La discussione fu sbloccata dall’on. Umberto Merlin (Democrazia cristiana) che propose la formulazione definitiva dopo averla tradotta «quasi letteralmente» dal preambolo della Costituzione francese del 1946. Nel presentare la sua proposta Merlin affermò: «[…] non è pensabile non fare una discriminazione allo scopo di escludere dal godimento di questo diritto i pubblici funzionari, perché se si dovesse ammettere lo sciopero degli agenti di polizia, dei carcerieri, dei magistrati […] non si darebbe allo Stato la dovuta forza e il dovuto prestigio». La Corte costituzionale ha riconosciuto il <strong>diritto di sciopero</strong> un «diritto individuale ad esercizio collettivo» la cui titolarità è attribuita al lavoratore subordinato, ai dipendenti pubblici e ai lavoratori autonomi parasubordinati (considerati «soggetti contrattualmente deboli»).<br> La Corte costituzionale, inoltre, ha escluso il riconoscimento del diritto di sciopero per i liberi professionisti e ha affermato la legittimità di stabilire alcuni limiti riguardanti i militari nonché gli appartenenti alla Polizia di Stato e a quella penitenziaria.<br> Una volta entrata in vigore la Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto di sciopero la Corte costituzionale ha dovuto dichiarare illegittimi gli articoli del Codice penale approvato dal regime fascista nel 1930 (noto come Codice Rocco) che puniva severamente lo sciopero per «fini contrattuali», «non contrattuali» e «di coazione alla pubblica autorità» (ovvero, lo sciopero «volto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse per il mondo del lavoro subordinato»). <strong>Che cosa significa?</strong> Questo articolo stabilisce la legittimità del diritto di sciopero. Di conseguenza la Corte costituzionale ha dovuto dichiarare illegittimi gli articoli del Codice penale approvato nel 1930 dal regime fascista che punivano severamente lo sciopero per “fini contrattuali”, “non contrattuali” e “di coazione alla pubblica autorità”, ovvero lo sciopero “volto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse per il mondo del lavoro subordinato”. Chi può scioperare? Il diritto di sciopero è, come ha stabilito la Corte costituzionale, un “diritto individuale ad esercizio collettivo”, la cui titolarità è attribuita ai “soggetti contrattualmente deboli”: i lavoratori subordinati, i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi parasubordinati. La Corte costituzionale ha escluso il riconoscimento del diritto di sciopero per i liberi professionisti e ha affermato la legittimità di stabilire alcuni limiti riguardanti i militari nonché gli appartenenti alla Polizia di Stato e a quella penitenziaria. <strong>Ma perché...?</strong> A che cosa serve uno sciopero? Uno sciopero dei mezzi pubblici crea disagi a tutti coloro che devono prendere l’autobus o il treno; lo sciopero dei dipendenti di un’azienda causa ritardi nei tempi di lavorazione; lo sciopero degli impiegati pubblici impedisce al cittadino di ottenere documenti, certificati ecc.; si potrebbe pensare che lo sciopero danneggi molte persone e che non abbia nulla a che vedere con il confronto tra lavoratori e azienda (pubblica e privata).<br> Eppure gli scioperi sono strumenti di uso frequente nel confronto tra lavoratori e datori di lavoro. Lo sciopero determina un danno economico per l’azienda e una perdita di retribuzione per il lavoratore, perché le ore o i giorni di sciopero non vengono retribuiti: è dunque uno strumento per costringere l’azienda a rivedere le proprie scelte e per il cui uso il lavoratore compie un sacrificio. Lo sciopero fa emergere l’importanza che un certo tema riveste per i lavoratori, attira l’attenzione dell’opinione pubblica, permette ai sostenitori di certe posizioni di “contarsi” (da qui la sempre accesa diatriba sui numeri dei partecipanti agli scioperi).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-29 15:10:48 UTC</pubDate>
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         <title>&quot;Di lavoro non si deve morire!&quot;</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2022/10/Lezione-di-sicurezza-Di-lavoro-non-si-deve-morire--d2005f40-067c-4ca3-9579-1ed31c449dfb.html</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-29 15:12:23 UTC</pubDate>
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         <title>Obiettivo 8 dell’Agenda 2030 - Lavoro dignitoso e crescita economica</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-04-29 15:20:12 UTC</pubDate>
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         <title>La nascita dei sindacati </title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-04-29 16:14:49 UTC</pubDate>
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         <title>Il mercato del lavoro</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-04-29 16:17:56 UTC</pubDate>
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         <title>Il contratto di lavoro</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-04-29 16:22:20 UTC</pubDate>
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         <title>Mappa semplificata sul Mercato del lavoro</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <title>Mappa semplificata sui contratti di lavoro</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-05-02 10:27:45 UTC</pubDate>
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         <title>La retribuzione del personale</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <title>Concetti semplificati sulla retribuzione del personale</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-05-02 19:49:50 UTC</pubDate>
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         <title>Compito richiesto ai ragazzi: approfondire un sindacato a scelta tra CISL, CGIL e UIL</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <title>Compito richiesto ai ragazzi: scegliere e argomentare 2 articoli per ogni gruppo</title>
         <author>fedemagr20111</author>
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         <pubDate>2023-05-03 17:43:41 UTC</pubDate>
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