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      <title>IL CYBERBULLISMO by TIZIANA TRIPODI</title>
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         <pubDate>2023-05-03 08:41:16 UTC</pubDate>
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         <author>tizianatripodi</author>
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         <description><![CDATA[<div>Bullismo e <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a>: responsabilità</div><div>Nella consapevolezza che le azioni efficaci sono quelle che ricorrono agli strumenti educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto, esistono tuttavia responsabilità da conoscere, la possibilità di commettere reati o danni civili e specifici dispostivi giuridici.<br><br></div><div><a href="http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0048710&amp;back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3139-B-e-sede=-e-tipo">La legge 71/2017</a>, <a href="http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0048710&amp;back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3139-B-e-sede=-e-tipo">“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del </a><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a>”, introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a>, la procedura di ammonimento da parte del Questore: Il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.<br><br></div><div>Più precisamente, è stata estesa al <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a> la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/privacy/">privacy</a>) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.<br><br></div><div>&nbsp;</div><div><em>Chi compie atti di bullismo e </em><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/"><em>cyberbullismo</em></a><em> può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.</em></div><div>I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:&nbsp;<br><br></div><ul><li><strong>percosse </strong>(art. 581),&nbsp;</li><li><strong>lesione personale</strong> (art. 582),&nbsp;</li><li><strong>ingiuria</strong> (art. 594),&nbsp;</li><li><strong>diffamazione</strong> (art. 595),&nbsp;</li><li><strong>violenza privata</strong> (art. 610),&nbsp;</li><li><strong>minaccia</strong> (art. 612),&nbsp;</li><li><strong>danneggiamento</strong> (art. 635).</li></ul><div>Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><em>Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?</em></div><div>Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al <strong>quattordicesimo anno</strong>. La legge sancisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”. Cosa si intende per “imputabilità”? Vuol dire avere la cosiddetta “<strong>capacità d’intendere e volere</strong>”.<br><br></div><div><strong>Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:<br></strong><br></div><ol><li>che abbia almeno compiuto 14 anni;</li><li>che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)</li></ol><div><strong>Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.<br></strong><br></div><div><strong>Le responsabilità per atti di bullismo e </strong><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/"><strong>cyberbullismo</strong></a><strong> compiute dal minorenne possono ricadere anche su:<br></strong><br></div><ul><li><strong>i genitori,</strong> perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.</li><li><strong>gli insegnanti e la scuola</strong>: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola.</li></ul><div>&nbsp;<br><br></div><div><em>Responsabilità dei genitori</em></div><div><strong>Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.<br></strong><br></div><div>Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l’evento, ma <strong>i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”,</strong> così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. <strong>Non c’è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.<br></strong><br></div><div>Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere <strong>esonerati dall’obbligo di risarcire il danno</strong> causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:<br><br></div><ul><li>di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l’altro alle condizioni economiche della famiglia e all’ambiente sociale a cui appartiene),</li><li>di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,</li><li>di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa. Qui va precisato che una condotta come ad esempio il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l’esonero di responsabilità del genitore.</li></ul><div>&nbsp;<br><br></div><div><em>Responsabilità degli insegnanti</em></div><div><strong>Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica?<br></strong><br></div><div>In questi casi interviene l’art <strong>2048 codice civile (</strong><em>responsabilità dei</em> <em>precettori) e l’art. </em>art.61 della L. 312/1980 n. 312 (<em>responsabilità patrimoniale</em> del personale direttivo, docente educativo e non docente). Sin base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi… <em>nel tempo</em> in cui sono sotto la loro vigilanza”.<br><br></div><div><strong>Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, </strong>che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una <strong>scuola privata</strong>, sarà la proprietà dell’istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell’amministrazione. L’insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una <em>colpa presunta</em>, cioè una "culpa in vigilando", come inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità di può essere liberati dimostrando di <em>non aver potuto impedire il fatto. Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuito</em>, <em>non prevedibile o non superabile</em> con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Si tiene conto in questi casi dell’ètà e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.<br><br></div><div>Inoltre l’insegnante deve dimostrare di aver adottato in via <em>preventiva</em> le misure idonee ad evitare il la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<strong>Ma in quali momenti l’insegnante è responsabile?<br></strong><br></div><div>Va considerato tutto il tempo <em>dell’affidamento</em> dell’alunno alla scuola. Quindi non soltanto le ore delle attività <em>didattiche</em> ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione ecc.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>Come intervenire?</div><div>La 71/2017 e le relative <strong>Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del </strong><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/"><strong>cyberbullismo</strong></a> indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azoni utili a prevenire e gestire i casi di <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a>.&nbsp; Le linee prevedono:<br><br></div><ul><li>formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;</li><li>sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);</li><li>promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/peer%20education/">peer education</a>;</li><li>previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;</li><li>Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità&nbsp; con specifici riferimenti a condotte di <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a> e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;</li><li>Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.</li><li>Nomina del <strong>Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto</strong> che:<ul><li>Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a>. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.</li><li>Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (<a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/PTOF/">PTOF</a>, PdM, Rav).</li></ul></li><li>Salvo che il fatto costituisca reato, Il DS qualora venga a conoscenza di atti di <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a> deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5)</li></ul><div>Fondamentale diventa per l’Istituto scolastico fornirsi di regolamenti e procedure interne condivise da tutti (come le <strong>e-policy</strong>) in modo che oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione.<br><br></div><div>Un'indicazione operativa da tener presente per intervenire efficacemente è anche capire se si tratta effettivamente di <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a> o di altra tipologia di comportamenti violenti o disfunzionali. Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l’età dei protagonisti. <strong>Si parla infatti di </strong><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/"><strong>cyberbullismo</strong></a><strong> se le persone coinvolte sono minorenni e prevalentemente con riferimento al gruppo dei pari.<br></strong><br></div><div>Un’altra indicazione operativa concerne una valutazione circa l’eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenne/i coinvolte per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l’intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.).<br><br></div><div><strong>Per quanto riguarda necessità di segnalazione e rimozione, </strong>ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a> può <strong>inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi </strong>nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il <a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688"><strong>modello </strong>per la segnalazione/reclamo</a> <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=6732688">in materia di </a><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/">cyberbullismo</a> <em>da inviare a: </em><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/"><strong>cyberbullismo</strong></a><strong>@gpdp.it.</strong>&nbsp;<br><br></div><div>Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l’approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. E’ in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Polizia%20di%20Stato/"><strong>Polizia di Stato</strong></a><strong> – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; </strong><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Polizia%20di%20Stato/"><strong>Polizia di Stato</strong></a><strong> – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; </strong><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Polizia%20di%20Stato/"><strong>Polizia di Stato</strong></a><strong> – Commissariato on line</strong> (attraverso il portale http:// <a href="http://www.commissariatodips.it/">www.commissariatodips.it</a>).<br><br></div><div>Per un consiglio e un supporto ti puoi rivolgere alla <a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Helpline/"><strong>Helpline</strong></a><strong> di </strong><a href="https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Telefono%20Azzurro/"><strong>Telefono Azzurro</strong></a><strong> per Generazioni connesse</strong>: operatori esperti e preparati sono sempre a disposizione degli insegnanti, del Dirigente e degli operatori scolastici, oltre che dei bambini, degli adolescenti, dei genitori e di altri adulti che a vario titolo necessitano di un confronto e di un aiuto per gestire nel modo più opportuno eventuali esperienze negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei nuovi media.<br><br></div>]]></description>
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