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      <title>I percorsi per persone con disabilità all&#39;esterno dei luoghi pubblici e nelle concessioni demaniali 90 o 150 cm ? by marinita denittis</title>
      <link>https://padlet.com/dmarinita/7zmpwe0vd0i1e4pr</link>
      <description>Fatto con mentalità aperta</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-07-16 15:31:36 UTC</pubDate>
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         <title>23 gennaio 1990 n.259 NORME PER L&#39;ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE    IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO (05/02/1992 n. 104)</title>
         <author>dmarinita</author>
         <link>https://padlet.com/dmarinita/7zmpwe0vd0i1e4pr/wish/1652791231</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong>https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmm259_90.pdf</strong><br><em>'Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989, n. 13)"[...]In particolare, nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita un'apposita clausola la quale prescrive l'obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, n</em><strong><em>onché di rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specificato dall'art. 3 punto 3.1 del decreto 236/1989 </em></strong><em>sopracitato, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione, attraverso le predisposizioni di appositi "percorsi orizzontali"'</em><br><br>si rifa al <strong>Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236<br>http://www.handylex.org/stato/d140689.shtml<br><br></strong><strong><em>Art. 3.2</em></strong> <em>L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:<br>a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto</em><strong><em> se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile </em></strong><em>anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;</em><br><strong><br></strong><strong><em>Art. 4.2.1 Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici</em></strong><em> </em><strong><em>deve essere previsto almeno un percorso</em></strong><em> preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.<br>I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.<br>Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.<br>Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.<br>In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.<br></em><br></div><div>(Per le specifiche vedi <a href="http://www.handylex.org/stato/d140689.shtml#a821">8.2.1</a>).</div><div><em><br></em><strong><em>Art. 8.2.1 </em></strong><em>&nbsp;Il percorso pedonale deve avere una </em><strong><em>larghezza minima di 90 cm</em></strong><em> ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote, </em><strong><em>allargamenti del percorso</em></strong><em>, da realizzare in piano, </em><strong><em>ogni 10 m</em></strong><em> di sviluppo lineare.<br><br></em><strong>Qui l'articolo intende</strong><em> </em><strong>"Almeno un percorso" ad uso esclusivo dedicato a persone con disabilità motoria, oltre a quello&nbsp; dove passano tutti.&nbsp;<br>Ovviamente&nbsp; meglio un percorso unico per tutti, accessibile a tutti.&nbsp;<br>Se il percorso è accessibile a più persone, prevedendone l'incorcio per il doppio senso di marcia, allora le dimensioni minime saranno quelle delle rampe:<br><br>8.1.11 Rampe</strong></div><div>Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.<br><br></div><div>La larghezza minima di una rampa deve essere:<br>- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;<br>- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.<br><br>Ciò verrà ribadito dal&nbsp; D.M. 6792/2001Art. 3.4.6 ,che a sua volta si riferisce al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-16 15:39:32 UTC</pubDate>
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         <title>D.M. 6792/2001Art. 3.4.6 La larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non può essere inferiore a metri 1,50 (Vedi figura. 4.1.1.b) . [Questa larghezza consente sia l’incrocio fra due persone su sedie a ruote, sia l’affiancamento di un’altra persona a quella con disabilità, in modo da favorire la relazione interpersonale]. .....</title>
         <author>dmarinita</author>
         <link>https://padlet.com/dmarinita/7zmpwe0vd0i1e4pr/wish/1652881916</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-07-16 17:39:48 UTC</pubDate>
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         <title>In sintesi...</title>
         <author>dmarinita</author>
         <link>https://padlet.com/dmarinita/7zmpwe0vd0i1e4pr/wish/1652885429</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>Il percorso per 'persone con disabiità' può avere 90 cm se è un percorso specifico ad un unico verso di percorribilità (per esempio in un tour in un museo si prevede un percorso di andata ed uno  di ritorno). Se è un percorso inclusivo, ossia 'per tutti' dovrà invece avere ampiezza di almeno&nbsp; 150 cm (sufficenti in realtà anche solo per la persona con disabilità ed accompagnatore)  e se è un unico percorso sia per l'andata che per il ritorno di minimo 180 cm.</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-16 17:44:38 UTC</pubDate>
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         <title>Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.&quot;Regolamento di attuazione dell&#39;art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. http://www.handylex.org/stato/d270478b.shtml</title>
         <author>dmarinita</author>
         <link>https://padlet.com/dmarinita/7zmpwe0vd0i1e4pr/wish/1653398332</link>
         <description><![CDATA[<div><br>"TITOLO II&nbsp; Strutture esterne connesse agli edifici3. Percorsi pedonali. - Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso. Caratteristiche <strong>La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt. 150.&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-17 16:21:52 UTC</pubDate>
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         <author>dmarinita</author>
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