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      <title>ILI LUNGO CAMMINO VERSO L&#39;INCLUSIONE SCOLASTICA by Rosaria Tavoliere</title>
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      <pubDate>2025-05-26 16:00:24 UTC</pubDate>
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         <title>📹RIFORMA GENTILE</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>I primi provvedimenti legislativi italiani in materia di obbligo scolastico per bambini “anormali” risalgono al R.D. del 31 dicembre 1923 n. 3126 (cosiddetta “Riforma Gentile”), che estende l’obbligo scolastico fino al 14° anno d’età a tutti i ragazzi, ivi compresi i ciechi e i sordomuti, purché in assenza di altre patologie che ne impedivano “l’ottemperanza”. I minorati psichici, considerati disadattati sociali, sono destinati ad essere internati in istituti di correzione di tipo precarcerario o manicomiale preposti all'educazione dei corrigendi. L'obbligo scolastico si attua nelle scuole comuni e nelle scuole speciali (per sordomuti e ciechi).</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-26 16:17:19 UTC</pubDate>
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         <title>COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>Nel 1948, la Costituzione italiana sancisce i principi fondamentali per il vivere civile, per mettere in atto una vera e propria inclusione non solo scolastica, ma anche sociale. L’art 34 sancisce per la prima volta che: «<em>La scuola è aperta a tutti</em> [...]», mentre il successivo art. 38 sancisce che «<em>Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale</em>»</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-26 16:17:24 UTC</pubDate>
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         <title>LE CLASSI DIFFERENZIALI</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>La Circolare Ministeriale n. 103/1962 definisce 5 tipologie di classi differenziali: per tardivi o falsi anormali psichici, per minorati psichici, per minorati fisici, per ambliopi e per sordastri mentre la successiva Circolare Ministeriale n. 4525/1962, pone l'accento sulla necessità di un'appurata selezione degli alunni da avviare alla frequenza delle</p><p>classi differenziali e delle classi di scuola speciali.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 09:13:00 UTC</pubDate>
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         <title>LA LEGGE 118/1971</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>La legge 118 del 1971 è la prima legge ad aprire la strada dell’integrazione e ad applicare i principi introdotti dalla Costituzione. Pur non abolendo le scuole speciali, né la distinzione tra classi normali e classi differenziali della scuola pubblica, garantisce l’accesso degli invalidi e dei mutilati alle scuole medie superiori, alle università e a tutte le istituzioni scolastiche, fatti salvi «i casi di gravi deficienze intellettuali o menomazioni fisiche tali da impedire l’inserimento».</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 09:22:19 UTC</pubDate>
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         <title>IL DOCUMENTO FALCUCCI</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>Verso la metà degli anni ‘70, il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce la Commissione Falcucci, dal nome della senatrice Franca Falcucci che la presiede, con il compito di verificare gli effetti della legge 118/1971, di fare il punto sui problemi degli alunni handicappati in Italia e di formulare gli opportuni suggerimenti. Nel 1975, la Commissione pubblica il resoconto dei lavori, il cosiddetto Documento Falcucci, tracciando gli elementi fondamentali che caratterizzeranno il percorso e il concetto stesso di integrazione. La Relazione viene resa pubblica con la Circolare Ministeriale n. 227/1975. Il Documento suggerisce un modello di scuola aperto all’intervento di più operatori a fianco degli insegnanti per fornire loro una «organica visione delle dimensioni psicologiche e relazionali del fatto scolastico e degli ambienti nei quali l’alunno vive». La scuola deve rivedere i propri criteri di valutazione e le proprie strutture organizzative. Si sottolinea l’importanza del lavoro di equipe, del lavoro svolto in piccoli gruppi e della dimensione interdisciplinare dell’insegnamento. Si prevede la costituzione, presso i provveditorati, di un gruppo di lavoro composto da un ispettore tecnico periferico, un preside, un direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola materna, uno di scuola elementare e uno di scuola media) per affrontare i problemi connessi con l’attuazione della proposta. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 09:30:04 UTC</pubDate>
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         <title>LA LEGGE 517/1977</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>Dal documento Falcucci nasce la Legge n. 517 del 4 agosto 1977. L’alunno disabile non viene solo inserito nelle classi comuni ma, viene integrato nel gruppo classe, attraverso la presenza ed il servizio di insegnanti di sostegno appartenenti a ruoli speciali. Devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno. La programmazione educativa deve comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe o di classi diverse, anche allo</p><p>scopo di realizzare interventi educativi individualizzati che tenessero conto delle esigenze dei singoli alunni.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 09:41:49 UTC</pubDate>
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         <title>LA LEGGE 104/1992</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>Un decisivo passo in avanti nel percorso di democratizzazione dell’insegnamento è fornito dalla storica sentenza della Corte Costituzionale del 3/6/1987 n. 215, che precisa che nella categoria degli “invalidi e mutilati civili”, in maniera estensiva, devono essere ricompresi tutti coloro che risultavano affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento e inserimento nella vita, comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento e inserimento nella vita lavorativa e sociale. A soli due anni dalla sentenza, il Parlamento approva la L. 104/1992 (Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il cui scopo è la rimozione delle cause invalidanti, il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà ed autonomia delle persone portatori di handicap, la promozione dell’autonomia e la piena realizzazione dell’integrazione sociale in famiglia, nelle scuole e nel mondo lavorativo e sociale in generale. L’accertamento dell’handicap è subordinato ad una valutazione effettuata da apposita commissione medica dell’Asl che elabora una (DF) Diagnosi Funzionale, cui seguiva un (PDF) Profilo Dinamico Funzionale, atti propedeutici all’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). L’insegnante specializzato per il sostegno viene chiamato a svolgere il ruolo di facilitatore della comunicazione. La L. 104 prevede l’istituzione, presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), con compiti di consulenza e proposta all’USR, di supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), e di supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola, per la cui composizione e modalità di funzionamento si rinviava ad un successivo intervento del MIUR.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 13:42:02 UTC</pubDate>
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         <title>Il PTOF E IL PROGETTO INDIVIDUALE</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>Il D.P.R. n. 275/1999, tra le varie ed importanti innovazioni, introduce il principio della progettualità delle scuole autonome, tenute a redigere il Piano dell’Offerta Formativa (POF), da elaborarsi in un primo momento con cadenza annuale da parte di ogni istituto scolastico, e nel quale andavano ad indicarsi i criteri e le modalità organizzative dell’intero servizio formativo che si intendeva attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie. Con la L. 107/2015, il POF diviene PTOF, con cadenza triennale. Con la L. 328/2000 viene introdotto il Progetto Individuale per le Persone Disabili dove gli attori, comunali, regionali, statali, sanitari e socio-assistenziali, si impegnavano a garantire aiuto concreto alle persone toccate da difficoltà causata da malattia o altra causa che determinava una condizione di disagio.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 13:50:52 UTC</pubDate>
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         <title>I DSA E I BES</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>Con la L. 170/2010 vengono definiti i disturbi specifici di apprendimento come difficoltà in alcune aree specifiche dell’apprendimento scolastico nell’ambito di un funzionamento intellettivo adeguato all’età cronologica. I DSA assumono denominazioni specifiche: Dislessia, disturbo della lettura, Disgrafia e Disortografia, disturbi della scrittura, Discalculia, disturbo del calcolo. Viene riconosciuto il diritto allo studio, e la garanzia di successo scolastico con formazione adeguata e pieno sviluppo delle potenzialità, oltre a eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, ci si riferisce a ogni alunno che, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, con continuità o per determinati periodi, può manifestare “Bisogni Educativi Specifici”. Anche per essi si prevede una didattica realmente personalizzata, attraverso il PDP (Piano Didattico Personalizzato).</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 13:59:13 UTC</pubDate>
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         <title>IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA&#39;</title>
         <author>rosaria_tavoliere624951</author>
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         <description><![CDATA[<p>Nel gennaio 2024 viene istituita l’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organismo indipendente di garanzia con il compito di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità con compiti, tra gli altri, di promozione e vigilanza sul rispetto delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione e dalle altre fonti in materia, contrasto dei fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità, formulazione di raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, promozione di campagne di sensibilizzazione e comunicazione.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 14:05:40 UTC</pubDate>
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