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      <title>Esame 2020. by Francesca Paviciulli</title>
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      <description>Paviciulli Francesca 3C</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-01-22 14:04:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>francescapaviciulli</author>
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         <description><![CDATA[<div>Il Tribunale di Verona è stato chiamato ad esaminare un’interessante fattispecie relativa alla tutela di alcune opere di un noto artista.<br><br>Con sentenza depositata il 17/02/2016 il Tribunale scaligero ha deciso una causa, promossa dalle eredi del pittore e scultore Claudio Costa, le quali avevano convenuto in giudizio il Comune di Verona onde ottenere la sua condanna alla rifonderle dei danni subiti dalle opere del loro congiunto, determinatisi nel periodo in cui si trovavano nella disponibilità esclusiva dell’ente locale.<br><br>Per meglio comprendere i fatti che hanno dato luogo alla controversia occorre premettere che, successivamente alla scomparsa dell’artista, avvenuta nel 1995, moglie e figlia di quest’ultimo si erano accordate con il Comune per far sì che l’ente locale approntasse un’adeguata attività di valorizzazione e ricordo del Costa, in maniera tale da creare un duraturo legame tra città ed artista.<br><br>Il Comune, con deliberazione del marzo 1997, si era dichiarato disponibile ad accettare la donazione di diciotto opere, a rendersi depositario a titolo gratuito di altre cento opere, delle quali quarantadue soggette a deposito decennale gravato dal vincolo di inalienabilità, ed a ricevere in deposito altri dieci oggetti provenienti da un museo e riconducibili all’artista. Il Comune si era esplicitamente assunto l’onere di tenersi responsabilità a proposito dello stato di conservazione delle opere depositate.<br><br>Per dar corso ai concordati intenti nell’anno 1998 l’Amministrazione aveva provveduto a curare il trasporto dei lavori da Genova all’ex arsenale militare di Verona ed aveva altresì predisposto una loro catalogazione, con la quale si dava atto dello specifico stato di conservazione di ciascuno di essi.<br><br>Parecchi anni dopo le eredi dell’artista erano state edotte di due ulteriori trasferimenti delle opere, collocate in successione presso due magazzini, ed avevano inoltre e soprattutto appurato come, a seguito dell’allagamento dell’ex arsenale, alcune di esse (trentasette) si fossero nel frattempo gravemente danneggiate ed altre dieci erano ormai completamente distrutte. Alla luce di quanto accaduto Comune e parti private avevano alfine reputato opportuno accordarsi per ricondurre a Genova le opere.<br><br>Le due eredi avevano quindi adito il Tribunale della città scaligera per ottenere la rifusione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalle stesse lamentati, evocando l’applicazione delle norme dettate dal Codice Civile in tema di deposito.<br><br>Il Comune si era costituito in giudizio negando ogni propria responsabilità, contestando la quantificazione economica delle opere in questione e chiamando in causa la compagnia assicuratrice perché, nell’ipotesi di condanna, lo manlevasse dagli oneri conseguenti. Aveva inoltre formulato domanda riconvenzionale nei confronti delle attrici sostenendo che le stesse dovessero essere condannate a restituire, ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’importo delle spese sostenute dalla P.A. per il trasporto e la conservazione dei lavori, ritenendo che le stesse non fossero giustificate in quanto le eredi Costa non avevano dato corso alla donazione delle diciotto opere menzionate nella deliberazione comunale del 1997.<br><br>La compagnia assicuratrice, intervenuta a sua volta, aveva eccepito sia la non applicabilità al caso de quo del contratto di assicurazione sia l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Comune sia, nel merito, la non ascrivibilità in capo all’assicurato degli eventi occorsi.<br><br>Orbene il Tribunale, dopo aver disposto apposita consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’effettivo ammaloramento delle opere, le probabili cause dello stesso e la quantificazione dei danni materiali subiti, ha emanato la sentenza in commento, con la quale ha dichiarato la responsabilità dell’Amministrazione per non aver garantito in maniera idonea la conservazione dei lavori, condannandola quindi a rifondere i nocumenti rilevati, tra l’altro applicando un metodo di quantificazione parzialmente difforme da quelli suggeriti dalle parti, ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale proposta ed ha, da ultimo, disposto la manleva dell’assicurazione a favore del Comune, considerata la piena riconducibilità degli eventi alle fattispecie oggetto del relativo contratto.<br><br>Il Giudice ha dapprima affermato che nella fattispecie sottoposta al suo esame non potevano applicarsi le disposizioni legislative dettate in tema di deposito (artt. 1766 e ss. c.c.) sostenendo che la mancanza di una pattuizione scritta del deposito stesso non avesse dato luogo ad un vero e proprio contratto di tal fatta: ciò in quanto il R.D. 2440/1923 stabilisce il requisito della forma scritta ad substantiam – qui non osservato - nella stipulazione dei contratti di ogni P.A., ragion per cui la prescrizione normativa da utilizzarsi per dirimere la vicenda era da individuarsi invece nell’art. 2037 c.c. (rubricato “Restituzione di cosa determinata”), con particolare riferimento al suo comma secondo, il quale testualmente prevede che “Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e una indennità per la diminuzione di valore”.<br><br>Il ragionamento sviluppato ha preso le mosse dal fatto che non era revocabile in dubbio la mala fede del Comune, atteso che per molti anni questi aveva conservato nella propria esclusiva disponibilità le opere in parola, pur essendo consapevole che fosse privo di qualsiasi titolo giustificativo che a ciò lo autorizzasse. Ne è conseguito il rigetto sia dell’argomento secondo il quale siccome i danni erano derivati da caso fortuito (l’allagamento dell’ex arsenale) allora all’ente locale non poteva imputarsi alcunchè in ordine al deterioramento dei lavori del Costa, sia l’eccezione sollevata dall’Amministrazione in ordine alla prescrizione (decennale) dei diritti delle attrici, posto che in corso di causa il convenuto non è riuscito a dimostrare l’esatta collocazione, dal punto di vista temporale, degli eventi metereologici avversi.<br><br>Aggiungasi che non vi erano dubbi nemmeno sullo stato di conservazione delle opere allorquando il Comune ne curò il trasporto e la sistemazione presso l’ex arsenale: in quel frangente, infatti, risulta che tecnici dipendenti dalla P.A. medesime avessero redatto un analitico inventario dei beni, dal quale si rinveniva che gli stessi si trovavano in ottime condizioni; di conseguenza i danneggiamenti poi riscontrati non potevano che essere ricondotti alla non adeguata cura avutane dal Comune, avendoli sistemati in luoghi palesemente inadatti a salvaguardarne l’integrità.<br><br>Il Giudice ha anche accolto la domanda riconvenzionale formulata dall’ente locale convenuto basata, come visto, sull’applicazione del comma secondo dell’art. 2041 c.c.: a tale conclusione è giunto affermando che le spese sostenute dal Comune per il trasporto e la custodia delle opere hanno rappresentato un esborso per la P.A. ed un correlato arricchimento per le attrici, da considerarsi ingiustificato in quanto mai le parti erano addivenute alla stipulazione di qualsivoglia contratto di deposito né, tantomeno, si era mai perfezionata la donazione prospettata con la deliberazione del 1997, avendo le eredi Costa dichiarato di voler offrire solo una opera benchè l’intento precedentemente manifestato fosse quello di conferire ben diciotto lavori.<br><br>Sul punto la sentenza in rassegna evidenzia come, proprio a causa della mancanza di un contratto validamente stipulato tra le parti, il solo istituto che poteva venire in soccorso della posizione del Comune non poteva che essere l’arricchimento senza causa: se l’azione proposta facendo leva su di esso, infatti, ha come nota ed indefettibile caratteristica quella di essere residuale nel senso che l’indennizzo di cui si chiede il ristoro non può essere ottenuto tramite un altro tipo di azione che sia prevista dall’ordinamento (art. 2042 c.c.: “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”), ne consegue che, versandosi in questa ipotesi, a colui che ritiene di aver patito dei danni proprio e solo ad essa deve essere consentito di rifarsi.<br><br>In giurisprudenza si possono rinvenire numerosi precedenti deponenti nello stesso senso ovverosia che l’azione in parola possa essere esperita solo allorchè non ci si trovi in presenza di un contratto intercorso inter partes: ad esempio “Tale disposizione (n.d.r. l’art. 2041 c.c.) , in verità, si riferisce alle ipotesi in cui il trasferimento di utilità economica non trova la sua giustificazione in una disposizione di legge oppure in una convenzione concordata tra le parti; e ciò nell'intento non già di risarcire il danno bensì di restituire e di ovviare a trasferimenti ingiustificati di ricchezza, in ossequio al principio aristotelico di giustizia commutativa” (Cass., Sez. II Civ., sent. n. 27328 del 19/12/2011).<br><br>Per quanto concerne la valutazione delle opere in questione, premesso che le consulenze tecniche delle parti hanno concordato con quella d’ufficio in ordine alla stima dei costi per il restauro ed il conseguente deprezzamento dei lavori danneggiati prima del 2008 ovverosia antecedentemente al ritorno nella disponibilità delle attrici di quattro delle opere in parola, costi che pertanto sono stati fatti propri dal giudicante in sede di decisione della vertenza, per le altre il Giudice ha operato uno stimolante excursus per addivenire alla loro determinazione: discostandosi financo dai criteri proposti dalla consulenza tecnica d’ufficio, oltre che da quelli avanzati dalla consulenza prodotta dalle attrici, ha infatti deciso di adottare il diverso metodo suggerito dal consulente incaricato dal Comune, basato sui dati di vendita resi noti dalle case d’asta, sostenendo che tali elementi rappresentino delle vere e proprie quotazioni poiché appaiono idonei a far emergere il vero livello di interesse che il mercato attribuisce ai beni stessi.<br><br>Da ultimo si è deciso che la compagnia assicuratrice debba essere condannata a tenere indenne il convenuto dagli esborsi derivanti dall’obbligo di provvedere a rifondere i nocumenti patiti dalle attrici, non essendovi dubbi né sulla non intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. del relativo diritto in quanto tra la prima richiesta risarcitoria promanante dalle eredi Costa e la chiamata in causa il termine suddetto non era ancora trascorso né che il contratto di assicurazione fosse idoneo a garantire, trattandosi di copertura per la responsabilità civile generale e quindi ricomprendente anche i fatti oggetto della causa, anche i danni derivanti da tale tipologia di eventi.<br>(Altalex, 7 aprile marzo 2016. Nota di Giorgio Casiraghi)</div>]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>L'esame verrà effettuato su argomenti fatti in classe scelti dalla commissione della nostra classe </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-01-26 18:40:03 UTC</pubDate>
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         <author>francescapaviciulli</author>
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