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      <title>EDUCAZIONE CIVICA 3G by Mario de Martino</title>
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      <pubDate>2022-01-25 14:58:55 UTC</pubDate>
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         <title>Napoli, NA</title>
         <author>MariodeMartino2006</author>
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         <description><![CDATA[<blockquote><strong>La differenza tra norma giuridica e norma sociale</strong></blockquote><div>Su questi due concetti si fonda la maggior parte della nostra vita ed essi ci permettono di vivere quest'ultima nella sua pienezza e nella totale libertà senza intaccare quella altrui. Tuttavia, pur costituendo le fondamenta della civiltà esse sono spesso in contrapposizione e per questo si differenziano.<br>Le<strong> norme sociali</strong> sono le regole di buona educazione, quelle morali e quelle religiose che non sono scritte e la cui violazione non implica alcuna conseguenza su un piano legale. <br>Le <strong>norme giuridiche </strong>sono invece quelle approvate dal legislatore, sono scritte e sempre sanzionate.<br>Per esempio, supponiamo che tu ti trovi al supermercato e che sia in fila per pagare. Hai due carrelli di spesa lì con te ma la signora dietro di te, semmai anche anziana, ha solo del pane e un litro di latte. La norma sociale prevede che tu la faccia passare avanti e che lei ti ringrazi ma non esiste nessuna norma giuridica che te lo impone e di conseguenza se fai passare avanti la signora, sei una bella persona e hai rispettato la norma sociale ma se invece decidi di pagare prima tu e il latte della signora diventa ricotta non sarai punito giuridicamente ma c'è il rischio che tu possa essere insultato.<br>~Mario de Martino</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-25 15:24:14 UTC</pubDate>
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         <title>Roma, RM, Italia</title>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>LE NORME</em></strong><br>Le norme si dividono in <strong>sociali </strong>e <strong>giuridiche :-le sociali,</strong>sono le regole di buona educazione, quelle morali e quelle religiose che non sono scritte e la cui violazione non implica alcuna conseguenza su un piano legale.<br>-<strong>le giuridiche,</strong>sono invece quelle approvate dal legislatore, sono scritte e sempre sanzionate. Chi non dà la precedenza a un incrocio, non rispetta un contratto o commette un reato subisce delle conseguenze di vario tipo, stabilite prima dalla legge e applicate dal giudice.<br> In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici:&nbsp;</div><div>1 livello:Fonti costituzionali&nbsp;<br>2 livello:Fonti legislative</div><div>3 livello: Fonti regolamentari<br>Ogni norma giuridica ha un’efficacia limitata nel tempo, perché dopo un certo periodo di tempo può essere modificata, sos:tuita o eliminata da altre norme.<br>L’efficacia quindi va dal momento dell’entrata in vigore fino a quello della perdita dell’efficacia.<br>&nbsp;La legge di regola entra in vigore 15 giorni <br>dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.<br>La <strong>vacatio legis </strong>è il periodo di tempo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge.<br>L’eliminazione o la cancellazione di una norma giuridica può avvenire mediante:<br>•&nbsp; Abrogazione, ovvero la cessazione dell'efficacia di una norma per effettoo di una fonte successiva di pari grado o di grado superiore, che può essere:<br>- ESPRESSA quando viene indicato esplicitamente quali fonti sono abrogate<br>-TACITA quando la nuova fonte con:ene disposizioni incompatibili le precedente.<br>•&nbsp; Annullamento, che consiste&nbsp; nella dichiarazione da parte di Tribunale della invalidità di una norma giuridica che contras: con una fonte di grado superiore.<br>La Corte CosOtuzionale dichiara incos:tuzionali le leggi ordinarie o i decre: in contrasto con la Costituzione e li annulla.<br>Il giudice amministrativo può annullare i regolamenti illegittimi cioè che contrastino con le fonti primarie.<br>Ricordiamo che le norme valgono su tutto il territorio dello stato.<br>Il Civil law, è il modello di ordinamento giuridico sviluppatosi nell’Europa continentale a partire dal diritto romano-giustinianeo.&nbsp;<br>Per common law invece si intende un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato maggiormente sui precedenti giurisprudenziali più che sulla codificazione e in generale leggi e altri atti normativi di organi politici.<br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-25 16:13:27 UTC</pubDate>
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         <title>Salerno, SA</title>
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         <description><![CDATA[<div>Per comprendere la <strong>differenza tra norme giuridiche e norme sociali</strong> potrebbe aiutarci un esempio con il quale possiamo capire meglio come funziona il mondo intorno noi e le conseguenze delle nostre azioni.<br> Immagina di stare seduto su di un pullman e di vedere entrare una vecchietta ad una delle tante fermate. L’educazione ti imporrebbe di alzarti e lasciarle il posto, ma hai acquistato il biglietto e hai occupato per primo il sedile. La donna si avvicina e ti chiede se può riposarsi. Avanti al tuo rifiuto, si arrabbia e comincia ad alzare la voce insultandoti davanti a tutti. Chi ha ragione? La norma sociale ti imporrebbe di rispettare chi è in difficoltà, ma se non c’è una norma giuridica che te lo impone non sei tenuto a farlo. Anzi, per le offese ricevute puoi agire contro la donna e chiederle il risarcimento del danno causato dall’ingiuria in pubblico.<br> Dall’esempio si può già intuire <strong>che differenza c’è tra norme giuridiche e norme sociali</strong>.<br> Le<strong> norme sociali</strong> sono le regole di buona educazione, quelle morali e quelle religiose che non sono scritte e la cui violazione non implica alcuna conseguenza su un piano legale. Chi non va in Chiesa e non si confessa, chi è invidioso, chi spera di vedere un giorno morire il proprio fratello nella povertà sta sicuramente commettendo delle azioni riprovevoli secondo le regole comunemente acquisite dalla società, ma non può essere punito.<br> Le <strong>norme giuridiche </strong>sono invece quelle approvate dal legislatore, sono scritte e sempre sanzionate. Chi non dà la precedenza a un incrocio, non rispetta un contratto o commette un reato subisce delle conseguenze di vario tipo, stabilite prima dalla legge e applicate dal giudice.<br>&nbsp;La società si è evoluta nei secoli. Siamo passati dai gruppi di famiglie, alle tribù, dalle città ai regni, dai piccoli Stati alle nazioni e, per finire, alle federazioni di nazioni. Tanto più si è ingrandita la società, tanto più le norme per disciplinare la convivenza al suo interno sono divenute complesse. Agli albori della società, le regole erano stabilite dal capo famiglia o dal capo tribù che decideva di volta in volta, secondo il proprio arbitrio. Erano regole non scritte, che si tramandavano di persona in persona e che potevano essere modificate in qualsiasi momento, secondo la volontà del singolo. Si è poi passati agli editti del re e, per finire, alle leggi del Parlamento. Il passaggio dalla dittatura alla democrazia ha comportato una serie di garanzie per il cittadino, prime tra tutte l’esistenza di una <strong>legge scritta</strong> e di una Costituzione cui la legge non può mai derogare.&nbsp;<br>OLIVA FRANCESCO PIO<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-25 16:53:03 UTC</pubDate>
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         <title>Interpretazione delle norme</title>
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         <description><![CDATA[<div>L'interpretazione della norma giuridica consiste nell'attribuire alla norma un significato secondo criteri fissati dalla legge e in base alla volontà del legislatore, l'articolo numero 12 della costituzione italiana infatti dice esplicitamente che nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole , e dalla intenzione del legislatore. L'interpretazione può essere distinta in base ai risultati ottenuti e in relazione ai soggetti.<br><strong>&nbsp;Interpretazione autentica</strong>: si ha quando l'organo legislativo per chiarire il significato di una norma, ne emana un'altra che spiega o integra il disposto della precedente. <br><strong>Interpretazione giudiziale</strong>: che come dice la parola stessa&nbsp; è compiuta dai giudici nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali.<br><strong>Interpretazione dottrinale:</strong> compiuta dagli studiosi del diritto per analizzare dal punto di vista scientifico la natura di una legge.<br><br>Queste interpretazioni riguardano i soggetti, per quanto riguarda i metodi abbiamo altre interpretazioni come ad esempio:<br><strong>Interpretazione dichiarativa</strong>: quando le parole usate dal legislatore esprimono esattamente il significato della legge.<br><strong>Interpretazione estensiva</strong>: quando le parole usate dal legislatore non esprimono esattamente il suo pensiero e la volontà della norma stessa, per cui la norma finisce <strong>col dire meno</strong> rispetto a quanto il legislatore volesse dire.</div><div>Per questa ragione, chi interpreta la legge, estende il suo significato in modo da ristabilire con esattezza la volontà del legislatore.<br><strong>Interpretazione restrittiva</strong>: quando le parole usate dal legislatore non esprimono esattamente il suo pensiero e la volontà della norma stessa, per cui la norma finisce <strong>col dire più</strong> di quanto il legislatore volesse dire.</div><div>Per questa ragione chi interpreta la legge restringe il suo significato in modo da ristabilire quella che era la volontà del legislatore.<br>~Matteo Galderisi<br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-25 16:54:45 UTC</pubDate>
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         <title>Salerno, SA</title>
         <author>salernitanavinci</author>
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         <description><![CDATA[<div>Fonti e gerarchia del diritto<br><br>Sono fonti del diritto tutti gli atti o i fatti che originano o innovano un ordinamento giuridico. È possibile rintracciare una gerarchia delle fonti del diritto che ne permettono la classificazione e la determinazione di quale ha prevalenza sulle altre. A vario livello nello schema italiano possono essere ritrovate, per esempio, le leggi ordinarie, i regolamenti governativi.<br>Per dare migliore definizione alle fonti del diritto una classificazione che spesso viene usata è quella che distingue tra fonti atto e fonti fatto. Le prime sono quelle che emergono da atti e per le quali è possibile rintracciare una volontà che le dispone e le istituisce.&nbsp; Per quanto riguarda le fonti fatto la definizione le descrive come quei fatti sociali o naturali che possono produrre diritto. La definizione accurata delle fonti del diritto può avere luogo solo sulla base della gerarchia a loro attribuita nell’ordinamento giuridico italiano. Se i sistemi giuridici contemporanei prevedono una pluralità di fonti, la loro organizzazione in uno schema preciso ha la funzione dare definizione quali tipologie di atti abbia priorità sugli altri.<br>Nel caso, infatti, in cui una fonte appartenente ad una classificazione di livello inferiore contrasti con una superiore, la prima è illegittima e può essere annullata da un organo competente. In casi di maggiore complessità si dovrà ricorrere ai criteri per la risoluzione delle antinomie.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-25 17:48:37 UTC</pubDate>
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         <title>Pagliarone, SA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>FONTI E GERARCHIA DEL DIRITTO<br><br></strong>Comunemente si definiscono “fonti del diritto” l’insieme degli <strong>atti</strong> e dei <strong>fatti</strong> che un <strong>ordinamento giuridico</strong> o un determinato <strong>contesto socio-culturale</strong> reputano idonei a <strong>modificare</strong> o <strong>innovare</strong> l’ordinamento stesso.<br><br></div><div><strong>Atti giuridici</strong> o <strong>comportamenti materiali</strong>, quindi, che concorrono, ciascuno con il proprio apporto, a introdurre nuove norme, a modificarle o a rinnovarle nel corso del tempo.<br>Lo<strong> scopo</strong> delle fonti del diritto è <strong>duplice</strong>:&nbsp;</div><ul><li>da un lato, costituire il sistema normativo di riferimento che regola la vita di una determinata collettività (il c.d. <strong>diritto oggettivo</strong>);</li><li>dall’altro, garantire la <strong>conoscibilità</strong> delle norme, in modo che chiunque possa averne contezza e rispettare le prescrizioni impartite.</li></ul><div>Parlando di fonti del diritto sono possibili diverse <strong>classificazioni</strong>.<br><br>Si è detto che lo <strong>scopo </strong>delle fonti del diritto è duplice e proprio in riferimento a questo aspetto la prima, forse più importante distinzione è quella tra <strong>fonti di produzione</strong> e <strong>fonti di cognizione</strong>.<br><br>Le “<strong>fonti di produzione</strong>” hanno appunto lo scopo di produrre diritto, pertanto si identificano con gli <strong>atti</strong> e i <strong>fatti</strong> che l’ordinamento riconosce idonei a produrre norme giuridiche.<br><br>Le “<strong>fonti di cognizione</strong>” del diritto sono invece rappresentate da <strong>testi</strong> normativi (Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale, codici…), contenenti norme giuridiche già formate di cui assicurano la <strong>conoscibilità legale</strong>. <br><br>La <strong>legge</strong>, fonte del diritto per antonomasia, viene in considerazione sotto entrambi i profili: come <strong>fonte di produzione</strong>, in riferimento al processo di formazione delle leggi previsto agli artt. 70 e ss. della Costituzione, e come <strong>fonte di cognizione</strong>, in veste di atto normativo già esistente, contenente norme giuridiche vigenti.<br>Il sistema di fonti sopra indicato può essere rappresentato graficamente come una piramide (c.d. <strong>piramide di Kelsen</strong>), al cui vertice sono collocate le fonti di rango più alto (Costituzione e leggi di rilievo costituzionale) e via via quelle di livello inferiore, man mano che si discende verso la base. Esiste dunque una vera e propria <strong>gerarchia</strong> delle fonti e delle norme giuridiche da esse prodotte, che consente anche di risolvere eventuali <strong>contrasti</strong> tra fonti giuridiche coeve ma dotate di forza giuridica diversa.<br><br></div><div>Il <strong>criterio</strong> <strong>gerarchico</strong> sancisce infatti la <strong>prevalenza</strong> della fonte di rango superiore rispetto a quella di livello inferiore, precludendo a quest’ultima di <strong>derogarvi</strong> o di porsi in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata, pena la declaratoria di <strong>illegittimità</strong> e la sua definitiva rimozione dall’ordinamento.<br>Attualmente, quindi, le fonti primarie del diritto comunitario e dell’Unione si collocano, a livello gerarchico:<br><br></div><ul><li>immediatamente <strong>al di sotto</strong> del “<strong>nucleo rigido</strong>” di principi sanciti in Costituzione</li><li>in posizione <strong>paritaria</strong> rispetto alle <strong>fonti costituzionali e di rilievo costituzionale</strong></li><li>in posizione <strong>sovraordinata</strong> rispetto alle <strong>fonti primarie</strong> dell’ordinamento italiano.</li></ul><div><br><br></div><div><strong><mark>Lamberti Luigia </mark></strong><br><br></div><div><br><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><br><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-25 17:52:00 UTC</pubDate>
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         <title>Daniela Giachin Roma,RM</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Il modello giuridico del <strong>civil law</strong> è quello attualmente più diffuso al mondo, ed in Italia viene chiamato anche «diritto continentale» o diritto romano-germanico. Di origine romana, si basa sul diritto scritto e sul ruolo determinante della legge, sia sotto il profilo legislativo-parlamentare che sotto l’aspetto della funzione giurisdizionale, in quanto i principi fondanti di questo sistema vengono codificati. Questo modello riconosce il ruolo preminente della <strong>legge</strong> nel guidare le decisioni della magistratura, che deve attenersi al rispetto della normativa vigente nell’ordinamento ed applicarla al caso concreto: la fonte primaria del diritto è pertanto la legge. Il <strong>common law</strong> è il sistema giuridico dei Paesi anglo-americani, sviluppatosi in Inghilterra a partire dal 1066, quando Guglielmo I sconfisse nella battaglia di Hastings gli Anglosasson si basa, contrariamente al civil law, sulle decisioni dei giudici. Il caso concreto è il punto di riferimento, e le <strong>sentenze</strong> hanno natura vincolante per quanto riguarda i futuri casi a venire: è il principio del cosiddetto <em>stare decisis</em>, secondo cui ciò che vincola il giudice sono i precedenti giudiziari in materia, ovvero le sentenze. Sono quindi meno rilevanti il diritto scritto e la normazione legislativa, che assumono di conseguenza un ruolo secondario.<br>I paesi che seguono il civil law possono essere divisi in:<br>- Quelli dove il diritto romano in qualche forma è ancora diritto vivente, ma non c'è stato un tentativo di creare un codice civile: Andorra e San Marino<br>- Quelli con sistemi misti non codificati nei quali il civil law è una fonte di autorità dottrinaria, ma è influente anche il common law: Scozia e ordinamenti di diritto romano-olandese (Sudafrica, Zambia, Zimbabwe, Sri Lanka e Guyana)<br>- Quelli con sistemi misti codificati nei quali il civil law è il diritto fondamentale, ma che hanno il loro diritto pubblico fortemente influenzato dal common law: Porto Rico, Filippine, Québec e Louisiana<br>- Quelli con codici completi che superano un unico codice civile, come Spagna, Italia, Francia, Germania, Grecia, Giappone, Messico: è quest'ultima categoria che è considerata normalmente tipica dei sistemi di civil law, e che è discussa nel resto di questa voce.<br>- I sistemi scandinavi hanno carattere ibrido in quanto il loro diritto fondamentale è un misto di civil law e di diritto consuetudinario scandinavo e sono stati parzialmente codificati. Parimenti, gli ordinamenti giuridici delle Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark) sono ibridi che mescolano diritto consuetudinario normanno e diritto civile francese.<br>I paesi che seguono il common law, ovvero il cosidetto diritto comune, sono attualmente: Irlanda , la maggior parte del Regno Unito ( Inghilterra e Galles e Irlanda del Nord ), l'Australia , la Nuova Zelanda , il Bangladesh , l'India (esclusi Goa ), il Pakistan , Sud Africa , Canada (escluso il Quebec ), Hong Kong , gli Stati Uniti (a livello statale escluso Louisiana ), e molti altri luoghi. In aggiunta a questi paesi, molti altri hanno adattato il sistema common law in un sistema misto. Ad esempio, la Nigeria opera in gran parte su un sistema di common law ma che incorpora la legge religiosa.<br><br></div><div><br><br></div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-26 12:34:54 UTC</pubDate>
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         <title>Montecorvino Rovella, SA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Fonti del diritto</strong></div><div><mark>Da dove provengono le norme giuridiche?</mark> Le norme provengono delle cosiddette <strong>fonti di produzione</strong> che sono comportamenti o attività che creano le norme.</div><div><mark>Come fanno i cittadini a venire a conoscenza delle norme?</mark> Vengono a conoscenza tramite le fonti di cognizione, ovvero documenti che ci permettono di conoscere le norme perché le contengono.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Gerarchia delle fonti</strong></div><div>Nel nostro Stato ci sono norme più importanti di altre. L’importanza dipende da quale organo crea la norma.</div><div>Questa scala che c’è d’importanza che c’è tra le norme viene chiamata <strong>scala gerarchica</strong> dove le norme più importanti prevalgono su quelle meno importanti.&nbsp;</div><div>Al primo posto troviamo la Costituzione e le leggi costituzionali. Al di sotto ci sono i regolamenti dell’Unione Europea. Sotto ancora ci sono le leggi dello Stato e le leggi regionali. In uno scalino inferiore troviamo i regolamenti e all’ultimo posto gli usi o detti anche consuetudini. Le fonti più importanti prevalgono su quelle meno importanti. Una norma creata da una fonte di grado superiore non può essere modificata da una fonte inferiore mentre una norma di grado inferiore può essere modificata da una fonte superiore. Questo principio viene detto <strong>principio gerarchico</strong>.</div><div>Fra norme create da fonti di pari grado possono sorgere dei contrasti. Per risolvere questi contrasti si utilizza il <strong>criterio temporale</strong>: la norma successiva nel tempo può modificare o eliminare la norma anteriore cioè precedente ci pari grado.</div><div><br><strong>Principali fonti del diritto</strong></div><div>1. <strong>Costituzione</strong>: legge fondamentale dello Stato. Contiene i principi sui quali si regge il nostro Stato. Nessuna legge né del parlamento né del governo né della regione può essere in contrasto con la Costituzione.</div><div>2.<strong> Leggi costituzionali</strong>: sono sullo stesso piano della Costituzione e quindi hanno la stessa importanza. Servono a integrare o modificare la Costituzione. Vengono create dal parlamento con una procedura speciale.</div><div>3. <strong>Regolamenti e direttive UE</strong>: si trovano subito sotto alla Costituzione e le leggi costituzionali. I regolamenti sono norme immediatamente obbligatorie per tutti gli stati dell’Unione Europea. Le direttive non sono immediatamente obbligatorie per gli stati dell’Unione Europea, ma sono gli stati a dover attuare la direttiva con una propria legge che dice di volerla accettare.</div><div>4.<strong> Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge</strong>: si trovano al di sotto dei regolamenti e delle direttive dell’Unione europea. Le leggi ordinarie sono quelle emanate dal parlamento. Le leggi sostanziali sono invece emanate dal governo e si dividono in: decreti legge e decreti legislativi. I decreti legge vengono emanati in caso di necessità e urgenza (ad esempio, in caso di terremoti, guerre). Dopo che il governo ha emanato il decreto legge, il parlamento, entro 60 giorni, deve convertirlo in legge. Il decreto legislativo è invece emanato del governo su incarico del parlamento, per regolare materie tecniche o complesse.</div><div>5. <strong>Leggi regionali</strong>: si trovano sullo stesso piano delle leggi ordinarie e delle leggi sostanziali. Vengono create dalle Ragione e valgono solo nel suo territorio.</div><div>6. <strong>Codici</strong>: leggi che regolano in maniera completa una determinata materia. L’emanazione del codice spetta al governo su incarico del Parlamento. I codici che noi abbiamo sono: codice civile (regola materie come la famiglia e la proprietà); codice di procedura civile (regola il processo civile che riguarda le materie del codice civile); codice penale (indica quali sono i reati e le pene); codice di procedura penale (regola il processo penale); codice della navigazione (regola la navigazione via mare e aerea); codice della strada ( regola la circolazione stradale);</div><div>7. <strong>Regolamento</strong>: si trova sotto le leggi dello stato. Può essere STATALE o LOCALE. I regolamenti statali sono emanati dal governo e hanno lo scopo di chiarire i criteri di applicazione delle leggi. Ad esempio il codice stradale regola la circolazione stradale indicando quali sono le funzioni dei vari segnali stradali. Vi è poi il regolamento esecutivo che ha il compito di descrivere le forme e i colori dei segnali stradali.</div><div>I regolamenti locali invece si chiamano così perché vengono creati dagli enti pubblici, territoriali come il comune e la provincia.</div><div>8. All’ultimo posto della scala gerarchica ci sono le <strong>consuetudini</strong>. Si tratta di comportamenti ripetuti nel tempo con la convinzione che ci sia una norma che li impone. In realtà non esiste nessuna norma.<br>-Gabriele Karol Vicinanza</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-26 15:23:52 UTC</pubDate>
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         <title>Paolo Barretta</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Fonti e gerarchie del diritto<br></strong>Sono gli atti e i fatti dai quali traggono esistenza e validità le norme giuridiche.<br><br></div><div><strong>Categorie e gerarchia delle fonti.</strong> In relazione alle diverse categorie le fonti hanno efficacia normativa differente: esse infatti sono disposte secondo una scala gerarchica. Tale rapporto di gerarchia implica che la norma di grado inferiore non possa mai modificare o abrogare la norma di grado superiore; quest'ultima invece può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore. Le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente in base al criterio cronologico, per cui la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado. In relazione all'autorità che le emana le fonti si distinguono in statali e non statali; tutte prendono il nome di fonti-atti, in quanto sono costituite da manifestazioni di volontà espresse da organi dello Stato e di regola sono formulate in un testo normativo scritto. Esistono però anche le fonti-fatti, che consistono in comportamenti oggettivi o in atti di produzione giuridica esterni all'ordinamento dello Stato. Esse sono: la <strong>consuetudine</strong>, o uso; le norme di diritto internazionale; gli accordi internazionali.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Fonti del diritto statali.</strong> Possono essere classificate nel modo seguente:<br><br></div><div><strong><em>a) Costituzione e leggi costituzionali:</em></strong> la prima è la legge fondamentale dello Stato; contiene le norme e i principi generali relativi all'ordinamento della Repubblica e al funzionamento degli organi dello Stato, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettarne i principi. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, cioè sulla loro conformità ai principi della Costituzione. Per quanto riguarda le leggi costituzionali è da rilevare che la nostra Costituzione è caratterizzata dal criterio della rigidità, per cui le modifiche alle norme in essa contenute possono verificarsi solamente per mezzo di leggi di revisione della Costituzione, per le quali è previsto un particolare <strong>procedimento </strong>legislativo, cosiddetto <strong>aggravato</strong>, al fine di consentire una maggiore riflessione sulle scelte da effettuarsi, da parte dei membri del Parlamento<br><br></div><div><strong><em>b) leggi ordinarie:</em></strong> sono approvate secondo le procedure previste dalla Costituzione. Le leggi rappresentano l'espressione della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere<br><br></div><div><strong><em>c) decreti legge</em></strong> del governo: la Costituzione prevede che, in casi straordinari di necessità e urgenza, il governo possa adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, ma il giorno stesso deve presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti legge hanno valore e forza di legge per 60 giorni. Decadono e perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro tale termine<br><br></div><div><strong><em>d) decreti legislativi</em></strong> (o leggi delegate): vengono emanati dal governo sulla base di una apposita legge delle Camere, denominata legge delegata (o legge-delega). Generalmente il Parlamento ricorre alla delega dell'esercizio del potere legislativo nei casi in cui la materia oggetto della decretazione si presenti molto complessa o richieda un lungo procedimento di formazione della legge, per cui il governo, che si può avvalere dell'ausilio di organi consultivi tecnici, appare come l'organo più idoneo a legiferare. Vi sono inoltre i decreti legislativi di attuazione degli Statuti ad autonomia speciale: si tratta di decreti delegati al governo dalle leggi costituzionali dello Stato, con cui sono stati adottati gli statuti delle Regioni speciali<br><br></div><div><strong><em>e) referendum abrogativo:</em></strong> è la richiesta fatta al corpo elettorale (cioè a tutti i cittadini aventi diritto di voto) di pronunciarsi sull'abrogazione di una norma contenuta in una legge dello Stato;<br><br></div><div><strong><em>f) regolamenti governativi: </em></strong>sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa. Vengono emanati dal presidente della Repubblica, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato;<br><br></div><div><strong><em>g) regolamenti ministeriali e prefettizi: </em></strong>sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa, emanati rispettivamente dai ministri e dai prefetti.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Fonti del diritto non statali.</strong> Promanano dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni e possono così distinguersi:<br><br></div><div><strong><em>a) statuti regionali ordinari:</em></strong> sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono approvati con legge della Repubblica;<br><br></div><div><strong><em>b) leggi regionali:</em></strong> sono l'espressione della competenza legislativa autonoma che la Costituzione riconosce alle Regioni ordinarie, nelle materie tassativamente indicate dalla Costituzione;<br><br></div><div><strong><em>c) referendum abrogativo delle leggi regionali:</em></strong> è il ricorso all'elettorato previsto dalla Costituzione, applicato dai singoli statuti regionali;<br><br></div><div><strong><em>d) regolamenti regionali:</em></strong> sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle stesse materie nelle quali esse godono della potestà legislativa (ad es., in materia di fiere e mercati, caccia, agricoltura e foreste);<br><br></div><div><strong><em>e) leggi delle Province di Trento e Bolzano:</em></strong> sono espressione della potestà legislativa che è stata riconosciuta alle due Province;<br><br></div><div><strong><em>f) regolamenti provinciali:</em></strong> sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa che vengono emanati dalle Province;<br><br></div><div><strong><em>g) regolamenti comunali:</em></strong> sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa, emanati dai Comuni nelle materie tassativamente indicate dalla legge (ad es., igiene e sanità, edilizia e polizia locale);<br><br></div><div><strong><em>h) consuetudini.<br></em></strong><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-26 17:59:22 UTC</pubDate>
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         <title>Salerno, SA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>EFFICACIA DELLE NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO<br><br></div><div>Ogni società, ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra le persone che compongono l’aggregazione stessa (ubi societas ibi ius) e senza apparati che s’incarichino di farle rispettare.</div><div>L’ordinamento giuridico è dunque il complesso di norme e di istituzioni mediante le quali viene regolato lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli, il sistema di regole mediante le quali è organizzata una collettività; l’ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto.</div><div>Ciascuna regola dell’ordinamento giuridico si chiama norma giuridica, e concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità.</div><div>La norma giuridica non va confusa con la norma morale. Infatti la quest’ultima è autonoma, nel senso che funge da imperativo solo in quanto la coscienza del singolo ne accetti il comando; la regola giuridica è invece eteronoma, cioè imposta da altri, e trova la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione della collettività.<br><br></div><div>La norma giuridica è:<br><br></div><div>1.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;generale in quanto non è dettata per i singoli individui ma per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.</div><div>2.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;astratta perché non è dettata per specifiche situazioni ma per fattispecie astratte ossia per situazioni individuate ipoteticamente.<br><br>Per fonti delle norme giuridiche si intendono i fatti che ciascun ordinamento reputa idonei ad attribuire autorità a nuove regole, determinandone quindi l’inserimento nell’ordinamento.</div><div>Si distingue tra fatti di produzione di diritto non scritto (consuetudini) e fatti di diritto scritto (ordinamenti normativi).&nbsp;</div><div>Ogni ordinamento provvede a stabilire ante omnia quali siano i fatti ai quali il sistema riconosce l’autorità di fonte di diritto.<br><br></div><div>Le fonti del nostro ordinamento giuridico sono:<br><br></div><div>o &nbsp; Costituzione e leggi costituzionali</div><div>o &nbsp; Leggi ordinarie</div><div>o &nbsp; Decreti legge</div><div>o &nbsp; Decreti legislativi</div><div>o &nbsp; Referendum abrogativi</div><div>o &nbsp; Regolamenti</div><div>o &nbsp; Consuetudini<br><br></div><div>Il nostro è un ordinamento rigido nel senso che la legge ordinaria non può modificare la Carta Costituzionale né qualsiasi altra legge di rango costituzionale e non può neppure contenere disposizioni che comunque contrastino con norme costituzionali.</div><div>La costituzione può essere modificata o integrata solo mediante leggi particolari dette costituzionali che devono essere approvate non con la procedura normale stabilita per le leggi ordinarie, ma con una procedura complessa prevista dalla stessa costituzione all’articolo 138.</div><div>Esiste un supremo organo, la Corte Costituzionale, il cui compito è proprio quello di controllare che nessuna norma sia in conflitto con quelle costituzionali.</div><div>Dopo la costituzione, la più importante fonte normativa è rappresentata dalle leggi ordinarie dello stato approvate secondo la procedura prevista dalla Carta Costituzionale.&nbsp;</div><div>Hanno lo stesso valore delle leggi formali i decreti legge e i decreti legislativi.<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il decreto legislativo è un provvedimento che può essere emanato dal governo in seguito a legge di delega del Parlamento;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;il decreto legge è un provvedimento che può essere emanato dal governo in casi straordinari di necessità e di urgenza ma per non perdere efficacia dev’essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.<br><br></div><div>ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE</div><div>L’iniziativa legislativa si esercita presentando al presidente di una delle due camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli. Tale proposta può essere presentata dal Governo, da singoli parlamentari, dal consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, da cinquemila elettori, dalle Regioni e dai Comuni.</div><div>La proposta viene inviata per un esame preliminare alla Commissione permanente competente per materia. Normalmente l’approvazione avviene da parte delle due assemblee sulla base di una relazione presentata dalla commissione. La legge viene approvata articolo per articolo e poi globalmente.</div><div>Sui singoli articoli i parlamentari ed il governo possono presentare emendamenti, cioè proposte di modifica aggiuntive, modificative e soppressive. Gli emendamenti vengono posti in votazione prima del testo originario e possono essere approvati o respinti.</div><div>Per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede, oltre all’approvazione delle due Camere:<br><br></div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica (art.73Cost.);</div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;</div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Il decorso di un periodo di tempo detto vacatio legis che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore della legge, e che di regola è di 15 giorni, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso, più lungo o più breve, fino al limite dell’entrata in vigore immediata al momento della pubblicazione.<br><br></div><div>Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi in realtà non ne abbia conoscenza. Vale infatti il principio ‘’ignorantia iuris nonexcusat’’, cosicché nessuno può invocare a propria scusa, per evitare la sanzione, di aver ignorato l’esistenza di una disposizione di legge.<br><br></div><div>ABROGAZIONE DELLA LEGGE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>Una legge si dice abrogata quando viene eliminata dall’ordinamento e cessa pertanto di avere vigore, non può e non deve essere piú applicata. Per abrogare una norma occorre sempre l’intervento di un atto successivo abrogativo.<br><br></div><div>Si ha:</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;abrogazione espressa quando la legge posteriore dichiara esplicitamente che un’altra legge precedente o i suoi singoli articoli vengano abrogati.</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;abrogazione tacita o implicita se manca una tale dichiarazione formale, ma lo stesso effetto risulta:</div><div>1.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per incompatibilità fra la disposizione successiva e quella precedente, tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione;</div><div>2.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per una nuova regolamentazione dell’intera materia già regolata dalla legge precedente, nonostante la mancanza di incompatibilità tra le due discipline.<br><br></div><div>Una figura di abrogazione espressa può essere realizzata mediante il referendum popolare.</div><div>A differenza dell’abrogazione, la dichiarazione di incostituzionalità della legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale, ha efficacia retroattiva; restano salvi solo i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato.</div><div>L’abrogazione di una norma che a sua volta aveva abrogato una norma precedente non fa rivivere quest’ultima salvo che sia espressamente disposto: in tal caso la norma si chiama ripristinatoria.<br><br></div><div>LA DEROGA&nbsp;</div><div>La deroga differisce dall’abrogazione. Si dice che una norma deroga ad un’altra quando essa fa eccezione alla regola in questa contenuta.<br><br></div><div>IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE&nbsp;</div><div>La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.</div><div>Ciò, peraltro, non esclude che in qualche caso il legislatore possa ravvisare l’opportunità di estendere gli effetti della legge nuova al passato: può per esempio disporre che gli aumenti di stipendio stabiliti abbiano decorrenza da una data anteriore a quella in cui la legge entra in vigore. La deroga al principio dell’irretroattività può risultare anche implicitamente dal tenore stesso della legge. Efficacia retroattiva hanno poi le cosiddette leggi interpretative.</div><div>Se la norma ha efficacia retroattiva essa si applica anche alla risoluzione delle controversie che sono ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore (ius superveniens). Vengono invece rispettati gli effetti delle sentenze già passate in giudicato, salva diversa disposizione legislativa.</div><div>In alcuni casi è intervenuto il legislatore a regolare il passaggio tra la vecchia e la nuova norma con disposizioni transitorie.<br><br></div><div>IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ</div><div>Afferma che le norme di uno stato hanno validità solamente entro i confini dello stato. Esse si applicano anche agli stranieri che si trovano sul territorio nazionale. È evidente che se le leggi emanate da uno stato avessero validità anche in un altro stato si finirebbe con il ledere la sovranità nazionale di quest’ultimo.<br><br></div><div>IL PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ&nbsp;</div><div>Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali. In materia di diritti civili gli stranieri godono in Italia degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel loro stato di appartenenza.<br><br>- Giordano Sara<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-26 19:21:58 UTC</pubDate>
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         <title>Ordinamenti giuridici: civil law e common law</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>L’ordinamento giuridico italiano è strutturato su un modello che viene da sempre denominato <strong>civil law</strong> e si contrappone a quello tipico degli ordinamenti anglosassoni che ha il nome di <strong>common law</strong>. Le due tipologie sono diverse per origine, struttura e ripartizione delle funzioni fra i poteri dello Stato e specialmente per i ruoli che nei due sistemi assumono la legge scritta e le decisioni della giurisprudenza in relazione ai casi concreti.<br><br></div><div><strong>Il modello di civil law</strong></div><div>Il modello giuridico del <strong>civil law</strong> è quello attualmente più diffuso al mondo ed in Italia viene chiamato anche <em>diritto continentale</em> o <em>diritto romano-germanico</em>. Di origine romana, si basa sul diritto scritto e sul ruolo determinante della legge, sia sotto il profilo legislativo-parlamentare che sotto l’aspetto della funzione giurisdizionale, in quanto i principi fondanti di questo sistema vengono codificati. Questo modello riconosce il ruolo preminente della <strong>legge</strong> nel guidare le decisioni della magistratura, che deve attenersi al rispetto della normativa vigente nell’ordinamento ed applicarla al caso concreto: la fonte primaria del diritto è pertanto la legge. La disciplina normativa è dunque costruita mediante <strong>codificazione</strong> delle disposizioni di legge: significa che le norme sono inserite nei codici o in corpi normativi. La loro struttura è generale ed astratta: esse cioè non analizzano il fatto concreto ma regolamentano ipotesi generali dalle quali dovranno poi essere estrapolate – in via interpretativa – le singole fattispecie particolari. Ad esempio: la legge che stabilisce il divieto di fumare nei locali pubblici o aperti al pubblico può essere così interpretata: è vitato fumare la sigaretta, è vietato fumare la pipa, è vietato fumare il sigaro, è vietato fumare al cinema, è vietato fumare dentro il Comune, è vietato fumare nelle scuole o negli ospedali, ecc.</div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div><strong>Il modello di common law</strong></div><div>Il <strong>common law</strong> si basa, contrariamente al civil law, sulle decisioni dei giudici. Il caso concreto è il punto di riferimento, e le <strong>sentenze</strong> hanno natura vincolante per quanto riguarda i futuri casi a venire: è il principio del cosiddetto <em>stare decisis</em>, secondo cui ciò che vincola il giudice sono i precedenti giudiziari in materia, ovvero le sentenze. Sono quindi meno rilevanti il diritto scritto e la normazione legislativa che assumono di conseguenza un ruolo secondario.</div><div>Il modello di common law è diventato famoso, in Italia come negli altri stati che seguono differenti sistemi giuridici, per il ruolo che ha giocato un mezzo di diffusione che in pochi sospettavano avrebbe fatto conoscere il funzionamento del common law in tutto il mondo: la televisione. In tutti i palinsesti televisivi, nazionali come stranieri, da decine di anni vanno in onda numerosissimi film e serie televisive che sono modellate su ricostruzioni del sistema giuridico statunitense. L’esistenza di una giuria, così come il ruolo degli <strong>avvocati dell’accusa</strong>, che non sono magistrati come nel nostro sistema ma veri e propri avvocati, sono tutte caratteristiche tipiche del sistema di common law che a volte in Italia viene perfino confuso con il nostro.<br><br></div><div><strong>Civil e common law: il nuovo ruolo dell’interpretazione e delle leggi</strong></div><div>I due sistemi non sono però mondi a parte. Negli ordinamenti di common law, infatti, si assiste sempre di più all’attribuzione di una maggiore rilevanza alla legge ed alle fonti normative scritte, fermo restando naturalmente il ruolo delle decisioni dei giudici. Allo stesso modo, nella contrapposizione fra civil law e common law si arriva spesso ad una conclusione, non necessariamente vera, secondo la quale negli ordinamenti che si basano sul civil law le statuizioni dei giudici non rivestano importanza. Questa convinzione non solo non è vera, ma non riconosce alla copiosa produzione giurisprudenziale delle corti italiane, di merito e di legittimità, penali civili ed amministrative, il giusto ruolo nell’amministrazione della giustizia. Le sentenze dei giudici, in concreto, permettono agli operatori del diritto di approcciarsi ai casi attraverso la lente dell’<strong>interpretazione giurisprudenziale</strong>. Nell’esercizio delle loro funzioni i giudici si pronunciano tenendo conto dei precedenti in materia. Allo stesso modo, nella pratica, si pensi al cliente che si presenta nello studio di un avvocato per sottoporgli una propria vicenda e chiedere un parere professionale. Un professionista serio e scrupoloso verificherà anche cosa abbia stabilito la giurisprudenza per ipotesi che possano essere simili a quella che gli è stata prospettata. Tale verifica potrebbe anche portare ad una soluzione univoca, come nelle situazioni in cui la vicenda sia inquadrabile in una particolare fattispecie su cui la giurisprudenza si è già espressa innumerevoli volte e pertanto ci sia un <strong>orientamento consolidato</strong> in materia. Questa verifica permette di avere una prospettiva della possibile evoluzione del caso concreto, da fornire poi al cliente in modo da dare un quadro completo della situazione e dei suoi possibili risvolti.&nbsp;<br><br>-Marianna Giarletta<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-26 19:56:29 UTC</pubDate>
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         <title>Salerno, SA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>FONTI E GERARCHIA DEL DIRITTO&nbsp;<br>Il diritto trae origine dalle cosiddette fonti del diritto.Quando parliamo di fonti del diritto intendiamo ogni atto giuridico avente forza di legge.&nbsp; le fonti del diritto possono essere divise in fonti di produzione che danno origine, quindi producono, le norme vere e proprie e indicano gli organi dello stato che le hanno prodotte. in italia gli organi che possono produrre norme sono il parlamento, il governo e le regioni. esistono poi le fonti di cognizione, ovvero quelle fonti che permettono al popolo di sapere che una tale norma è stata emanata, in Italia ad esempio esiste la Gazzetta Ufficiale un giornale in cui sono riportate tutte le leggi e i codici. esistono 4 codici fondamentali: il codice civile, il codice penale e i codici di procedura sia civile che penale. i primi due contengono le leggi in sé, gli altri le norme che regolano lo svolgimento dei processi. esistono inoltre i testi unici, ovvero testi che raccolgono tutte le leggi riguardanti un certo argomento.&nbsp;<br>queste fonti sono tutte di pari grado, ovvero hanno tutte lo stesso valore, non esiste infatti una legge che abbia meno valore di un’altra. Le leggi però sono tra di loro i rapporto gerarchico, ovvero ci sono delle leggi che provengono da fonti di grado superiore che vincolano altre leggi che provengono da fonti di grado inferiore.&nbsp;<br>Nella gerarchia delle fonti al grado più alto troviamo le fonti supreme del diritto, su cui si basa l’intero sistema giuridico. la fonte suprema è la Costituzione, essa è infatti la legge fondamentale, che contiene tutti i principi su cui ci basiamo per l’organizzazione dello stato. Esistono inoltre le leggi costituzionali che possono andare ad integrare la costituzione.&nbsp;<br>all’interno delle fonti possiamo ulteriormente dividerle in fonti primarie e fonti secondarie<br>le fonti primarie sono a loro volta suddivise in tre sottogruppi&nbsp;<br>le fonti statali, cioè le leggi emanate dal parlamento, le fonti regionali cioè le leggi emanate dalla regione e le fonti comunitarie, ovvero le leggi emanate dall’unione europea<br>oltre alle leggi, la comunità europea può produrre trattati, regolamenti e direttive<br>esistono poi le fonti secondarie del diritto, che sono subordinate alle primarie ma che, ovviamente, non contrastano con queste ultime, e sono a tutti gli effetti norme da rispettare. queste fonti secondarie sono i regolamenti emanati dal governo e atti normativi che servono a completare le leggi in maniera dettagliata. esistono inoltre delle fonti non scritte, che sono le consuetudini, le abitudini di un popolo. però queste abitudini per poter essere considerate fonti devono rappresentare un regolamento costante e uniforme e devono essere richiamate dalla legge<br><br>- Nicola Palma</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-26 21:04:31 UTC</pubDate>
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         <title>Pastena, Salerno, SA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Le regole giuridiche sono astratte e generali, nel senso che si riferiscono a casi ipotetici e alla generalità dei consociati. Può verificarsi però che l’applicazione pratica non sia agevole perché spesso il linguaggio giuridico è volutamente complesso. In tali circostanze si rende necessaria l’interpretazione, che consiste nell’attività mediante cui si accerta o si attribuisce un dato significato a quanto enunciato nella regola, così da poterla applicare alla questione che si intende risolvere. I soggetti cui l’ordinamento giuridico affida il compito di interpretare le norme sono:<br>&nbsp;• il legislatore, cioè l’organo che ha emanato la norma di cui è necessario precisare il significato (per le leggi il Parlamento, per i decreti il Governo e così via), che ne chiarisce il senso con un provvedimento dello stesso tipo. In tal caso si parla di interpretazione autentica, vincolante per tutti coloro che devono applicare o rispettare la norma in questione;&nbsp;<br>• il giudice, che nel corso di un processo, per emettere la sentenza, deve necessariamente interpretare le norme e applicarle al caso concreto da risolvere. È, questa, un’interpretazione giudiziale o giurisprudenziale, i cui effetti riguardano solo le parti in causa. Nessuna sentenza può produrre effetti al di là della vicenda cui si riferisce; può, al massimo, costituire un «precedente» da prendere in considerazione in successivi casi simili. Un giudice non crea le norme, si limita ad applicarle;&nbsp;<br>• il giurista, vale a dire lo studioso del diritto, che può proporre la corretta interpretazione di una norma: è la cosiddetta interpretazione dottrinale. Essa, tuttavia non è vincolante.&nbsp;<br>L’interpretazione viene effettuata secondo precisi «criteri», stabiliti dall’ordinamento giuridico:&nbsp;<br>• il criterio letterale, per cui si attribuisce alla norma il significato proprio delle parole così come risulta dal contesto della frase;&nbsp;<br>• il criterio logico, secondo il quale l’interprete deve individuare le intenzioni del legislatore, vale a dire le motivazioni e le finalità per cui la norma è stata emanata;&nbsp;<br>• il criterio storico, che procede all’analisi tenendo conto del momento in cui la norma è stata formulata per poterne adattare il significato all’evoluzione sociale e culturale della realtà in cui deve essere applicata;&nbsp;<br>• il criterio sistematico, per cui la disposizione da interpretare è inserita in un contesto più ampio (l’insieme delle norme che disciplinano una determinata materia, l’ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce le si attribuisce un significato preciso;&nbsp;<br>• il criterio analogico, in base al quale, ogni qualvolta un caso concreto non può essere risolto applicando una norma preesistente, il giudice tiene conto delle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e, se restano ancora dubbi, decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico, sanciti dalla Costituzione o ricavabili da norme di legge.&nbsp;<br>&nbsp;Generalmente, quando si cita una norma la si identifica abbreviando il nome della fonte di provenienza: Cost. (Costituzione), L.cost. (legge costituzionale), L. (legge), D.l. (decreto legge), D.lgs. (decreto legislativo), D.p.r. (decreto del Presidente della Repubblica), c.c. (codice civile), c.p. (codice penale), c.p.c. (codice di procedura civile), c.p.p. (codice di procedura penale), art. (articolo), c. o co. (comma, cioè capoverso di un articolo). La denominazione della fonte permette di individuare l’organo che ha prodotto la regola giuridica: il Parlamento nel caso della legge, il Governo se si tratta di un decreto legge e così via. La citazione di un testo normativo è accompagnata dalla data di pubblicazione e dal numero con cui è riportato nella Gazzetta ufficiale (ad esempio, L. 20 ottobre 2006, n. 271 oppure L. 271/2006).&nbsp;<br>- Christian D'Amato</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-26 21:06:05 UTC</pubDate>
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         <title>Salerno, SA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Gerarchica delle fonti<br><br>In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti.<br><br>In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici:<br><br>I livello:Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);<br><br>II livello:Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali);<br><br>III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).<br><br>La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata.<br><br>Gabriele Volpe </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-26 22:44:26 UTC</pubDate>
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         <title>Pontecagnano, SA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>LE NORME&nbsp;<br>La norma è una regola o un insieme di regole riconosciute da una cerchia sociale. Le norme non sono necessariamente scritte, ma possono essere anche delle consuetudini: norme sociali, norme igieniche....<br>Le norme sociali sono le regole di buona educazione, quelle morali e quelle religiose che non sono scritte e se vengono violate non si ha alcuna conseguenza su un piano legale. Mentre le norme giuridiche sono invece quelle approvate dal legislatore, sono scritte e visto che sono obbligatorie in caso non vengano rispettate prevedono generalmente una sanzione che può essere di tipo civile,penale,amministrativo e disciplinare&nbsp;<br>-giulia d’auria</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-27 08:20:20 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Salerno, SA, Italia</title>
         <author>r5gzh8vbb8</author>
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         <description><![CDATA[<div>LE FONTI E LE GERARCHIE DEL DIRITTO&nbsp;</div><div>Analizzare le fonti del diritto significa riferirsi all'insieme di atti o fatti in grado di produrre norme giuridiche vincolanti in un dato ordinamento, cioè prescrizioni che regolano la condotta di un gruppo sociale.</div><div>Ogni Stato decide quali sono le persone, i modi e gli atti con cui verranno prodotte le regole valide per tutta la popolazione.</div><div>Le fonti del diritto sono atti o fatti che danno origine a norme giuridiche.</div><div>Sono prodotte seguendo una particolare modalità e possono essere prodotte soltanto da organi appositi dello Stato.</div><div>La parola fonte dà l'idea di un punto da cui sorge qualcosa, o idea di qualcosa che viene prodotto. Con il concetto di fonte si fa riferimento sia al momento nel quale sorge qualcosa, sia al prodotto. In ogni ordinamento esistono necessariamente soggetti, organi che producono norme (il Parlamento, il governo, le regioni sono tutti soggetti che producono leggi).</div><div>La Costituzione della Repubblica, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale prevalgono su tutte le altre fonti del diritto.</div><div>Esistono varie fonti le più importanti sono:</div><div>-FONTI DI PRODUZIONE: atti e fatti che in base all’ordinamento danno origine a norme giuridiche</div><div>-FONTI DI COGNIZIONE: mezzi attraverso i quali si viene a conoscenza delle norme giuridiche</div><div>In seguito le fonti di produzione si distinguono in:&nbsp;</div><div>•FONTI INTERNE: Emanate dagli organi dello Stato Italiano;</div><div>•FONTI ESTERNE: Emanate da organi esterni allo Stato (Unione Europea);</div><div>Ogni Paese ha le sue fonti.</div><div>Questo è l'elenco delle fonti del diritto italiano in ordine di importanza.<br>(foto iniziale)<br>-Mariapaola Ferraiolo<br><br><br></div><div><br><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-27 09:14:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Salerno, SA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>LATERZA FLAVIA&nbsp;<br><br><br><br></div><div>LE NORME</div><div>la norma è una regola alla quale bisogna attenersi nei vari ambiti.</div><div>esistono le norme sociali e quelle giuridiche.</div><div><br></div><div>-Le NORME SOCIALI non sempre sono obbligatorie, non si rivolgono a tutti e non sempre sono accompagnate da sanzioni. Le NORME SOCIALI si dividono in varie categorie:</div><div>norme religiose, norme sportive e norme morali.</div><div><br></div><div>-Le NORME GIURIDICHE, invece, sono REGOLE OBBLIGATORIE CHE OGNUNO E’ TENUTO A RISPETTARE ANCHE CONTRO LA PROPRIA VOLONTA’ (Pagare le tasse, Fermarsi quando il semaforo è rosso, Non rubare ...). Si rivolgono a tutti; inoltre, in caso di violazione, è prevista una SANZIONE.</div><div><br></div><div>vengono infine dette CONSUETUDINE tutte le norme non scritte di diritto internazionale generale, vale a dire quelle norme che non costituiscono parte integrante del cosiddetto ius positum o diritto positivo, che vincolano tutti gli Stati membri della comunità internazionale.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-27 09:34:39 UTC</pubDate>
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         <title>San Marino</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Le norme sociali sono norme non previste da nessuna istituzione o codice legislativo, ma si trattano di regole di comportamento sociale da rispettare per una buona educazione ed una convivenza civile.&nbsp;<br>Queste non sono stabilite e non v'è nemmeno un codice che le racchiude, sono piuttosto usi e costumi racchiusi in una tradizione di un popolo che si è sviluppata ed evoluta nel corso dei secoli.<br>Molte di queste norme sociali risalgono a tempi molto lontani da noi eppure continuiamo a rispettarle, a volte senza sapere neanche il perchè.&nbsp;<br>Questo tipo di norme, inoltre, varia non solo da una nazione all'altra, ma a volte anche in aree diverse di un paese ci possono essere usanze differenti.<br>Un'esempio di norma giuridica può essere far sedere un donna incinta o una persona anziana al posto nostro se il pullmann è pieno.<br>La norma giuridica, al contrario, è una norma prevista da un codice legislativo emanato da un'istituzione publica.<br>Queste norme non possono essere trasgredite; in tale caso si andrebbe incontro ad una sanzione che può essere di tipo pecuniario, quindi con una multa da pagare, oppure di tipo penale, con una pena detentiva.<br>Un'esempio di norma giuridica è il limite di velocità sulle strade per i veicoli.<br>La consuetudine è una usanza ricorrente in una popolazione, giusta o sbagliata, che è ripetuta perchè intrinseca nelle radici di un gruppo di persone.<br>Francesco Pio Malamisura.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-27 10:39:06 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Roma, RM</title>
         <author>ebuoinaiuto</author>
         <link>https://padlet.com/MariodeMartino2006/4v5ndwymhliu92lu/wish/2018050324</link>
         <description><![CDATA[<div>Le leggi, come da regola, possono entrare in vigore solo dopo 2 settimane che sono state presentate ai cittadini, e si dice quindi che una legge è <mark>entrata in vigore</mark> solo quando diventa obbligatoria in seguito all'attesa determinata precedentemente, dovendo però prima essere accettata dal parlamento, successivamente starà al presidente decidere se <mark>promulgare</mark> o no la legge. <br><br>Però, proprio come vengono promulgate, le leggi possono anche essere <mark>abrogate</mark> tramite dei metodi specifici.<br> Infatti una legge può essere annullata a causa <em>della promulgazione di una nuova legge</em> che esprime <mark>esplicitamente</mark> l'abrogazione della legge trattata; ma il tutto può avvenire anche <mark>implicitamente</mark>, soprattutto <em>quando la nuova legge riguarda l'argomento della legge precedente</em>, che viene così sostituita con quella nuova, quasi come fosse un aggiornamento.<br> C'è anche un'altro tipo di abrogazione, ovvero quella definita "<mark>tacita</mark>", <em>poiché si ha incompatibilità tra vecchia e nuova legge</em>, cosa che determima l'impossibilità di applicazione di entrambe. <br><br>Le nuove leggi, prima di entrare in vigore, <em>vengono pubblicate sui giornali, siti ufficiali oppure vengono presentate tramite il telegiornale,</em> la motivazione di questa operazione serve infatti a mostrarla ai cittadini prima che questa diventi obbligatoria, in modo che tutti possano avere la possibilità di venirne a conoscenza.<br> Il lasso di tempo tra la pubblicazione e la promulgazione è chiamato "<mark>Vacatio Legis</mark>", e dura di solito fino ai 15 giorni.<br> <br>Però è necessario essere a conoscenza di due principi che inluiscono direttamente sulla legge ed eventuali reati, si parla infatti di principio di <mark>irretroattività e di retroattività</mark>.<br> Il principio di irretroattività fa in modo che <em>questa nuova legge non regoli fatti già accaduti</em>, ma che influisca solamente su fatti avvenuti solo in seguito alla sua promulgazione, invece, in caso contrario, si parla di principio di retroattività, <em>che però solitamente non influisce in modo negativo</em>.<br><br>-Emanuele Buonaiuto</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-28 15:02:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Salerno, SA</title>
         <author>chiaragalderisi</author>
         <link>https://padlet.com/MariodeMartino2006/4v5ndwymhliu92lu/wish/2018985296</link>
         <description><![CDATA[<div>E- ORDINAMENTI GIURIDICI, CIVIL&amp;COMMON LAW&nbsp;<br>L'ordinamento giuridico è il complesso organico di norme giuridiche che disciplinano i rapporti giuridici tra i membri di una collettività e tra gli organi dello Stato, determina le istituzioni su cui si fonda la vita civile in una società. Lo scopo dell'ordinamento giuridico è di garantire la pacifica convivenza. La principale caratteristica dell'ordinamento giuridico è l'obbligatorietà. È composto da regole di condotta coattive. Nessun membro della collettività può derogarvi. Gli ordinamenti giuridici sono in rapporto gerarchico tra loro.</div><div>L’ordinamento giuridico italiano è strutturato su un modello che viene da sempre denominato civil law, e si contrappone a quello tipico degli ordinamenti anglosassoni, che ha il nome di common law. Le due tipologie sono diverse per origine, struttura e ripartizione delle funzioni fra i poteri dello stato, e specialmente per i ruoli che nei due sistemi assumono la legge scritta e le decisioni della giurisprudenza in relazione ai casi concreti.<br>CHIARA GALDERISI </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-29 08:23:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Caterina Pierro: Civil law e Common law</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/MariodeMartino2006/4v5ndwymhliu92lu/wish/2025436472</link>
         <description><![CDATA[<div>Il funzionamento della giustizia è un elemento fondamentale per comprendere la cultura di un popolo. Il civil law è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale e si contrappone a quello tipico degli ordinamenti anglosassoni, che ha il nome di common law. Le due tipologie sono diverse per origine, struttura e ripartizione delle funzioni fra i poteri dello stato, e specialmente per i ruoli che nei due sistemi assumono la legge scritta e le decisioni della giurisprudenza in relazione ai casi concreti. La differenza principale tra questi due sistemi giuridici sta nel fatto che, mentre nel sistema civil law il fulcro della giustizia è costituito dai codici (nella maggior parte dei casi codice civile e codice penale e relative procedure) e dunque, a cambiare totalmente sono il ruolo e il peso dei giudici nelle sentenze. Nel sistema di common law invece, un ruolo di primissimo piano viene dato alla giurisprudenza, ossia il corpus delle sentenze emesse nel corso degli anni per casi analoghi. In molti paesi inoltre i giudici vengono eletti. Il sistema di Civil law si differenzia quindi dal quello di Common law principalmente per il diverso modo di creare norme generali ed astratte: attraverso le leggi, che prevedono ipotesi prefigurate in astratto (Civil law), mediante le sentenze dei giudici e partendo da casi concreti (Common law). Altri elementi caratterizzanti il sistema di Common law riguardano inoltre la formazione del giurista e la selezione dei giudici. Per quanto riguarda i primi, va segnalata la formazione eminentemente pratica degli stessi nel regime di Common law, in contrapposizione alla formazione universitaria del giurista continentale. Per quanto riguarda i secondi, la selezione degli stessi nel sistema di Common law avviene fra i migliori avvocati superiori (barrister), al contrario di quanto avviene nel modello di Civil law, dove prevale la selezione burocratica dei giudici.<br>Il civil law trae origine dal diritto romano<strong>,</strong> precisamente dalla tradizione romano-germanica. Tuttavia, tale sistema ha visto una rottura rispetto al diritto romano, avendo fatto prima di tutto della legge (e, poi, anche della consuetudine) il fulcro della sua esperienza giuridica. Il <em>common law</em> affonda le sue radici nel diritto romano dell’Inghilterra della seconda metà dell’XI secolo d.C., quando, nel 1066, le colonie normanne istituirono corti in più territori. In essi v’era un’amministrazione di stampo medievale che riconosceva consuetudini locali; al vertice del sistema governativo, inizialmente sedeva solo il Re, in seguito affiancato da detentori del sapere giuridico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-02 14:15:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Torrione, Salerno, SA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/MariodeMartino2006/4v5ndwymhliu92lu/wish/2027266033</link>
         <description><![CDATA[<div>Le interpretazioni delle norme giuridiche di Vincenzo Vellucci <br>L'<strong>interpretazione giuridica</strong>, nel diritto, è l'attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, ossia degli enunciati nei quali si articola il testo di un atto normativo, in vista della loro applicazione nei casi concreti.<br> Nelle norme italiane <br> Nel diritto positivo italiano, è regolata dall'articolo 12 delle preleggi, il cui primo comma recita: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". L’art. 12 delle preleggi costituisce la norma cardine del cosiddetto “diritto dell’interpretazione generale”, cioè a dire della classe di disposizioni che disciplinano l’attività interpretativa <br><br>A tal proposito, si parla di interpretazione letterale quando, alla lettura della norma, si attribuisce a ogni parola della stessa il significato preciso che scaturisce dalla presenza di quella parola in tale contesto, giungendo quindi alla comprensione letterale della norma giuridica. Un significato più ampio si può avere quando l'interprete della disposizione normativa provvede alla interpretazione logica, ovvero all'analisi della disposizione in base alla ratio (la ragione pratica) da cui tale norma è scaturita: si guarda, quindi, al risultato pratico della norma, che in contesti differenti ha ragioni differenti: la regola "è vietato sporgersi" ha un risultato pratico diverso a seconda che la si ritrovi in cima a un terrazzo panoramico di un palazzo o vicino a un finestrino di un treno; nel primo caso, si vuole impedire che qualcuno, sporgendosi, precipiti dal terrazzo, mentre nel secondo caso si vuole evitare che una delle parti del corpo giunga in collisione con un palo o un treno proveniente dalla parte opposta, con ovvie conseguenze.<br> Nel diritto dell'unione europea<br> Il principio di preferenza del diritto comunitario ha determinato una tendenza alla sua estensione da parte dell'amministrazione nazionale.[4] <br><br>La fase interpretativa è talora semplificata da una preventiva attività di <em>notice and comment</em>, una modalità diffusa nei Paesi anglosassoni e prevista anche dall'Unione europea, che consiste nella pubblicazione di un testo di consultazione per commenti ed eventuali proposte di modifica. La Comunità lo adotta per assicurare la conformazione comunitaria del diritto amministrativo nazionale.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-03 11:13:11 UTC</pubDate>
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         <title>Civil law e common law </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/MariodeMartino2006/4v5ndwymhliu92lu/wish/2028197239</link>
         <description><![CDATA[<div>Il sistema giuridico italiano è basato sul modello che da sempre è denominato civil law, che trova le sue origini nella cultura romano- germanica, anche definita continentale. Questo modello è in contrapposizione a quello tipico degli ordinamenti anglosassoni, diffuso in Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia, chiamato common law.&nbsp;&nbsp;<br>Le differenze tra questi due sistemi non si limitano solo alle loro origini, ma anche alla struttura, ripartizione delle funzioni tra i poteri dello stato e soprattutto per il ruolo assunto dalla legge scritta e dalle decisioni della giurisprudenza nei casi concreti.&nbsp;<br><br>Il modello del Civil law, di origini romane, è quello odiernamente più diffuso in tutto il mondo, ed è conosciuto in Italia anche come "diritto continentale".&nbsp;<br>Questo sistema vede come suo fulcro non le decisioni dei parlamentari, ma la legge stessa, ovvero la codificazione dei principi fondamentali del sistema.&nbsp;<br>Il civil law riconosce il ruolo della legge nel guidare le decisioni dei magistrati, che devono attenersi alle normative, che racchiudono in codici le norme giuridiche, basate su casi astratti e ipotesi da poi interpretare, e successivamente applicarle al caso concreto.&nbsp;<br><br>Il common law, nato in Gran Bretagna nel 1066, dopo la battaglia di Hastings, è basato, in contrasto con il civil law, sulle decisioni dei giudici. Infatti,in questo sistema, il punto di riferimento non è la legge, ma il caso concreto, e le sentenze saranno vincolanti per i casi futuri. Questo è il principio dello stare decisis,&nbsp; e secondo questo concetto ciò che in realtà vincola di più i giudici sono i casi e sentenze precedenti.<br>Di conseguenza il diritto scritto e le norme legislative diventano significativamente meno rilevanti, assumendo un ruolo secondario.&nbsp;<br><br>Linda Ricciardi </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-03 19:03:43 UTC</pubDate>
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         <title>Lecco, LC</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/MariodeMartino2006/4v5ndwymhliu92lu/wish/2028355453</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Norma giuridica e Norma sociale<br></em></strong>Le norme giuridiche sono regole scritte, che impongono, o vietano, un certo tipo di comportamento. Queste norme sono caratterizzate dal pagamento di una sanzione nel caso in cui non vengano rispettate. Un esempio di norma giuridica potrebbe essere pagare le tasse, infatti, in caso di evasione, si è tenuti a pagare una sanzione. Situazione diversa riguarda le norme sociali. Quest'ultime sono regole non scritte, che si dividono in: regole morali (o di buona educazione) e regole religiose. In entrambi i casi, il mancato rispetto di queste norme non comporta alcuna conseguenza in ambito legale. Una norma sociale di carattere religioso, è una regola che una certa religione "impone" ai proprio credenti, come ad esempio il "Ramadan" per i musulmani; esso prevede un periodo di digiuno (solamente fino ad un certo orario) durante il nono mese dell'anno secondo il calendario islamico. Invece, un esempio perfetto di regola morale, è cedere il proprio posto ad una persona anziana o ad una donna incinta, oppure semplicemente aiutare qualcuno in difficoltà. Seguire queste regole non è obbligatorio, ma è un gesto di buona educazione.<br><br>- Elisabetta Sabatino</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-03 20:35:30 UTC</pubDate>
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